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Auto e moto

Autovelox: la riforma e le regole aggiornate

Scheda · Redazione ·
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026


Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024 (in vigore dal 12 giugno 2025) erano state ridisegnate le regole sull'installazione degli autovelox. Il nodo più delicato, quello dell'omologazione dei dispositivi, restava però irrisolto: da oltre trent'anni il Codice della Strada la richiedeva senza che il Ministero avesse mai definito la relativa procedura, tanto che la Cassazione aveva più volte annullato le multe basate su apparecchi solo "approvati" e non "omologati".

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026, firmato dal ministro Matteo Salvini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026, colma questo vuoto: introduce finalmente una procedura di omologazione, abroga il precedente decreto del 2017 e ridefinisce tarature, verifiche e regime transitorio per gli oltre 4.000 dispositivi già installati sul territorio nazionale. Questa scheda è stata aggiornata per tenerne conto.

Indice scheda
LE NUOVE REGOLE DI INSTALLAZIONE (decreto aprile 2024)
SEGNALETICA E DISTANZE MINIME
IL DECRETO 8 GIUGNO 2026: FINALMENTE L'OMOLOGAZIONE
COSA CAMBIA PER GLI AUTOVELOX GIÀ INSTALLATI
I NUOVI REQUISITI TECNICI E LE VERIFICHE PERIODICHE
MULTE VECCHIE E NUOVE: COSA CAMBIA PER I RICORSI
IL CONTENZIOSO NON SI CHIUDE: I DUBBI SULLA "SANATORIA"
COME VERIFICARE SE UN AUTOVELOX È OMOLOGATO
QUANDO E COME FARE RICORSO
RIFERIMENTI NORMATIVI

 


LE NUOVE REGOLE DI INSTALLAZIONE (decreto aprile 2024)

Queste regole, già in vigore dal 12 giugno 2025, non sono state toccate dal decreto dell'8 giugno 2026 e restano pienamente valide. Il decreto del 2024 ha ridotto l'autonomia dei Comuni nell'installazione degli autovelox. Le principali novità:

Obbligo del nulla osta del Prefetto
I tratti stradali in cui possono essere installati autovelox devono essere individuati con un provvedimento del Prefetto. Il Comune deve dimostrare che l'installazione è necessaria per ragioni di sicurezza stradale. Devono ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

 

  • elevata incidentalità da eccesso di velocità nel quinquennio precedente;
  • impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;
  • velocità media dei veicoli in transito superiore ai limiti consentiti.

Limiti di velocità minimi per l'installazione

  • Centri abitati: vietati gli autovelox dove il limite è inferiore a 50 km/h. Il decreto è stato in parte una risposta alle città che avevano adottato il modello "Città 30". Eccezione: controlli con pattuglia di vigili davanti a scuole e ospedali rimangono possibili anche sotto i 50 km/h;
  • Strade extraurbane: autovelox ammessi solo se il limite imposto non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite ordinario della strada (es. su una provinciale con limite di 90 km/h, l'autovelox può rilevare solo chi supera i 70 km/h).

Priorità ai dispositivi fissi
Gli autovelox a bordo di veicoli delle forze dell'ordine (in movimento) sono ammessi solo dove non è possibile installare postazioni fisse o mobili, e i veicoli devono essere adeguatamente riconoscibili.

 


SEGNALETICA E DISTANZE MINIME

Anche queste regole restano invariate rispetto al decreto del 2024.

Distanza minima tra il segnale di preavviso e l'autovelox:

 

  • almeno 1 km sulle strade extraurbane;
  • almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento;
  • almeno 75 metri sulle altre strade urbane.

Il cartello di preavviso deve essere leggibile e non coperto da vegetazione o altra segnaletica. Non sono validi i cartelli generici "controllo elettronico della velocità" privi dell'indicazione della distanza precisa.

Distanze minime tra due dispositivi:

  • tra postazioni fisse: almeno 500 metri in ambito urbano;
  • tra dispositivi mobili: 4 km su autostrade; 3 km su strade extraurbane principali; 1 km su strade extraurbane secondarie e locali; 500 metri su strade urbane di quartiere.

