Martedì 23 giugno 2026
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Multe al codice della strada: il verbale e la sua notifica

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


Questa scheda spiega come funziona il verbale di infrazione al codice della strada: chi può farlo, cosa deve contenere, entro quando deve arrivare e quando può essere contestato. Per le sanzioni economiche e le modalità di pagamento si veda la scheda collegata Multe: le sanzioni e il pagamento. Per come fare ricorso si veda Multe: il ricorso.

Indice scheda
CHI PUÒ FARE IL VERBALE
COSA DEVE CONTENERE IL VERBALE
VIZI DEL VERBALE: QUANDO PUÒ ESSERE ANNULLATO
LA NOTIFICA: TEMPI E MODALITÀ
IL MANCATO FERMO: QUANDO È LEGITTIMO
IL PREAVVISO SUL PARABREZZA
OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE
MULTE IN SERIE: IL CUMULO GIURIDICO
CASI PARTICOLARI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

 


CHI PUÒ FARE IL VERBALE

Possono accertare le infrazioni al codice della strada e redigere verbali:

  • Polizia Stradale (in via principale);
  • Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza;
  • Polizia Municipale (vigili urbani) e Polizia Provinciale, nell'ambito del proprio territorio;
  • Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale;
  • Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, per i propri compiti specifici.

Ausiliari del traffico: in ambito urbano i Comuni possono assegnare poteri limitati di accertamento ai cosiddetti ausiliari del traffico — dipendenti comunali o di aziende che gestiscono aree di sosta in concessione. Le loro competenze sono strettamente circoscritte: possono accertare violazioni di divieto di sosta nelle aree di propria gestione (Legge 127/1997, art.17 comma 132) e, se dipendenti di aziende di trasporto pubblico, violazioni nelle corsie riservate al trasporto stesso (comma 133). Possono anche eseguire contestazioni immediate e, se espressamente autorizzati dal Comune, disporre la rimozione dei veicoli.

Fonte: CdS art.12

 


COSA DEVE CONTENERE IL VERBALE

Il verbale deve riportare obbligatoriamente:

  • data, ora e luogo dell'infrazione;
  • generalità e residenza del trasgressore, estremi della patente di guida (se identificato sul momento);
  • tipo di veicolo e numero di targa;
  • norma violata e descrizione sintetica del fatto;
  • eventuali dichiarazioni del trasgressore;
  • importo da pagare, termini e modalità di pagamento;
  • eventuali sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente, ecc.);
  • autorità competente per il ricorso (Prefetto o Giudice di Pace);
  • firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
  • nominativo e firma degli agenti accertatori (per i verbali meccanizzati è sufficiente l'indicazione a stampa del nominativo con numero di matricola).

Il verbale è un atto pubblico: fa piena prova fino a querela di falso dei fatti riportati dall'agente (art. 2700 Codice civile). Il rifiuto del trasgressore di firmare o ritirare il verbale non ne invalida la validità: l'agente lo annota e il verbale è comunque efficace.

Con un unico verbale possono essere contestate più violazioni, indicando separatamente l'importo dovuto per ciascuna.

Fonte: CdS artt.200-201

 


VIZI DEL VERBALE: QUANDO PUÒ ESSERE ANNULLATO

Un verbale con vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato tramite ricorso. L'annullamento ha effetto retroattivo: il verbale si considera come mai emanato.

Vizi che possono portare all'annullamento:

  • erronea indicazione delle generalità del conducente (quando ne pregiudica l'identificazione);
  • omessa o errata indicazione di data e ora dell'infrazione, se ne risulta compromessa l'identificazione del fatto;
  • erronea indicazione di tipo e targa del veicolo, se non desumibili con certezza altrove;
  • mancata descrizione dei fatti;
  • mancata o erronea indicazione dell'autorità competente per il ricorso;
  • motivazione assente, non chiara o insufficiente del mancato fermo;
  • mancata informazione sull'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando il verbale è notificato al proprietario e il conducente non era stato identificato);
  • errore sulla norma violata o sulla sanzione applicabile.
Attenzione: un errore materiale su un singolo elemento non determina automaticamente la nullità. Se il trasgressore è correttamente identificato da altri elementi (es. codice fiscale corretto nonostante data di nascita errata), l'errore è irrilevante. Un ricorso fondato su vizi formali privi di sostanza rischia di portare solo alla riemissione di un verbale corretto.

LA NOTIFICA: TEMPI E MODALITÀ

La regola generale è la contestazione immediata: quando possibile, la violazione va contestata sul posto e il verbale consegnato direttamente al trasgressore. Se ciò non è possibile (vedi sezione sul mancato fermo), il verbale viene notificato successivamente a casa.

Termine per la notifica differita: 90 giorni
Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione al trasgressore (se noto) o al proprietario del veicolo risultante dal PRA alla data dell'accertamento. Per i residenti all'estero il termine è di 360 giorni.

Come si contano i 90 giorni: il termine si considera rispettato dalla data di consegna del verbale all'ufficio postale o all'organo incaricato della notifica, non dalla data in cui il destinatario lo riceve. Per il destinatario invece il termine per pagare o ricorrere decorre dal momento in cui riceve materialmente l'atto (o dalla giacenza postale).

