testata ADUC
OPM: decreti del Presidente della Repubblica
Scarica e stampa il PDF
Documento 
22 settembre 2009 11:32
 

INDICE:

  1. DPR 10 marzo 1998, n.76. REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE
  2. DPR 10 marzo 1998, n.76. REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE
  3. TESTO COORDINATO DEL DPR 10 MARZO 1998 N. 76 CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DPR 23 SETTEMBRE 2002, N. 250

---------


DPR 10 marzo 1998, n.76. REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; 
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Emana il seguente regolamento: 
CAPO I 
Criteri di utilizzazione 
Art. 1. 
Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. 
Art. 2. 
Interventi ammessi 
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. 
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. 
3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio. 
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa. 
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. 
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie. 
Art. 3. 
Requisiti soggettivi 
1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il fine di lucro. 
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti: 
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; 
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; 
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali; 
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille; 
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; 
g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; 
h) avere adeguate capacità finanziarie. 
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a g), sono comprovati dagli interessati con attestazioni rese a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito di cui alla lettera h) è dimostrato con la presentazione di dichiarazioni bancarie; l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. 
Art. 4. 
Requisiti oggettivi 
1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. 
2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio. 
CAPO II 
Procedure di utilizzazione 
Art. 5. 
Schema del piano di ripartizione 
1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6. 
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti. 
Art. 6. 
Documentazione degli interventi 
1. La richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, è corredata da una relazione tecnica e deve contenere i seguenti elementi: 
a) descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e degli obiettivi che vi si ricollegano, con la specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento a norma del comma 6 dell'articolo 2; 
b) modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione; 
c) risorse finanziarie necessarie, eventualmente distinte per parti funzionali e fasi di attuazione. 
Art. 7. 
Determinazione preliminare e finale 
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione. 
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno. 
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Art. 8. 
Erogazione dei fondi e verifica dei risultati 
1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia. 
2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. 
3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addì 10 marzo 1998 
SCALFARO 
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998 
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26 
NOTE 

Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente: 
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale. 
Può inviare messaggi alle Camere. 
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
Può concedere grazia e commutare le pene. 
Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: 
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". 
- Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente: 
"Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. 
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. 
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica". 
"Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo". 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". 
- Il testo dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), è il seguente: 
"19. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio". 
Nota all'art. 3: 
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".




TESTO COORDINATO DEL DPR 10 MARZO 1998 N. 76 CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DPR 23 SETTEMBRE 2002, N. 250

AVVERTENZE:
1.Il testo qui riportato serve esclusivamente per informazione giornalistica; 
2. Le integrazioni e modifiche apportate dal DPR 250/2002 sono in corsivo. 

TESTO COORDINATO DEL DPR 10 MARZO 1998 N. 76 CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DPR 23 SETTEMBRE 2002, N. 250
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; 
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

E m a n a
il seguente regolamento: 

CAPO I

Criteri di utilizzazione

Art.1. 
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. 

Art.2. 
Interventi ammessi

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. 
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. 
3. Gli interventi per calamita' naturali sono diretti all'attivita' di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumita' o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversita' della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio. 
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa. 
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. 
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie. 

Art.3. 
Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il fine di lucro. 
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti: 
a) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; 
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; 
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali; 
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille; 
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; 
g) avere adeguate capacita' tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; 
h) avere adeguate capacita' finanziarie. 
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalita' statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione puo' richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. 
4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.




Art.4. 
Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. 
2. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio. 

CAPO II
Procedure di utilizzazione

Art.5. 
Schema del piano di ripartizione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza. 
1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6. 
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti. 

Art.6
Documentazione degli interventi

1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.7. 
Determinazione preliminare e finale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione. 
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno. 
3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art.8. 
Erogazione dei fondi e verifica dei risultati

1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia. 
2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. 
2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.

3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati. 

Art. 8bis
(Revoca del conferimento)

1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perche' dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procedera' alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
2. In caso di revoca, l'importo del contributo e' integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unita' previsionale di base "otto per mille dell'IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. 