Questa regola pone fine alle cosiddette "multe in serie" consecutive.

 


IL DECRETO 8 GIUGNO 2026: FINALMENTE L'OMOLOGAZIONE

Il problema di partenza. Il Codice della Strada (art. 142 comma 6) richiede da sempre che le apparecchiature per l'accertamento della velocità siano "debitamente omologate". La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10505/2024 e con le successive ordinanze n. 13996 e 13997 del 2025, aveva stabilito che approvazione e omologazione sono procedure giuridicamente diverse e che le multe basate su dispositivi solo "approvati" sono annullabili. Il problema era che, in oltre trent'anni, il Ministero non aveva mai emanato le norme tecniche necessarie per procedere a una vera omologazione: di fatto, in Italia non esisteva alcun autovelox regolarmente omologato secondo questa distinzione. Un primo tentativo di sanatoria, nel marzo 2025, era stato ritirato perché la maggior parte dei modelli in uso non avrebbe comunque rispettato i requisiti.

Il nuovo decreto. Il decreto 8 giugno 2026 introduce, per la prima volta in modo organico, la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (art. 142 del Codice). In sintesi:

  • ogni prototipo di dispositivo deve ora ottenere un vero decreto di omologazione del Ministero, comunicato al produttore e pubblicato sul sito istituzionale;
  • ottenuta l'omologazione del prototipo, il produttore può realizzare gli esemplari da installare su strada, ma ogni singolo esemplare deve a sua volta essere sottoposto a taratura iniziale prima della messa in servizio;
  • i produttori che richiedono nuove omologazioni devono possedere la certificazione ISO 9001; sono inoltre previsti controlli di conformità della produzione, a campione, effettuati da organismi accreditati e autorizzati dal Ministero;
  • il decreto abroga il precedente decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, che finora regolava (solo) le tarature. Restano in vigore, per un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Capo 7 del suo allegato e le disposizioni sulle tarature periodiche già effettuate.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture, l'obiettivo è "assicurare un quadro regolatorio certo e omogeneo […] e garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti". Il ministro Salvini ha inoltre dichiarato che l'obiettivo resta "la massima sicurezza sulle strade, senza che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini".

 


COSA CAMBIA PER GLI AUTOVELOX GIÀ INSTALLATI

Il decreto non impone la sostituzione immediata di tutti i dispositivi in uso, ma introduce un regime transitorio (art. 6 e Allegato B):

  • i dispositivi già approvati dopo il 13 giugno 2017 (data del vecchio decreto), il cui prototipo è riportato nell'Allegato B del nuovo decreto, si considerano automaticamente omologati a tutti gli effetti, senza dover ripetere la procedura. Devono solo riportare sulla targhetta identificativa, entro la prima taratura utile, gli estremi del nuovo decreto;
  • per i dispositivi approvati prima del giugno 2017, il titolare può chiedere l'omologazione presentando la documentazione già disponibile su taratura e test di laboratorio: il Ministero deve rispondere entro sessanta giorni;
  • le domande di approvazione ancora pendenti al 12 luglio 2026 sono convertite d'ufficio in istanze di omologazione; da questa data non è più possibile presentare nuove domande secondo il vecchio regime di "approvazione".

Secondo i dati diffusi dal Ministero in occasione dell'entrata in vigore del decreto, su un censimento di circa 4.060 dispositivi attivi sul territorio nazionale, circa 3.150 risultano già conformi (rientrando nell'Allegato B) e restano quindi operativi, mentre circa 850 dispositivi sono stati disattivati perché non rientrano nell'elenco: per tornare in funzione dovranno completare la procedura di omologazione del prototipo con la documentazione integrativa prevista dall'Allegato A. Il ministro Salvini ha parlato di passaggio "da una giungla di oltre 10.000 autovelox, spesso nascosti e a ripetizione, a 3.150 apparecchi regolari e conformi" (il numero più alto, riferito dalle associazioni dei consumatori negli anni scorsi, comprendeva anche dispositivi non più attivi o doppioni).