Modalità di notifica: può avvenire tramite agenti di polizia, messi comunali, funzionari dell'amministrazione accertante, o per posta raccomandata. Per approfondimenti si veda la scheda Notifica degli atti: legge e giurisprudenza.

Cambio di residenza prima della notifica: se il destinatario ha regolarmente comunicato il cambio di residenza al Comune (con indicazione dei dati del veicolo), il termine dei 90 giorni decorre dall'annotazione della variazione anagrafica nei registri comunali, non dalla trascrizione al PRA. Un'eventuale notifica al vecchio indirizzo è irregolare — l'errore ricade sulla pubblica amministrazione, non sul cittadino (Cass. SS.UU. n. 24851/2010).

Fonte: CdS art.201; Legge 120/2010

 


IL MANCATO FERMO: QUANDO È LEGITTIMO

Quando il verbale non viene consegnato sul posto ma notificato successivamente, deve riportare la motivazione del mancato fermo. Se la motivazione rientra nei casi espressamente previsti dal CdS (art.201 comma 1-bis) è sufficiente citare l'articolo di legge; altrimenti deve essere specificata chiaramente.

Casi previsti dalla legge (elenco non esaustivo):

  • impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  • attraversamento di incrocio con semaforo rosso (rilevato da agenti o da apparecchi automatici come photored o t-red);
  • sorpasso in curva o comunque vietato;
  • accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario (tipico caso: divieto di sosta);
  • accertamento da parte di agente a bordo di mezzo di trasporto pubblico;
  • rilevamento con autovelox, telelaser o altri dispositivi omologati che consentono la rilevazione in tempo successivo (il veicolo è a distanza o non può essere fermato in sicurezza);
  • rilevamento di accessi non autorizzati in ZTL o corsie preferenziali tramite dispositivi automatici ("porte telematiche");
  • accertamento di violazione dell'obbligo di assicurazione RC Auto tramite confronto automatico con banche dati.

In tutti i casi di rilevamento con apparecchio omologato per il funzionamento automatico non è richiesta la presenza degli agenti sul posto (CdS art.201 comma 1-ter).

Autovelox e omologazione: la questione è attualmente controversa. La Cassazione (ordinanza n. 10505/2024 e successive n. 13996 e 13997/2025) ha stabilito che le multe comminate da dispositivi solo "approvati" ma non "omologati" sono annullabili. Si veda la scheda Autovelox: la riforma e le regole aggiornate per i dettagli su questo punto e su come contestare.

Fotografia dell'autovelox: per motivi di privacy l'eventuale foto non va allegata al verbale. Il trasgressore può richiederla all'ufficio accertatore dietro pagamento delle spese di invio.

Fonte: CdS art.201 commi 1-bis e 1-ter; D.L. 121/2002 convertito nella Legge 168/2002; Legge 124/2017

 


IL PREAVVISO SUL PARABREZZA

Il foglietto lasciato sul parabrezza non è il verbale vero e proprio: è un semplice preavviso di contestazione, atto informale e non obbligatorio per legge. Contiene meno elementi del verbale formale e non richiede la firma dell'agente. Il suo unico scopo pratico è permettere il pagamento della sanzione evitando i costi di notifica postale del verbale.

Non è possibile fare ricorso contro il preavviso: se si intende contestare, occorre attendere l'arrivo del verbale ufficiale a casa e valutare i motivi di ricorso su quello.

Fonte: Cass. n. 5447/2007

 


OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE

Quando il verbale viene notificato al proprietario del veicolo e il conducente non è stato identificato sul posto, il proprietario è obbligato a comunicare all'ente accertatore i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Questo serve per applicare le sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente) all'effettivo trasgressore.

La mancata comunicazione comporta una sanzione aggiuntiva da 286 a 1.143 euro.

Il verbale deve avvertire esplicitamente il destinatario di questo obbligo (anche in un foglio allegato). Molti enti allegano già un modulo precompilato.

 

Attenzione: la comunicazione dei dati del conducente va effettuata anche se si fa ricorso contro il verbale. Sono due obblighi separati e indipendenti. Non comunicare i dati adducendo di aver fatto ricorso espone comunque alla sanzione aggiuntiva (Cass. n. 15542/2015).
Il "valido motivo" per non comunicare i dati è interpretato in modo molto restrittivo dalla giurisprudenza. Non basta dichiarare di non ricordare chi guidava, né — per le aziende — dire di non tenere registro dell'utilizzo dei veicoli. Il proprietario è tenuto a conoscere sempre l'identità di chi guida i propri veicoli (Cass. n. 13748/2007 e n. 10786/2008).

Fonte: CdS art.126-bis; Corte Costituzionale n.27/2005

 


MULTE IN SERIE: IL CUMULO GIURIDICO — NOVITÀ DAL 14 DICEMBRE 2024

La Legge 177/2024 (in vigore dal 14/12/2024) ha profondamente riformato le regole sul cumulo delle sanzioni, introducendo tutele più forti contro le "multe in serie" rilevate in modo automatico.

