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Cara ADUC

Telefonia: contestazione "costi di attivita' di migrazione verso altri operatori"

30 ottobre 2012
Domanda 30 ottobre 2012
Buonasera. Il mio è un invito a non consigliare le persone ad adire contro "i costi di attivita' di migrazione verso altri operatori" perchè "siamo in italia ed è "lecito fregare il prossimo". I costi approvati dall'autorità sono pubblicati, ai sensi della delibera n. 96/07/cons, sui siti web degli operatori di comunicazioni elettroniche (quindi siccome la compagnia ha predisposto un compenso da 35 a 60 € è autorizzata). Questo è quello che mi ha scritto l'autorità del garante per le telecomunicazioni dopo che ho seguito la procedura da voi indicata ha seguito alla richiesta da parte della wind-infostrada di euro 35,00 perchè ho migrato il mio numero telefonico da wind a telecom. quindi il cittadino dovrebbe iniziare una causa - ma a chi? Alla legge che da una parte da la possibilità di interrompere un contratto senza spese mentre poi dall'altro le giustifica? Come ho già detto: questa e' l'Italia - vergogna. Grazie e saluti.
Massimo, da San Giovanni La Punta (CT)

Risposta ADUC
in realta' e' la stessa Autorita' che nelle linee guida emesse a seguito del decreto Bersani afferma che in caso di migrazione non ci dovrebbero essere addebiti. In ogni caso cio' che le hanno risposto corrisponde al vero in senso generale, visto che si riferiscono alla delibera che impone la trasparenza delle condizioni economiche. L'Aduc da parte sua ha sempre precisato, nelle schede pratiche e nelle risposte, che la legge Bersani pur abolendo le penali ha lasciato una porta aperta alle compagnie consentendo loro di addebitare costi documentati di chiusura, ma cio' non significa che quando questi costi sono eccessivi o quando si riferiscono a casi di migrazione un tentativo di contestazione e' piu' che sensato, nell'ultimo caso proprio riferendosi alle linee guida dell'AGCOM. E' chiaro che questa linea di contestazione deve trovare l'utente pronto ad affrontare una conciliazione e (forse) anche una causa davanti al giudice di pace. Nel suo caso e' comunque vero che la risposta dell'AGCOM e' stata evasiva e poco incisiva. Ma, lo ribadiamo, le linee guida possono fungere da base a chi volesse comunque tentare la propria "battaglia":
Art.6 comma 6 delle linee guida:
"Nel settore della telecomunicazioni merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro. In tale casistica di recesso – prevalente sul piano statistico – generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall’operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque già remunerate da quest’ultimo. In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente non sono in linea di massima giustificati."
Qui informazioni generali e il testo integrale (linkato) delle linee guida alla voce DISDETTA ANTICIPATA E PENALI:
http://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.php
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