testata ADUC
Senza Titolo
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
12 gennaio 2001 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............ho preso una multa con autovelox nel comune di milano.questo il testo della raccomandata.......
"ha violato i seguenti articoli del CDS succittato..142 comma 8- superava il limite di velocià di oltre 10 e non oltre 40 kmh. velocità effettiva 81*, consentita 50 kmh
*decurtata del 5% minimo di 5 kmh come da disposizioni di legge autovelox 104c2 n34565 e videosystem avs96g omologato D.M.LL.PP.N.2483 (10.11.93) |N.1012 (25.2.97) SODI SCIENTIFICA CALENZANO-FI PRIMA DELL'USO è STATA VERIFICATA LA PERFETTA FUNZIONALITA DELL'APP.
MODALITA' ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE 5...........
POSSO CONTESTARLA? SE SI COME??

Risposta:
Il tentativo di ricorrere puo' farlo: sara' pero' poi il giudice a valutare la bonta' o meno del ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS