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Lettera 
12 gennaio 2001 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara Aduc, seguendo i vostri preziosi consigli nell'aprile 1999 ho presentato ricorso al Prefetto di Treviso contro una contravvenzione (notificatami 20 giorni prima) che ritenevo ingiusta. Il mio ricorso era indirizzato al 'Prefetto, presso il Corpo di polizia municipale di Treviso', che lo ha regolamente accettato, registrato e mi ha rilasciato ricevuta di ciò. Il Prefetto ha respinto tale mio ricorso, notificandomi un'ingiunzione di pagamento nel marzo 2000 (ossia dopo 11 mesi dal mio ricorso). Utilizzando i vostri moduli come fac-simile, ho presentato quindi un nuovo ricorso contro l'ingiunzione davanti al giudice di pace di Treviso, in quanto recapitata oltre i termini. La prima udienza davanti al giudice, del settembre 2000, mi ha posto di fronte ad un fatto nuovo e sconcertante: La Prefettura infatti ritiene che l'art.68 delle legge 488/99 stabilisca che il prefetto emette l'ordinanza di ingiunzione di pagamento 'nei 180 giorno successivi al ricevimento degli atti da parte dell'organo accertatore'.
In altre parole: non da quando il cittadino presenta ricorso al Prefetto ma da quanto la polizia municipale trasmette materialmente tale ricorso al Prefetto stesso. Naturalmente non c'è nessun modo di conoscere tale data, e pertanto la decandenza del diritto del Prefetto decadrebbe - secondo loro - solo al termini dei 5 anni previsti per la prescrizione. Di Tale 'memoria difensiva' ho ottenuto copia, che sarò lieta di inviarvi via fax qualora la riteniate interessante (naturalmente si tratta di un documento molto più lungo e articolato della mia sintesi). Il 20 gennaio dovrò presentare le mie opposizioni in merito, ma francamente mi trovo sconcertata e spiazzata di fronte a questo ennesima 'assurdità legalizzata' che ancora una volta evidenzia la disparità di trattamento e obblighi tra noi cittadini e le autorità. Avete qualche consiglio in merito?

Risposta:
E' vero, i giorni sono 180 e decorrono da quando il Prefetto acquisisce gli atti dall'organo accertatore. Solo che l'organo accertatore deve provvedere all'inoltro dei documenti entro 30 giorni dal ricevimento: da qui, la somma di 210 gg (adesso, 120 con le nuove disposizioni: lei pero' non riteniamo possa rientrarci).
Vedasi non solo l'art. 204 ma anche il 203 del CdS.
Pertanto, e' da contestare -ai sensi dell'art. 203- l'interpretazione della Prefettura.
 
 
 
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