Cara ADUC
Revoca incarico professionista CILA
Domanda
12 dicembre 2025
Spett. Aduc,
gentilmente scrivo in quanto sto eseguendo dei lavori di restauro nella mia abitazione. Per vari motivi,segnalati anche via e-mail, il rapporto di fiducia con il progettista/direttore dei lavori è venuto meno.
Pertanto non vorrei continuare ad afffidargli il prosieguo dei lavori ancora da effettuare, elencati nella C.I.L.A. dallo stesso predisposta e che si fonda sull'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali.
Tale autorizzazione peraltro ha validità 5 anni. Quindi, se ho ben compreso, io posso a discrezione stabilire quali lavori effettuare e quando.
Inoltre non è stato stipulato uno specifico contratto di incarico:
a) quindi, come posso risolvere il rapporto con l'attuale direttore dei lavori?
Il suo compenso, da preventivo, sembra basarsi in percentuale sui lavori eseguiti.
b) può pretendere il compenso anche per i lavori non seguiti da lui ppersonalmente, inendo successivi alla revoca dell'incarico?
c) un altro professionista può subentare nel prosieguo dei lavori sulla base della medesima CILA?
Ringrazio dell'attenzione e colgo l'occasione per inviare i migliori saluti.
Mirella, dalla provincia di BL
gentilmente scrivo in quanto sto eseguendo dei lavori di restauro nella mia abitazione. Per vari motivi,segnalati anche via e-mail, il rapporto di fiducia con il progettista/direttore dei lavori è venuto meno.
Pertanto non vorrei continuare ad afffidargli il prosieguo dei lavori ancora da effettuare, elencati nella C.I.L.A. dallo stesso predisposta e che si fonda sull'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali.
Tale autorizzazione peraltro ha validità 5 anni. Quindi, se ho ben compreso, io posso a discrezione stabilire quali lavori effettuare e quando.
Inoltre non è stato stipulato uno specifico contratto di incarico:
a) quindi, come posso risolvere il rapporto con l'attuale direttore dei lavori?
Il suo compenso, da preventivo, sembra basarsi in percentuale sui lavori eseguiti.
b) può pretendere il compenso anche per i lavori non seguiti da lui ppersonalmente, inendo successivi alla revoca dell'incarico?
c) un altro professionista può subentare nel prosieguo dei lavori sulla base della medesima CILA?
Ringrazio dell'attenzione e colgo l'occasione per inviare i migliori saluti.
Mirella, dalla provincia di BL
Risposta ADUC
andiamo in ordine:
a) Può recedere unilateralmente dal rapporto professionale ai sensi dell'art. 2237 c.c., anche senza contratto scritto, comunicando per iscritto la volontà di interrompere l'incarico per venir meno della fiducia. Il deterioramento del rapporto fiduciario costituisce giusta causa per il recesso secondo la giurisprudenza consolidata.
b) Il direttore dei lavori ha diritto al compenso esclusivamente per l'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, calcolato in proporzione all'avanzamento dei lavori. Non può pretendere compensi per lavori futuri che non seguirà personalmente dopo la revoca dell'incarico.
c) Un nuovo professionista può certamente subentrare nella direzione dei lavori utilizzando la stessa CILA, procedendo semplicemente all'aggiornamento della pratica presso il SUAP per comunicare la variazione del direttore dei lavori. Non è necessaria una nuova CILA, ma solo l'aggiornamento di quella esistente.
a) Può recedere unilateralmente dal rapporto professionale ai sensi dell'art. 2237 c.c., anche senza contratto scritto, comunicando per iscritto la volontà di interrompere l'incarico per venir meno della fiducia. Il deterioramento del rapporto fiduciario costituisce giusta causa per il recesso secondo la giurisprudenza consolidata.
b) Il direttore dei lavori ha diritto al compenso esclusivamente per l'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, calcolato in proporzione all'avanzamento dei lavori. Non può pretendere compensi per lavori futuri che non seguirà personalmente dopo la revoca dell'incarico.
c) Un nuovo professionista può certamente subentrare nella direzione dei lavori utilizzando la stessa CILA, procedendo semplicemente all'aggiornamento della pratica presso il SUAP per comunicare la variazione del direttore dei lavori. Non è necessaria una nuova CILA, ma solo l'aggiornamento di quella esistente.
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