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FERMO AMMINISTRATIVO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
21 febbraio 2006 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 23/1/2013 e 30/8/2013 

Il fermo amministrativo e' un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti (si va dall’ Agenzia delle entrate all’Inps, dalle Regioni ai Comuni) provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell'obbligato. Tipicamente l’atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (60gg), ed interessa beni mobili come l’automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta "iscrizione a ruolo" del debito, possono riferirsi a tributi o tasse (canone Rai, contributi Inps, bollo auto,Tarsu, Ici, etc.) oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada (che, se non pagate entro 60gg dalla notifica del verbale, vengono iscritte a ruolo come avviene normalmente per le imposte).
Il fermo e’, inoltre, previsto dal codice della strada come sanzione accessoria a determinati tipi di infrazioni, per esempio quelle compiute da minorenni o quelle per le quali e’ previsto il ritiro della carta di circolazione (attenzione! Cosa diversa sono la rimozione ed il blocco dei veicoli con ganasce. Essi vengono eseguiti, come previsto dal Codice della strada, secondo direttive locali nei casi in cui la sosta del veicolo comporti un grave intralcio o pericolo per la circolazione).

Indice scheda 
LA PROCEDURA 
CANCELLAZIONE A SEGUITO DI PAGAMENTO
SI PUO' CONTESTARE?
BREVE STORIA DELLA SUA NORMATIVA
NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 248/2005
RICORSI, MOTIVAZIONI E ORGANI A CUI RIVOLGERSI
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
PREAVVISO DI FERMO: E' IMPUGNABILE O NO?
LINK UTILI

LA PROCEDURA 
Il fermo segue il mancato pagamento (o ricorso) di un atto formale come la cartella esattoriale, il (nuovo) avviso di accertamento esecutivo (sostitutivo della cartella dall'Ottobre 2011 per le tasse), l'ingiunzione di pagamento (gia' utilizzata da molti comuni per riscuotere le multe e unico mezzo che gli stessi potranno utilizzare, anche per i propri tributi, dal 2017, salvo ulteriori proroghe).

Tali atti devono contenere precise informazioni sulla scadenza dei termini di pagamento (60 giorni per la cartella e gli avvisi e 30 giorni per l'ingiunzione) e sulle conseguenze se non si provvede ne' al pagamento ne' al ricorso.

Dopo un certo periodo di sospensione dallo scadere dei termini suddetti il concessionario -o il comune, direttamente o tramite societa' pubbliche- puo' disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA).

La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore. Dal 21/8/2013, piu' precisamente, al debitore deve essere notificata una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione. L'avviso deve anche specificare che l'iscrizione del fermo e' evitabile dimostrando, entro gli stessi 30 giorni utili per pagare, che il bene mobile (per es.l'auto) e' funzionale all'attivita' di impresa o professionale.
Ulteriormente al debitore deve essere data comunicazione di avvenuta iscrizione comunicandogli gli estremi del carico tributario oggetto del provvedimento (art.4 Dm 503/98).

Se il debito non supera i 1000 euro la legge, dal 1/1/2013, prevede che il fermo amministrativo, cosi' come qualsiasi altra azione esecutiva, non venga attivato se non prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione al debitore contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Per quanto riguarda il gruppo Equitalia, che ha dal 2006 "accorpa" varie agenzie di riscossione (Cerit, Esatri, Gerit, Serit, etc.etc.), sono state delineate -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita' operative dei vari esattori, stabilendo l'invio di solleciti e preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo puo' riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.
E' bene sapere che si tratta di disposizioni "interne" che, pur se utili da conoscere non sono equiparabili alla legge. Pertanto il loro eventuale mancato rispetto non puo' essere contestato in giudizio come "vizio procedurale".

Direttiva Equitalia:
- debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare piu' veicoli (massimo dieci);
- debito superiore a 10.000 euro: puo' essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall'invio del preavviso.

Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l'importo dovuto nonche' l'anno di riferimento (se presente nel ruolo).

A questo punto l'unico modo per evitare il fermo e' pagare, e visto che la procedura e' gia' iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l'iscrizione del provvedimento. Non sono dovute invece le spese di cancellazione.

Attenzione!
- Per "debito" si intende il debito complessivo, che puo' quindi riguardare piu' cartelle esattoriali (che, a loro volta, possono essere riepilogative).
- Dal 21/8/2013 l'iscrizione del fermo puo' essere evitata dimostrando che il bene mobile (per es.auto) e' funzionale all'attivita' di impresa o professionale. Cio' rivolgendosi all'agente della riscossione entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di legge.
- Al fermo del mezzo puo' seguire l'espropriazione dello stesso, se si continuasse a non pagare. Stessa cosa anche nel caso in cui si circolasse con il mezzo fermato, come sanzione accessoria al pagamento della multa pecuniaria (vedi sotto).
- Nel caso in cui il fermo non sortisse il suo effetto e qualora il debito totale superasse i 20.000 euro, potrebbe seguirvi l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa, previa notifica di una diffida, fino al doppio dell'importo complessivamente dovuto. Ad essa potrebbe anche seguire il pignoramento. L' espropriazione, se il debito non superasse il 5% del valore dell'immobile, potrebbe avvenire solo dopo sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, e comunque solo per debiti superiori a 120.000 euro.
Si veda in proposito il Dpr 602/73 art.76/77 e le modifiche apportate dal Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013. 
- Per il fermo amministrativo la normativa principale e' l'art.86 del Dpr 602/73 modificato, in ultimo, dal Dl 69/2013 diventato Legge 98/2013 art. .52 comma 1 lettera mbis in vigore dal 21/8/2013. 

Se il fermo e’ applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, invece, la procedura si attiva al momento dell’accertamento della violazione, l’obbligato e’ nominato custode e tenuto a custodire l’auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto –per tutto il periodo del fermo- dall’organo di polizia. Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell’organo di polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice della strada, art.214);

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 776  ad euro 3.111 (dal 1/1/2015) nonche’ con la confisca del mezzo. La Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009).

Se il mezzo e' stato venduto prima dell'iscrizione del fermo (la data dev'essere certa, certificata da un documento), e la vendita risulta iscritta successivamente, l'ACI deve entro 10 gg da tale iscrizione avvisare la competente direzione delle entrate al fine di provvedere alla cancellazione del fermo, con comunicazione sia al concessionario che al contribuente.
Viceversa, se la vendita avviene dopo l'iscrizione del fermo questo non e' cancellabile, e la responsabilita' ricade eventualmente sul soggetto venditore rispetto al contratto concluso col compratore (se quest'ultimo non era stato messo a conoscenza della cosa potra', ovviamente, rivalersi sul venditore con un'azione di rimborso del danno).

Parimenti, il veicolo sottoposto a fermo non puo' essere rottamato, a meno che non sia molto danneggiato (a causa di incendi o calamita' naturali) e gia' a disposizione della pubblica amministrazione. Cio' anche se e' stato emesso un certificato di rottamazione.

Fonte: D.M.503/98 art.5 e Circolari ACI del 1/9/2009 (10649) del 16/9/2009 (11454) e del 21/1/2014 (391).
Per la comunicazione obbligatoria per debiti fino a 1000 euro vedi Legge 228/2012 art.1 comma 544.

CANCELLAZIONE A SEGUITO DI PAGAMENTO
In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, il concessionario entro 20gg deve darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi 20 gg deve emettere un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.
Questi deve poi recarsi al PRA munito di detto provvedimento per farsi cancellare il fermo, corrispondendo le relative spese.

Riguardo alla cancellazione del fermo, dal 13/7/2011 e' in vigore una disposizione che sgrava il debitore da qualsiasi addebito di spesa relativo alla cancellazione stessa. Non possono procedere ad alcun addebito ne' l'ente riscossore ne' il PRA.

Fonte: D.M.503/98 art.6 e DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011. art.7 comma 2 lettera gg-octies

SI PUO' CONTESTARE?
Questa domanda appare piu’ semplice di quello che e’. In realta’, nonostante sia spesso sbandierata la possibilita’ di ottenere con facilita’ annullamenti del provvedimento o rimborsi danni, la questione e’ molto dibattuta e complessa, e la “giurisprudenza” abbonda, a volte in modo contraddittorio. Il. fatto e’ che la legge non e’ sufficientemente chiara in molti punti, a partire dall’identificazione della natura dell’atto (cautelare, esecutivo, amministrativo –vincolato o discrezionale- od addirittura “misto”) fino ad arrivare, di conseguenza, alla determinazione dell’organo competente a gestire i ricorsi. A cio’ si aggiunge una discussa carenza normativa, nel senso che manca un chiaro ed adeguato decreto attuativo alla norma che prevede il fermo, ovvero precise ed attendibili disposizioni pratiche riguardo alla procedura. Diciamo discussa perche' il legislatore e’ recentemente intervenuto in materia ed ha "sconvolto" quelli che parevano punti fermi stabiliti da varie sentenze, anche piuttosto autorevoli. Cio' di fatto rende ancora piu’ incerto l’esito di un ricorso fatto su tali basi (si veda piu’ avanti, “novita’ introdotte dalla legge 248/2005). Molte contestazioni e sentenze riguardano poi la sproporzione che spesso c’e’ tra l’importo dovuto ed il danno che il provvedimento causa all’obbligato (per esempio il fermo di un auto che serve per lavorare a causa di un debito di importo piuttosto basso o comunque inferiore al danno causato al debitore). In tutti i casi e’ determinante, se si pensa ad un ricorso, approfondire la questione a livello giuridico. Spesso puo’ rivelarsi inevitabile –nonche’ consigliabile- rivolgersi ad un avvocato. La questione viene ripresa, con alcuni riferimenti, in calce alla scheda.

BREVE STORIA DELLA SUA NORMATIVA
E' nato con il DPR 602/1973 sotto il titolo "Riscossione Coattiva" (art.50 e art.86). Successivamente, con il DM 503/98 sono state emesse le disposizioni attuative dell'art.86 che prevedevano l'emissione del provvedimento di fermo, a carico dell'amministrazione finanziaria (Direzione delle entrate), solo dopo che risultava evidente l'impossibilita' di pignorare il bene. Con il d.lgs..46/99 ed il d.lgs.193/01 e' stata modificata la normativa originale riguardo alle competenze -rimandate ai Concessionari- e alle procedure, senza pero' che venissero apportate modifiche al decreto attuativo. Ecco perche', da allora, si e' posta la questione se il DM 503/98 possa considerarsi valido o comunque compatibile con la norma (per molti esso e' del tutto inadeguato alle nuove norme e quindi inapplicabile). Molta giurisprudenza sostiene che, non esistendo un regolamento ad-hoc, l'art.86 del dpr 602/73 risulta inapplicabile e ipoteticamente incostituzionale. E' recentemente intervenuta, al riguardo, la legge 248/2005 che ha convertito il decreto legge 203/2005.
Il fermo e' anche regolato, come gia’ detto, dal codice della strada art.214 e segg.

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 248/2005
Tale legge, riguardante "misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", si occupa del fermo all'articolo 3, stabilendo -tra le altre- queste novita':
- soppressione dal 1/10/2006 del sistema di affidamento in concessione (quindi delle concessionarie) del servizio nazionale di riscossione ed attribuzione dello stesso direttamente all'Agenzia delle entrate, che le svolgera' tramite la societa' "Riscossione spa" (ora "Equitalia");
- comma 41: interpretazione dell'art.86 dpr 602/73 nel senso che, fino all'emanazione del decreto attuativo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DM 503/98. Cio', praticamente, "rimette in gioco" il vecchio decreto attuativo, contribuendo ad aumentare la notevole confusione normativa in materia (anche considerando che, secondo alcune interpretazioni, le disposizioni di questo comma entrerebbero in vigore il 1/10/06 e quindi, fino ad allora, gli atti di fermo resterebbero illegittimi).

RICORSI, MOTIVAZIONI E ORGANO A CUI RIVOLGERSI: RIFERIMENTI UTILI PER APPROFONDIRE
Molta giurisprudenza si e' occupata della questione della natura dell'atto, a cui consegue la diatriba sull'organo competente per i ricorsi nonche' sulle procedure di opposizione fruibili. 

A livello normativo e' intervenuta la legge 248/2006 (che ha convertito il cosiddetto "decreto Bersani"), in vigore dal 12/8/2006, stabilendo che tale competenza e' del giudice tributario, ovvero delle commissioni provinciali tributarie.

Tuttavia da numerose sentenze di Cassazione viene un'importante precisazione: si parte dalla sentenza della Cassazione sezioni unite civili  (n.1483/2008) che ha chiarito che la competenza dipende dalla natura del debito per il quale e' stata emessa la cartella esattoriale e, di conseguenza, il preavviso di fermo. In caso di debiti di natura tributaria (tasse, imposte, tributi vari, etc.) ci si deve rivolgere al giudice tributario, mentre negli altri casi (multe, contributi INPS, etc.) ci si deve rivolgere al giudice ordinario. La sentenza precisa anche che nel caso si sbagli organo, questo deve inoltrare la pratica all'organo competente, valutando appunto la natura del debito. Nel caso in cui il preavviso di fermo si riferisca ad una pluralita' di debiti  il ricorso va fatto presso ambedue gli organi. Sul punto si e' ancora espressa la Cassazione sezioni unite civili (sentenza 7034/2009), il Consiglio di Stato (sentenza 1901/2010), la Corte Costituzionale (sentenza 6/2010) e ancora la Cassazione sezione unite civili con le sentenze n.17844/2012 e 1706/2013.

E' bene anche ricordare che gli atti sono impugnabili per vizi propri o riguardanti le notifiche di quelli precedenti. Informazioni piu' precise al riguardo possono essere trovate nella scheda "Commissione provinciale tributaria: il ricorso" al link clicca qui

Oltre a motivi specifici (atto o procedura viziata, notifiche irregolari, etc.) molti ricorsi hanno riguardato temi piu' generali, come la carenza normativa gia' citata.
Riportiamo, in breve, i riferimenti delle sentenze piu' autorevoli riguardanti queste "carenze":
- La mancanza, o comunque l'inadeguatezza, del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento: in questo senso e' stata pronunciata la sentenza n.392/2004 del Tar della Puglia.
- Lo stesso concetto e' ripreso in un'altra sentenza del Tar del Lazio (n. 3402/2004) confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.3259 del 13/7/04. Tale sentenza aggiunge anche che e' sospendibile il provvedimento con il quale e' stato disposto il fermo amministrativo, qualora vi sia sproporzione tra l'importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dall'esecuzione del fermo amministrativo impugnato. 

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
In seguito alla suddetta pronuncia del Consiglio di Stato l'agenzia delle entrate (risoluzione n.92/2004) e l'Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell'Avvocatura generale dello Stato.
Successivamente, riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41) la stessa agenzia ha emanato una ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedente (n.2/2006) ridando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Cio' non vuol necessariamente dire che un'opposizione in tal senso non sia piu' possibile, ma essa diventa indubbiamente piu' difficoltosa.

PREAVVISO DI FERMO: E' IMPUGNABILE O NO?
Sul punto, non trattato dalla legge, e' intervenuta piu' volte la Corte di Cassazione con una serie di sentenze anche contrastanti.
In molte occasioni e' stato osservato che NON si puo' fare ricorso avverso il cosiddetto "preavviso di fermo" ma solo contro la successiva comunicazione di iscrizione del fermo. La motivazione di tale decisione e', in breve, che la legge non prevede espressamente che il fermo venga preannunciato ma solo comunicato dopo l'iscrizione (al PRA nel caso di fermo di auto). Pertanto il preavviso non ha valore formale, non impedisce l'uso dell'auto ne' arreca alcuna menomazione al patrimonio del debitore. Fonte: Cassazione sentenza 20301/08 confermata dalla sentenza 8890/09.
Recentemente sembra aver messo fine alla diatriba una sentenza della Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) che ha definitivamente sancito che invece l'atto di preavviso di fermo e' impugnabile in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Esso inoltre svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale. Il concetto e' stato ribadito da una successiva pronuncia della Cassazione sezioni unite civili (sentenza 11087/2010) che ha sancito che il preavviso e' impugnabile anche per debiti non tributari, quindi nei ricorsi davanti al giudice ordinario (di pace).
La nostra conclusione quindi e' che si puo' procedere a fare ricorso contro l'atto di preavviso (davanti alla commissione provinciale tributaria o al giudice ordinario, a seconda del caso), magari citando detta sentenza cosi' da evitare problemi.
Da notare che in conseguenza a queste sentenze Equitalia sta provvedendo a modificare i modelli di preavviso.

LINK UTILI
- Scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE: clicca qui

QUI UN APPROFONDIMENTO LEGALE con spunti pratici anche per i casi e le modalità di opposizione
 
 
 
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