Art.8-ter
Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante
utilizzo delle economie di spesa

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 90

Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Allegato A
(previsto dall'articolo 6, comma 1) 

DOMANDA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Via della Vite n. 13 - 00187 Roma
La ................................................................ 
(soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) 
intende realizzare l'iniziativa .................... 
(indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, D.P.R. n. 76/1998, e la localizzazione dello stesso) 
della prevista durata di ........................................................... 
(specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) 
del costo totale preventivato di ......... 
(specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), 
chiede pertanto il contributo di lire/euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. 
Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento e' il sig. ........................................................... 
(nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici). 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B; 
b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998, solo per le persone giuridiche private. 
Luogo e data .... 
Firma del legale rappresentante
............................... 

Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 1-bis) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998. 
Documentazione tecnica relativa a: 

1. Interventi per la conservazione di beni culturali 
(Nota: Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di beni culturali dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490) 

Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune); 
4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come "bene culturale" ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490; 
5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, eventuale documentazione comprovante la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
6. situazione giuridica del bene: proprieta'/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa; 
7. notizie storiche relative al bene; 
8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralita' di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca); 
9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumita'; 
10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998; 
11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove gia' esistente - il progetto e relative planimetrie disegni; 
15. documentazione fotografica; 
16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
17. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (1) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia dei beni culturali dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
(es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili; 
20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera. 

2. Interventi per calamita' naturali
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumita'; 
4. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998; 
5. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
8. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala adeguata sulla quale verranno indicati i punti di osservazione dai quali e' stata realizzata la documentazione fotografica; 
9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto-legge n. 180/1998 convertito nella legge n. 267/1998 con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992; 
10. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove gia' esistente - il progetto e relative planimetrie e disegni; 11. documentazione fotografica; 
12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
15. computo metrico estimativo; 
16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera. 

3. Interventi di assistenza ai rifugiati
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. indicazione dei soggetti destinatari; 
4. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano; 
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998; 
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa. 

4. Interventi per fame nel mondo
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. indicazione dei soggetti destinatari; 
4. luogo di svolgimento dell'intervento; 
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998; 
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa. 
L'Amministrazione si riserva di escludere le voci di spesa non congruenti con le finalita' perseguite dall'intervento o con il requisito della straordinarieta'.


DPR 10 marzo 1998, n.76. REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; 
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Emana il seguente regolamento: 
CAPO I 
Criteri di utilizzazione 
Art. 1. 
Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. 
Art. 2. 
Interventi ammessi 
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. 
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. 
3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio. 
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa. 
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. 
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie. 
Art. 3. 
Requisiti soggettivi 
1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il fine di lucro. 
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti: 
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; 
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; 
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali; 
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille; 
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; 
g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; 
h) avere adeguate capacità finanziarie. 
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a g), sono comprovati dagli interessati con attestazioni rese a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito di cui alla lettera h) è dimostrato con la presentazione di dichiarazioni bancarie; l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. 
Art. 4. 
Requisiti oggettivi 
1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. 
2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio. 
CAPO II 
Procedure di utilizzazione 
Art. 5. 
Schema del piano di ripartizione 
1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6. 
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti. 
Art. 6. 
Documentazione degli interventi 
1. La richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, è corredata da una relazione tecnica e deve contenere i seguenti elementi: 
a) descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e degli obiettivi che vi si ricollegano, con la specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento a norma del comma 6 dell'articolo 2; 
b) modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione; 
c) risorse finanziarie necessarie, eventualmente distinte per parti funzionali e fasi di attuazione. 
Art. 7. 
Determinazione preliminare e finale 
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione. 
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno. 
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Art. 8. 
Erogazione dei fondi e verifica dei risultati 
1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia. 
2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. 
3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addì 10 marzo 1998 
SCALFARO 
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998 
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26 
NOTE 

Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente: 
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale. 
Può inviare messaggi alle Camere. 
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
Può concedere grazia e commutare le pene. 
Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: 
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". 
- Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente: 
"Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. 
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. 
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica". 
"Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo". 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". 
- Il testo dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), è il seguente: 
"19. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio". 
Nota all'art. 3: 
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".



