Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 giugno 2004
Ho comprato una macchina fotografica da circa 1, 5 anni ed ora ho un problema di funzionamento, che solo ora sono riuscito a comprendere in quanto inizialmente (visto che non la uso moltissimo e l'acquisto attraverso partita iva e' stato dettato solo da ragioni economiche e non professionali) pensavo ad un errore di utilizzo. Il negoziante mi ha detto, pero', che avendo effettuato l'acquisto con fattura la garanzia ha validita' di un solo anno, a seguito di non ben chiaro provvedimento del maggio/aprile 2002 (?).
E' possibile che se acquisto con fattura la garanzia vale un anno, mentre se acquisto con scontrino fiscale normale la garanzia vale due anni? Tra l'altro il negoziante, all'atto dell'acquisto, non mi ha evidenziato questa differenza di garanzia tale da consentirmi una scelta. Vi sarei grato se poteste chiarirmi la questione. Grazie
P. S.: chiarimenti forniti dal venditore: Note garanzia: Il prodotto e' assistito da garanzia a norma di legge ed in particolare: - per i consumatori, cioe' coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attivita' professionale o imprenditoriale, il venditore applichera' il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c. c. - (due anni dalla consegna alle condizioni di legge);
- mentre per gli altri acquirenti, che solitamente acquistano con partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c. c. (un anno dalla consegna alle condizioni di legge).
Diego, da Porto Potenza Picena
E' possibile che se acquisto con fattura la garanzia vale un anno, mentre se acquisto con scontrino fiscale normale la garanzia vale due anni? Tra l'altro il negoziante, all'atto dell'acquisto, non mi ha evidenziato questa differenza di garanzia tale da consentirmi una scelta. Vi sarei grato se poteste chiarirmi la questione. Grazie
P. S.: chiarimenti forniti dal venditore: Note garanzia: Il prodotto e' assistito da garanzia a norma di legge ed in particolare: - per i consumatori, cioe' coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attivita' professionale o imprenditoriale, il venditore applichera' il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c. c. - (due anni dalla consegna alle condizioni di legge);
- mentre per gli altri acquirenti, che solitamente acquistano con partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c. c. (un anno dalla consegna alle condizioni di legge).
Diego, da Porto Potenza Picena
Risposta ADUC
la legge del 2002 (entrata in vigore in marzo) e' quella che ha introdotto la novita', ossia il termine piu' ampio di copertura per i consumatori. Pertanto, c'e' stato davvero un provvedimento in quel periodo, ma non limitativo: bensi', quello appunto estensivo. E' pero' vero che detta estensione a due anni riguarda solo i consumatori, di conseguenza lei ne e' escluso. Si consoli, pensando che in ogni caso la copertura di 2 anni per i consumatori e' prevista solo in caso di vizio di produzione originario; fatto questo che si presume solo nei primi 6 mesi, oltre detto termine deve essere comprovato -il che, in sintesi, vuol dire sostenere spese aggiuntive senza la certezza che il difetto sia poi realmente di produzione. Non e' tutto oro quel che luccica, insomma: la legge e' utile solo in quei casi in cui realmente il difetto sia originario ed il valore della cosa sia tale da rendere opportuni tali tentativi.
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