 


I NUOVI REQUISITI TECNICI E LE VERIFICHE PERIODICHE

Il decreto fissa per la prima volta parametri tecnici precisi che i dispositivi devono rispettare, sia in fase di omologazione sia nei controlli successivi:

  • errore massimo di misura: 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, 3% oltre tale soglia (in fase di omologazione; margini leggermente più ampi nelle verifiche periodiche);
  • tasso di rilevamento dei veicoli: almeno il 90%;
  • corretta associazione velocità-veicolo: almeno il 95%;
  • riconoscimento targa e acquisizione immagini: precisione di almeno il 95%.

Ogni esemplare, oltre alla taratura iniziale, deve essere sottoposto a tarature periodiche almeno annuali e a verifiche di funzionalità. Se la taratura non viene rinnovata entro un anno, il dispositivo deve essere messo fuori servizio; se non viene ripetuta con esito positivo entro tre anni dall'ultima, occorre ripartire da una nuova taratura iniziale completa. In caso di esito negativo delle tarature o delle verifiche di funzionalità, il dispositivo non può essere utilizzato fino a nuovo esito positivo. I controlli di conformità sulla produzione sono effettuati ogni tre anni sui produttori certificati ISO 9001 (annualmente sugli altri), su un campione di almeno due esemplari e comunque non inferiore al 5% della produzione annua, con spese a carico dei produttori.

Sul fronte dei dati: immagini e rilevazioni dovranno essere protette con crittografia e firma digitale per garantirne autenticità e integrità, e nelle immagini frontali dovranno essere oscurati i volti degli occupanti del veicolo non direttamente interessati dall'infrazione, in conformità alla normativa sulla privacy. I verbali dovranno inoltre indicare gli estremi del decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.

 


MULTE VECCHIE E NUOVE: COSA CAMBIA PER I RICORSI

È il punto che interessa più da vicino chi ha già ricevuto una multa o intende contestarne una. Il decreto non ha efficacia retroattiva: si applica solo alle infrazioni rilevate a partire dal 12 luglio 2026, data della sua entrata in vigore.

  • Infrazioni rilevate dal 12 luglio 2026 in poi: per contestare la validità intrinseca del dispositivo sarà più difficile, se l'ente accertatore dimostra la piena conformità alle nuove procedure (omologazione del prototipo, taratura in corso di validità, verifiche di funzionalità regolari). Restano comunque validi altri motivi di ricorso, legati a segnaletica, distanze, posizionamento o mancata indicazione degli estremi dell'omologazione nel verbale;
  • Infrazioni rilevate prima del 12 luglio 2026 (comprese quelle già impugnate): secondo i principi generali del diritto sanzionatorio, la "sanatoria" introdotta dal decreto per i dispositivi già approvati non dovrebbe avere effetto retroattivo su verbali e contenziosi relativi a infrazioni precedenti. Chi ha ricevuto una multa da un dispositivo solo "approvato" e non "omologato" prima di questa data può quindi, in linea di principio, continuare a far valere l'orientamento della Cassazione (ordinanze n. 10505/2024, 13996 e 13997/2025), perché al momento dell'infrazione l'omologazione, in senso proprio, non esisteva ancora. Si tratta però di una valutazione che spetta caso per caso al Prefetto o al Giudice di Pace, e diversi commentatori giuridici segnalano che l'esito non è scontato.

 


IL CONTENZIOSO NON SI CHIUDE: I DUBBI SULLA "SANATORIA"

Il decreto non mette la parola fine alle controversie. Alcune associazioni di automobilisti e organismi specializzati (tra cui viene citata l'associazione Altvelox) hanno sollevato dubbi sulla legittimità della norma transitoria che trasforma automaticamente in "omologazioni" le vecchie approvazioni elencate nell'Allegato B, ritenendo che un decreto ministeriale non possa equiparare ex post due atti amministrativi di natura e finalità diverse. Non è quindi da escludere un nuovo filone di ricorsi davanti a giudici di pace, tribunali e Cassazione, questa volta rivolto contro la sanatoria stessa.

 

Per quanto riguarda la competenza sull’omologazione, secondo alcuni spetterebbe non al MISE ma a al MIMIT (ministero delle Imprese e del made in Italy), in quanto autorità nazionale di riferimento in materia metrologica. Vero, ma fu proprio l’allora ministero dello Sviluppo economico, nel giugno 2021, a chiarire per iscritto in risposta a uno specifico quesito la propria incompetenza in materia facendo riferimento all’articolo 45 del Codice della strada, che affida proprio al Mit “l’approvazione o omologazione” delle “apparecchiature di controllo e regolazione del traffico”. In assenza di un intervento del legislatore saranno come sempre i giudici a stabilire, nei prossimi mesi/anni, la rilevanza anche di questo aspetto.

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COME VERIFICARE SE UN AUTOVELOX È OMOLOGATO

Dal 2025 è attiva la piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (istituita con Decreto Dirigenziale n. 305 del 18 agosto 2025) per il censimento nazionale di tutti i dispositivi usati dagli enti locali e dalle forze di polizia stradale. Con l'entrata in vigore del decreto 8 giugno 2026, il censimento consente di verificare, filtrando per marca, modello e Comune, se un determinato apparecchio risulta tra quelli conformi (Allegato B, considerati omologati) oppure tra i circa 850 dispositivi sospesi in attesa di completare la procedura di omologazione. Gli autovelox non censiti o non regolarmente omologati non possono essere legittimamente utilizzati per nuovi accertamenti dal 12 luglio 2026 in poi, e le eventuali sanzioni comminate con questi dispositivi restano contestabili.

 


QUANDO E COME FARE RICORSO

I motivi di ricorso restano sostanzialmente quelli già individuati in precedenza, con l'aggiunta delle nuove verifiche introdotte dal decreto 2026:

  • mancanza di omologazione alla data dell'infrazione (per multe precedenti al 12 luglio 2026, dispositivo solo "approvato");
  • dispositivo non censito nella piattaforma ministeriale, o rientrante tra gli 850 sospesi;
  • taratura o verifica di funzionalità scadute o mai effettuate al momento del rilevamento;
  • verbale privo degli estremi del decreto di omologazione, per le infrazioni successive al 12 luglio 2026;
  • mancanza o non conformità del cartello di preavviso (assenza, distanza insufficiente, cartello generico o illeggibile);
  • posizionamento non autorizzato (tratto stradale non individuato da provvedimento del Prefetto) o distanze insufficienti tra dispositivi consecutivi;
  • installazione in zona con limite inferiore a 50 km/h senza contestazione immediata.

Se il verbale attesta falsamente che il dispositivo è omologato quando non lo è, è possibile valutare, con l'assistenza di un legale, anche una querela per falso.

Le strade per contestare restano due, alternative: il ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica, o il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica. Chi intende fare ricorso non deve pagare la multa, nemmeno in misura ridotta: il pagamento preclude la possibilità di contestare la sanzione.

Per le modalità operative si veda la scheda: Ricorso al Giudice di Pace contro le multe al Codice della Strada

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto MIT 11 aprile 2024 (GU n. 123 del 28/5/2024) — nuove regole installazione e uso autovelox, in vigore dal 12/6/2025
  • Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), artt. 45 comma 6 e 142 comma 6 — obbligo di approvazione/omologazione
  • D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice), art. 192 — procedure di approvazione e omologazione
  • Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 — abrogato dal decreto 8/6/2026 (salvo Capo 7 dell'allegato e tarature periodiche, valide per un altro anno)
  • Cassazione, ordinanza n. 10505/2024 — distinzione tra approvazione e omologazione
  • Cassazione, ordinanze n. 13996 e 13997/2025 — illegittimità delle multe da dispositivi non omologati
  • D.L. 73/2025 (convertito in legge n. 105/2025), art. 5 comma 3-bis — censimento nazionale autovelox
  • Decreto Dirigenziale MIT n. 305 del 18/8/2025 — piattaforma censimento autovelox
  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026 (GU n. 159 dell'11/7/2026, in vigore dal 12/7/2026) — disciplina organica di omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi, con Allegato A (requisiti tecnici) e Allegato B (elenco dei prototipi già approvati considerati omologati)
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