Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Provvigione agenzia immobiliare: è dovuta se rifiuto la proposta di acquisto?

17 maggio 2026
Domanda 17 maggio 2026
Buongiorno consulenza online ADUC,

Ho dato incarico in esclusiva ad una agenzia immobiliare per la vendita del mio appartamento per una cifra minima X che ritenevo fosse il minimo sotto al quale non avrei venduto.

Dopo circa 3 settimane ricevo una proposta di acquisto, circa il 2% inferiore alla cifra X stabilita, pertanto rifiuto l'offerta. Inoltre faccio presente che la cifra X era solo il minimo sotto al quale non sarei sceso, e che mi aspettavo proposte più alte di almeno un 7 o 8% rispetto ad X.

Il giorno successivo al mio rifiuto formale, l'agenzia mi invia la stessa offerta con una variante ed una cifra appena superiore ad X, da parte dello stesso acquirente.
1° Domanda: è lecito un comportamento del genere?

Alle mie rimostranze, l'agente immobiliare mi dice che sono obbligato ad accettare la seconda offerta perché rientra nei termini di incarico. E che se dovessi rifiutarla, dovrei comunque pagare loro le provvigioni.

2° Domanda: Vorrei sapere se la provvigione all'agenzia immobiliare è dovuta anche nel caso in cui la vendita non viene effettuata ed io non abbia accettato la nuova proposta?

Purtroppo ho realizzato solo in seguito all'assegnazione dell'incarico di vendita che la stima effettuata dalla stessa agenzia è inferiore ai valori di mercato, e quindi di facilmente realizzabile.
3° Domanda: Cosa posso fare per tutelarmi?

Grazie anticipatamente del vostro aiuto.

Saluti
Antonello

Risposta ADUC
Gentile Antonello,
La questione che descrive tocca aspetti contrattuali e civilistici importanti, che richiamiamo qui nei termini generali di competenza ADUC, rimandando per la valutazione definitiva a un legale di fiducia.

Sulla prima domanda: il comportamento dell'agenzia che ripresenta una seconda offerta leggermente modificata non è di per sé illecito. L'agenzia ha l'obbligo contrattuale di comunicare al mandante tutte le proposte ricevute, anche quelle che ritiene coerenti con l'incarico. Spetta poi al venditore accettarle o meno. Il fatto che provenga dallo stesso acquirente e con poche variazioni può essere discutibile sul piano dell'opportunità, ma non configura automaticamente un comportamento scorretto.

Sulla seconda domanda, che è quella più rilevante: la provvigione all'agente immobiliare è dovuta, in linea di principio, quando l'affare è concluso grazie all'attività dell'agente. Se lei rifiuta la proposta, l'affare non si conclude, e in linea generale la provvigione non sarebbe dovuta. Tuttavia, la questione si complica se nel contratto di incarico è presente una clausola che prevede la provvigione anche in caso di rifiuto immotivato di una proposta conforme al mandato. Se tale clausola esiste e la proposta rispetta la cifra minima indicata nell'incarico, l'agenzia potrebbe avere argomenti contrattuali a supporto della sua pretesa. Le consigliamo di leggere con attenzione il contratto di incarico sottoscritto, verificando se contiene questa previsione e quali siano i criteri esatti del mandato.

Sulla terza domanda: se ritiene che la valutazione fornita dall'agenzia sia stata intenzionalmente sottostimata per facilitare una vendita rapida a prezzi inferiori al mercato, si tratta di un profilo che potrebbe rilevare sul piano della responsabilità contrattuale del mediatore. La tutela concreta passa prima di tutto dall'analisi del contratto di incarico e, se i fatti fossero confermati, da una diffida scritta all'agenzia. Per la stesura della diffida può usare il nostro generatore di moduli per diffide.

Per approfondire: la nostra scheda sul contratto di mandato
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