TESTO COORDINATO DEL DPR 10 MARZO 1998 N. 76 CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DPR 23 SETTEMBRE 2002, N. 250

AVVERTENZE:
1.Il testo qui riportato serve esclusivamente per informazione giornalistica; 
2. Le integrazioni e modifiche apportate dal DPR 250/2002 sono in corsivo. 

TESTO COORDINATO DEL DPR 10 MARZO 1998 N. 76 CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DPR 23 SETTEMBRE 2002, N. 250
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; 
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

E m a n a
il seguente regolamento: 

CAPO I

Criteri di utilizzazione

Art.1. 
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. 

Art.2. 
Interventi ammessi

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. 
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. 
3. Gli interventi per calamita' naturali sono diretti all'attivita' di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumita' o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversita' della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio. 
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa. 
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. 
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie. 

Art.3. 
Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il fine di lucro. 
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti: 
a) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; 
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; 
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali; 
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille; 
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; 
g) avere adeguate capacita' tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; 
h) avere adeguate capacita' finanziarie. 
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalita' statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione puo' richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. 
4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.




Art.4. 
Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. 
2. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio. 

CAPO II
Procedure di utilizzazione

Art.5. 
Schema del piano di ripartizione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza. 
1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6. 
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti. 

Art.6
Documentazione degli interventi

1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.7. 
Determinazione preliminare e finale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione. 
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno. 
3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art.8. 
Erogazione dei fondi e verifica dei risultati

1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia. 
2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. 
2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.

3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati. 

Art. 8bis
(Revoca del conferimento)

1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perche' dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procedera' alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
2. In caso di revoca, l'importo del contributo e' integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unita' previsionale di base "otto per mille dell'IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. 

Art.8-ter
Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante
utilizzo delle economie di spesa

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 90

Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Allegato A
(previsto dall'articolo 6, comma 1) 

DOMANDA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Via della Vite n. 13 - 00187 Roma
La ................................................................ 
(soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) 
intende realizzare l'iniziativa .................... 
(indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, D.P.R. n. 76/1998, e la localizzazione dello stesso) 
della prevista durata di ........................................................... 
(specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) 
del costo totale preventivato di ......... 
(specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), 
chiede pertanto il contributo di lire/euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. 
Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento e' il sig. ........................................................... 
(nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici). 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B; 
b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998, solo per le persone giuridiche private. 
Luogo e data .... 
Firma del legale rappresentante
............................... 

Allegato al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 1-bis) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76/1998. 
Documentazione tecnica relativa a: 

1. Interventi per la conservazione di beni culturali 
(Nota: Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di beni culturali dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490) 

Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune); 
4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come "bene culturale" ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490; 
5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, eventuale documentazione comprovante la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
6. situazione giuridica del bene: proprieta'/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa; 
7. notizie storiche relative al bene; 
8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralita' di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca); 
9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumita'; 
10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998; 
11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove gia' esistente - il progetto e relative planimetrie disegni; 
15. documentazione fotografica; 
16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
17. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (1) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia dei beni culturali dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
(es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili; 
20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera. 

2. Interventi per calamita' naturali
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumita'; 
4. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998; 
5. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
8. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala adeguata sulla quale verranno indicati i punti di osservazione dai quali e' stata realizzata la documentazione fotografica; 
9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto-legge n. 180/1998 convertito nella legge n. 267/1998 con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992; 
10. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove gia' esistente - il progetto e relative planimetrie e disegni; 11. documentazione fotografica; 
12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
15. computo metrico estimativo; 
16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera. 

3. Interventi di assistenza ai rifugiati
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. indicazione dei soggetti destinatari; 
4. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano; 
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998; 
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa. 

4. Interventi per fame nel mondo
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
3. indicazione dei soggetti destinatari; 
4. luogo di svolgimento dell'intervento; 
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non e' stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarieta' dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.P.R. n. 76/1998; 
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda; 
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma); 
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente; 
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste; 
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa; 
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa. 
L'Amministrazione si riserva di escludere le voci di spesa non congruenti con le finalita' perseguite dall'intervento o con il requisito della straordinarieta'.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS