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Anatocismo, commissioni e interessi usurai: cosa fare

Scheda · Alessandro Pedone ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


Questa scheda affronta tre problemi distinti ma spesso collegati nei rapporti bancari: l'anatocismo, le commissioni illegittime sui conti correnti e gli interessi usurai. Il quadro normativo è cambiato significativamente rispetto al passato, ma i problemi per i consumatori non sono del tutto risolti.

Indice scheda
COS'È L'ANATOCISMO E IL QUADRO ATTUALE
LE COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI
GLI INTERESSI USURAI
COME OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
LE VIE DI TUTELA: ABF, MEDIAZIONE E CAUSA CIVILE
QUANDO CONVIENE AGIRE
SCHEMA DI LETTERA PER RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI

 


COS'È L'ANATOCISMO E IL QUADRO ATTUALE

L'anatocismo è la pratica di calcolare gli interessi sugli interessi, ovvero di capitalizzare periodicamente (es. trimestralmente) gli interessi maturati, sommandoli al capitale, in modo che nella successiva liquidazione i nuovi interessi vengano calcolati anche sugli interessi precedenti.

La situazione normativa attuale:
Dopo una lunga evoluzione giurisprudenziale (dalla sentenza Cassazione SS.UU. 21095/2004 in poi), la materia è stata disciplinata per legge. L'art. 120 del TUB (D.Lgs. 385/1993), riformato dal D.Lgs. 385/2015, prevede che:

 

  • gli interessi debitori sui conti correnti bancari non possono essere capitalizzati con periodicità inferiore all'anno (divieto di anatocismo infrannuale);
  • gli interessi attivi e passivi maturano con la stessa periodicità;
  • il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) fissa le modalità di calcolo.

La delibera CICR del 3/8/2016 ha precisato le regole operative: gli interessi debitori maturati su un conto corrente possono essere addebitati solo il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (o alla chiusura del rapporto). Solo da quel momento, se non pagati, diventano essi stessi produttivi di interessi.

Cosa fare se si sospetta anatocismo pregresso: per i rapporti bancari antecedenti alla riforma del 2016, eventuali addebiti di interessi anatocistici sono ancora contestabili in giudizio, tenendo conto della prescrizione decennale. Per i rapporti in essere dal 2016, la normativa attuale dovrebbe garantire il rispetto del divieto; in caso contrario è possibile agire come descritto più avanti.

 


LE COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI

Le commissioni di massimo scoperto — che venivano applicate in modo spesso illegittimo sul picco massimo di utilizzo del fido in un trimestre — sono state abolite dal D.L. 201/2011 e sostituite da un sistema più trasparente in vigore dal 1° luglio 2012.

Dal 2012, sui contratti di affidamento e apertura di credito, le banche possono addebitare unicamente:

  • il tasso di interesse sulle somme utilizzate;
  • una commissione onnicomprensiva calcolata in modo proporzionale alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, non superiore allo 0,5% trimestrale.

In caso di sconfinamento senza fido o oltre fido, è ammessa solo una commissione di istruttoria veloce in misura fissa e commisurata ai costi effettivi. Clausole che prevedono commissioni diverse o più onerose sono nulle.

Cosa fare se si ritiene di aver pagato commissioni illegittime: verificare i propri estratti conto e confrontarli con quanto previsto dal contratto e dalle norme vigenti all'epoca. Per addebiti successivi al 2012, eventuali irregolarità sono contestabili con reclamo alla banca e, in caso di esito negativo, con ricorso all'ABF o in sede giudiziaria. Per periodi precedenti al 2012, la contestazione richiede un'analisi specifica degli estratti conto.

 


GLI INTERESSI USURAI

La Legge 108/1996 sull'usura prevede che siano nulle le clausole contrattuali che determinano il costo del credito (interessi, commissioni, spese di qualsiasi tipo, escluse imposte e tasse) a un tasso superiore alla soglia di usura, calcolata come il 25% del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 4 punti percentuali (e comunque non più di 8 punti percentuali sopra il TEGM).

Il TEGM per ogni categoria di operazione è rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia. I tassi soglia sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale.

Come verificare: il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del proprio finanziamento va confrontato con il tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula del contratto per la categoria di operazione corrispondente. Se il TAEG supera la soglia, la clausola sugli interessi è nulla e il cliente non deve pagare interessi (deve solo restituire il capitale).

Si veda anche la scheda Usura e tassi soglia.

 


COME OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE BANCARIA

Per valutare la fondatezza di una contestazione è necessaria la documentazione del rapporto bancario. Il cliente ha diritto di ottenerla ai sensi dell'art. 119 TUB, che dispone:

"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni."

Documentazione da richiedere:

 

  • copia del contratto di conto corrente (o di finanziamento);
  • copia dei fogli analitici delle condizioni applicate e delle loro variazioni nel tempo;
  • copia degli estratti conto per i periodi di interesse;
  • lista dei tassi applicati periodo per periodo.

La richiesta va inviata per raccomandata A/R o PEC. In base al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al Codice Privacy, la documentazione contenente dati personali del richiedente deve essere fornita gratuitamente per la prima copia. Per documentazione aggiuntiva la banca può addebitare costi ragionevoli.

Si veda lo schema di lettera in calce a questa scheda.

 


LE VIE DI TUTELA: ABF, MEDIAZIONE E CAUSA CIVILE

A differenza del passato, oggi esistono alternative alla causa civile, meno costose e più rapide:

1. Reclamo alla banca
Il primo passo obbligatorio è presentare un reclamo scritto all'ufficio reclami della banca (raccomandata A/R o PEC). La banca deve rispondere entro 30 giorni.

2. ABF — Arbitro Bancario Finanziario
Se la risposta è insoddisfacente o mancante, è possibile ricorrere all'ABF, l'organismo di risoluzione alternativa delle controversie bancarie, entro 12 mesi dall'inizio della controversia. Il ricorso è gratuito per il consumatore (la banca paga una commissione di 200 euro per ogni ricorso). L'ABF si pronuncia entro circa 6 mesi e, pur non avendo potere esecutivo diretto, le banche aderenti (la quasi totalità) sono tenute ad adeguarsi. Le decisioni sono pubbliche, il che ha un forte effetto reputazionale. Valore massimo della controversia: 200.000 euro.

3. Mediazione civile obbligatoria
Prima di ricorrere al giudice nelle materie bancarie e finanziarie è obbligatorio tentare la mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) o il ricorso all'ABF. La mediazione avviene presso organismi accreditati (Camere di Commercio, ecc.) con costi limitati.

4. Causa civile
Rimane la via più efficace per importi elevati o quando le altre vie non danno esito positivo. I costi possono essere contenuti se il valore della causa non supera i limiti del giudice di pace (fino a 5.000 euro senza avvocato obbligatorio, fino a 10.000 euro con procedura semplificata). Per cause di maggiore valore è necessario un avvocato specializzato in diritto bancario e una perizia contabile che quantifichi il danno.

 


QUANDO CONVIENE AGIRE

Per i problemi legati all'anatocismo e alle commissioni illegittime sui conti correnti, la valutazione di convenienza dipende dall'entità del danno stimato rispetto ai costi dell'azione:

 

 

  • per importi contenuti (fino a qualche migliaio di euro) la via più conveniente è il reclamo alla banca seguito dall'ABF, gratuito per il consumatore;
  • per importi più significativi (decine di migliaia di euro) può essere conveniente una causa civile, previa perizia contabile per quantificare il danno (costo indicativo: da 1.000 a 3.000 euro) e incarico a un avvocato specializzato;
  • la contestazione è particolarmente indicata in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla banca: in quel caso è quasi sempre conveniente sollevare le irregolarità come eccezione.

Attenzione alla prescrizione: il diritto a richiedere la restituzione di somme indebitamente addebitate si prescrive in 10 anni dall'addebito. Per addebiti antecedenti di più di 10 anni l'azione è difficilmente esperibile.

 

 


SCHEMA DI LETTERA PER RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE

Da inviare per raccomandata A/R o PEC alla propria banca

COGNOME NOME
VIA..., N°...
CITTÀ...

Raccomandata A/R
SPETT.LE
BANCA...
VIA..., N°...
CITTÀ...

OGGETTO: Richiesta di copia della documentazione relativa a [indicare il tipo e il numero di rapporto, es. C/C n. 00000] ai sensi dell'art. 119 c. 4 D.Lgs. 385/93 e degli artt. 15 e 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Io sottoscritto/a, ______ ______, nato/a a _______________, il _________, codice fiscale n. _____________, titolare del rapporto indicato in oggetto, chiede il rilascio della seguente documentazione:

 

 

  • Copia del contratto di apertura del rapporto in oggetto
  • Copia dei fogli analitici delle condizioni applicate e delle loro variazioni
  • Copia degli estratti conto relativi ai trimestri da ______ a ______
  • Lista dei tassi applicati al rapporto in oggetto, periodo per periodo
  • Copia di ogni altra documentazione inerente il rapporto in oggetto

La presente richiesta è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993, nonché degli artt. 15 e 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si ricorda che la prima copia della documentazione contenente dati personali del richiedente deve essere fornita gratuitamente ai sensi del GDPR.

Distinti saluti

LUOGO, data

 

 


FONTI NORMATIVE

 

  • Codice civile, artt. 1283 e 1815 — anatocismo e usura
  • Legge 108/1996 — disciplina antiusura e tassi soglia
  • TUB (D.Lgs. 385/1993), art. 119 — diritto alla documentazione
  • TUB, art. 120 (riformato dal D.Lgs. 385/2015) — divieto di anatocismo infrannuale
  • TUB, art. 117-bis — commissioni su affidamenti e sconfinamenti
  • Delibera CICR 3/8/2016 — modalità di calcolo degli interessi
  • D.L. 201/2011 — abolizione commissioni di massimo scoperto
  • D.Lgs. 28/2010 — mediazione civile obbligatoria
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — diritto di accesso ai dati personali

LINK UTILI

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