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Lettera 
13 dicembre 2000 0:00
 
Ho urgente bisogno di un aiuto.
Nel 1989 ho stipulato con il Banco di Napoli un mutuo Goria con durata ventennale.
Nel 1997 sono stato costretto a togliere il mutuo per i tassi alti, e ho dovuto pagare un interesse del del 13% anche sulle rate già pagate con un interesse più basso.
Siccome ho saputo che i tassi sono stati ridotti dal 1998 (anche quelli per estinzione anticipata del mutuo), vorrei sapere se posso chiedere alla Banca o al Ministero del Tesoro, il rimborso di quanto pagato in più.
Ho letto recentemente che il D.M. 20 aprile 1998 stabilisce che per estinzione volontaria il tasso massimo è del 9, 20%.
Volevo sapere se posso farmi rimborsare dell'interesse in più che ho pagato per la estinzione del mutuo.

Risposta:
La recente sentenza della Cassazione n.14899/2000, prevede la possibilita' di rimborso o di rinegoziare il mutuo, quindi la possibilita' di avere il rimborso, e' valida dal 1997, in quanto in quell'anno e' entrata in vigore la legge del 1996, che fissava i tassi massimi usurari. Lei, avendo deciso di estinguere in anticipo il mutuo, ha accettato di pagare le spese che questo comportava, comunque cio' non toglie che possa inoltrare la richiesta alla sua banca, se nel periodo compreso tra il 17/4/97 e la data di estinzione siano stati applicati tassi superiori a quello indicato trimestralmente in qualita' di limite di usura. Potra', in tal caso, tentare una richiesta di contabilizzazione alla banca.
Sul nostro sito in Modulistica trova dei facsimile per la richiesta.
Riguardo al tasso massimo nella rinegoziazione, in data 24/3/2000, il Ministero del Tesoro, ha varato un regolamento con le disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati, l'entrata in vigore e' avvenuta con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9/5/2000. Il regolamento stabiliva la possibilita' di rinegoziare anche da parte dei mutuatari e non piu' solo degli enti, ribadendo la possibilita' di ottenere tale procedimento una sola volta. Per chi avesse provveduto alla rinegoziazione entro un mese dell'entrata in vigore del regolamento, sarebbe stato retroattivamente applicato all'ultimo anno di mutuo il tasso concordato per la rinegoziazione, il quale avrebbe dovuto essere compreso entro i limiti del tasso di usura in vigore al momento della rinegoziazione. Veniva inoltre sancito che le spese di commissione non avrebbero potuto superare lo 0, 50% del capitale residuo, alla data di presentazione della domanda. Questo ci sembra, quanto di piu' vicino alla sua richiesta siamo riusciti ad individuare.
 
 
 
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