Cara ADUC
Ripartizione spese condominiali riscaldamento
Domanda
28 ottobre 2014
Buonasera,
sono inquilina di uno stabile composto da sei appartamenti,due dei quali utilizzati dalla proprietà. Il condominio non ha un amministratore ma e' la stessa proprietà che ripartisce le spese, pur non avendo specifico titolo.
Dall'anno scorso ha fatto installare le termovalvole ed ha arbitrariamente suddiviso la quota in millesimi ed in fisso al 25%. Ora nei conteggi che ha presentato, oltre al costo del gasolio ha aggiunto le spese di pulizia caldaia, la corrente per detta caldaia, l'acqua e le fatture di consulenza di un ingegnere.
Io mi ritrovo a pagare euro 1000,00 in piu' rispetto all'anno precedente. E' giusto includere dette spese in una ripartizione millesimi e 25%?
Grazie
Cordialita'
Donata, da Fano (PU)
sono inquilina di uno stabile composto da sei appartamenti,due dei quali utilizzati dalla proprietà. Il condominio non ha un amministratore ma e' la stessa proprietà che ripartisce le spese, pur non avendo specifico titolo.
Dall'anno scorso ha fatto installare le termovalvole ed ha arbitrariamente suddiviso la quota in millesimi ed in fisso al 25%. Ora nei conteggi che ha presentato, oltre al costo del gasolio ha aggiunto le spese di pulizia caldaia, la corrente per detta caldaia, l'acqua e le fatture di consulenza di un ingegnere.
Io mi ritrovo a pagare euro 1000,00 in piu' rispetto all'anno precedente. E' giusto includere dette spese in una ripartizione millesimi e 25%?
Grazie
Cordialita'
Donata, da Fano (PU)
Risposta ADUC
tra le spese da lei citate ci pare arbitraria quella delle termovalvole e della consulenza tecnica professionale, a ns avviso a totale carico della proprieta'. Le altre invece sono spese o di esercizio o di manutenzione ordinaria, percio' a carico dell'inquilino.
La ripartizione comunque va mantenuta quella gia' in vigore in precedenza e percio' citata nel contratto di locazione; ogni modifica non concordata varra' solo per i nuovi contratti.
La ripartizione comunque va mantenuta quella gia' in vigore in precedenza e percio' citata nel contratto di locazione; ogni modifica non concordata varra' solo per i nuovi contratti.
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