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Lettera 
12 gennaio 2001 0:00
 
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RICHIESTA.............Espongo il seguente quesito:
Occupo un appartamento sito in Roma di proprietà dell'IPOST, condotto in locazione sin dalla sua realizzazione dalla famiglia di mio marito ed alla loro morte da me medesima.
Nel 1993, nell'ambito del I programma di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti, ho effettuato l'opzione di acquisto stipulando regolare contratto di acquisto e contratto di mutuo al 12% con obbligo da parte mia di versare mensilmente una rata di L. 1.554.000.
Purtroppo gravi motivi familiari, legati ad una truffa subita nella vendita di un immobile ereditato alla morte di mio padre, e a difficoltà finanziarie sopraggiunte, non mi hanno consentito di effettuare il regolare pagamento dei ratei di mutuo, accumulando una notevole morosità. Per tale motivo l'Istituto ha adito le vie giudiziarie al fine di risolvere il contratto d'acquisto e riottenere la disponibilità dell'immobile. Il Tribunale accogliendo il ricorso ha dichiarato la risoluzione del contratto condannandomi al risarcimento del danno liquidato in via equitativa in L. 500.000 mensili per l'intero periodo di occupazione. Tuttavia nelle more di pronuncia del Tribunale, ho avuto diversi contatti con il funzionario responsabile dell'Istituto rappresentando la mia situazione e chiedendo, per iscritto, se vi fosse la possibilità di ripristinare il contratto di locazione, tenuto conto anche che a causa della morosità mi era preclusa la possibilità di rinegoziazione del contratto di mutuo, cosa che avrebbe consentito l'abbassamento della rata troppo alta per le mie possibilità.
Alla mia richiesta è stata data dall'icaricato soltanto risposta verbale negativa, ma per iscritto non ho ricevuto nulla. Nell'ultimo colloquio avuto, tra l'altro, mi è stato detto che non ho nessuna possibilità di rimanere nell'appartamento e che devo lasciarlo immediatamente dal momento che lo stesso dovrà essere dimesso a seguito dell'attivazione del II programma di dismissione.
In relazione a quanto sopra Vi chiedo:
1) Posso avere diritto di prelazione nella nuova vendita?
2) In caso negativo quale è la mia attuale posizione alla luce della sentenza di cui sopra?
Grazie per la risposta.

Risposta:
Salve diverse disposizioni contrattuali (che in tal caso andrebbero ben valutate) il diritto di prelazione dovrebbe averlo (anche perche', da quanto dice, non e' morosa come affittuaria, ma e' dal punto di vista dell'acquisto che ha dei problemi -se cosi' non fosse, la questione sarebbe maggiormente controversa e molto dipenderebbe da cosa le sentenze prendono in esame).
Se non avesse o volesse esercitare il diritto di prelazione, da quanto dice dovra' lasciare l'appartamento (si presume che potra' evitare di farlo fino a che non arrivera' il nuovo proprietario).
Le consigliamo di rivolgersi (documenti alla mano!!) ad un'associazione inquilini del luogo.
 
 
 
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