La regola base (art. 198 comma 1 — invariata)
Chi con una sola azione o omissione viola più norme, o commette più volte la stessa violazione, paga solo la sanzione più grave aumentata fino al triplo. La richiesta va formulata al Prefetto o al Giudice di Pace: il vigile deve comunque elevare una multa per ogni infrazione.

Novità 1 — Violazioni plurime sullo stesso tratto stradale (art. 198 comma 2-bis)
Se vengono accertate più violazioni dello stesso tipo dallo stesso veicolo sulla stessa tratta stradale (intesa come il tratto compreso tra due intersezioni) nell'arco di 1 ora, senza contestazione immediata, si applica la sola sanzione più grave aumentata di un terzo — a condizione che sia più favorevole del cumulo materiale. Questa norma è pensata esplicitamente contro le "valanghe di verbali" generati da autovelox, telecamere e porte ZTL sullo stesso percorso.

Novità 2 — Violazioni in ZTL, aree pedonali e stesso tratto con stessa limitazione (art. 198 comma 2-bis)
In caso di violazioni plurime nella stessa ZTL, nella stessa area pedonale urbana o sullo stesso tratto con la stessa limitazione o divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno solare. Questo ribalta la vecchia regola che escludeva le ZTL dal cumulo, recependo anche la giurisprudenza della Cassazione (ord. n. 19680/2024).

Novità 3 — Violazioni di norme tecniche e amministrative (art. 198-bis)
Esiste ora un articolo dedicato (198-bis) per le violazioni di norme relative ai requisiti tecnici o amministrativi del veicolo (assenza di revisione, mancanza di documenti, irregolarità tecniche, ecc.). Se la stessa norma viene violata più volte nell'arco dei 90 giorni antecedenti la prima sanzione notificata o contestata, tutte le violazioni sono considerate un'unica infrazione: si paga solo la sanzione della prima violazione notificata, e le successive vengono annullate d'ufficio o su istanza del trasgressore.

 

Esempio pratico art. 198-bis: hai ricevuto 5 verbali in due mesi per mancata revisione. Con il 198-bis paghi solo il primo: gli altri 4 possono essere annullati presentando istanza all'ente accertatore o al Prefetto.

 

Come richiedere l'applicazione del cumulo
Le nuove norme non si applicano automaticamente in tutti i casi. Se hai ricevuto più verbali in serie puoi:

  • presentare istanza all'ente accertatore chiedendo l'applicazione dell'art. 198 comma 2-bis o dell'art. 198-bis;
  • fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace eccependo la violazione delle nuove norme.
Attenzione: richiedere il cumulo giuridico può in alcuni casi risultare meno conveniente del previsto, se la sanzione più grave triplicata supera la somma delle sanzioni originali. Valuta sempre prima di presentare l'istanza.

 

Divieto di sosta: la sanzione per divieto di sosta può essere applicata solo una volta ogni 24 ore (salvo stalli con limite di tempo preciso), regola invariata (CdS artt. 6, 7, 158 comma 7).

Fonte: CdS artt. 198, 198-bis (come modificati dalla Legge 177/2024, in vigore dal 14/12/2024); Legge 689/1981 art.8-bis; Cass. ord. n. 19680/2024

 


CASI PARTICOLARI

Verbale a carico di minorenne
Se il trasgressore è minorenne, il verbale viene formalmente intestato ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale, indicando nella parte narrativa il minore e il suo rapporto con il destinatario. Il minore può essere citato come conducente ma non è il soggetto sanzionato.

Verbale notificato a ex proprietario (auto venduta prima dell'infrazione)
Se puoi dimostrare che alla data dell'infrazione non eri più proprietario del veicolo (con estremi dell'atto di vendita), puoi comunicarlo all'ufficio accertatore. Se la dichiarazione è verificata, l'ufficio può rinnovare la notifica al nuovo proprietario entro 150 giorni dalla tua comunicazione, nel rispetto dei termini di prescrizione.

Veicolo con targa straniera
Il conducente di veicolo con targa straniera fermato per un'infrazione può pagare immediatamente in misura ridotta (rinunciando così al ricorso) oppure versare una cauzione pari alla sanzione minima (veicolo UE) o alla metà della sanzione massima (veicolo extra-UE). In mancanza, il veicolo è soggetto a fermo amministrativo. In caso di mancato fermo del veicolo, la notifica del verbale avviene entro 360 giorni.

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), artt. 6, 7, 12, 126-bis, 158, 194, 198, 200, 201, 207
  • Legge 689/1981, artt. 1-43 e art.8-bis (continuazione)
  • Legge 127/1997, art.17 commi 132-133 (ausiliari del traffico)
  • D.L. 121/2002 convertito nella Legge 168/2002 (dispositivi di controllo automatici)
  • Legge 120/2010 (riforma CdS: termine 90 giorni per notifica)
  • Legge 124/2017 (aggiornamenti codice della strada)
  • Legge 177/2024 (nuovo Codice della Strada, in vigore dal dicembre 2024)
  • Cass. SS.UU. n. 24851/2010 (cambio di residenza e notifica)
  • Cass. n. 10505/2024; n. 13996 e 13997/2025 (omologazione autovelox)

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