Cara ADUC
multiproprietà-nomina Amministratore
Domanda
9 giugno 2012
L'Amministratore della multiproprietà ha dato le dimissioni per gravi motivi di salute più di un anno fa.Due Assemblee per la nomina di un nuovo Amministratore sono fallite per la mancanza dei 501/1000.Nonostante ciò la seconda volta, in stato di estrema necessità, si è ugualmente provveduto a nominare un Amministratore che ha accettato. Un condomino (da solo un anno), ex Amministratore per 10 mesi, che è "entrato" solo per far chiudere e poi vendere(svendere) il Residence, ha impugnato la delibera. Il Tribunale gli ha dato logicamente ragione e ci invita a ripetere le votazioni in base all'art.1129,ma sarà impossibile raggiungere la maggioranza:questo signore ha circa 200 millesimi, chi vuole salvare il residence ne ha circa 400-430,gli altri stanno alla finestra a guardare.E per quel che riguarda le "teste"? C'è chi ha 4 periodi in 4 appartamenti diversi, contiamo 4 "teste"?
Inoltre il tribunale ci chiede di attenerci in Assemblea all'art.67 c.c.,decisione presa in base ad una sentenza del Tribunale di Bolzano del 2000 che equipara la multiproprietà al condominio, ma esiste anche una sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del maggio 2006 che dice l'esatto contrario,cioè che non si può applicare l'art.67 alla multiproprietà.(allego file con il "riassunto" della sentenza)
Ho un altro periodo di multiproprietà, qui l'Amministratore viene addirittura eletto dalla società di gestione. E così in altre multiproprietà, ci siamo ben informati, ognuno fa a modo suo, nessuno si attiene agli articoli del c.c.citati e va bene perchè nessuno impugna le delibere di nomina degli Amministratori.
Chiedo: con due sentenze che dicono una il contrario dell'altra, come ci si comporta?
Come si deve applicare l'art.1129 c.c. in Assemblea (il discorso delle"teste")?
In ogni caso noi siamo in una situazione di stallo da cui non so come faremo ad uscire, anche perchè vorremmo tenere l'Amministratore nominato che forse perderemmo se per la nomina ci dovessimo rivolgere all'autorità giudiziaria.
Chiedo ancora: se per la nomina fossimo costretti a ricorrere al Tribunale, potremmo segnalare il nominativo dell'Amministratore che avevamo nominato?
Scusate per l'eccessiva lunghezza. Grazie per l'attenzione.
Diana, da Imola (BO)
Inoltre il tribunale ci chiede di attenerci in Assemblea all'art.67 c.c.,decisione presa in base ad una sentenza del Tribunale di Bolzano del 2000 che equipara la multiproprietà al condominio, ma esiste anche una sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del maggio 2006 che dice l'esatto contrario,cioè che non si può applicare l'art.67 alla multiproprietà.(allego file con il "riassunto" della sentenza)
Ho un altro periodo di multiproprietà, qui l'Amministratore viene addirittura eletto dalla società di gestione. E così in altre multiproprietà, ci siamo ben informati, ognuno fa a modo suo, nessuno si attiene agli articoli del c.c.citati e va bene perchè nessuno impugna le delibere di nomina degli Amministratori.
Chiedo: con due sentenze che dicono una il contrario dell'altra, come ci si comporta?
Come si deve applicare l'art.1129 c.c. in Assemblea (il discorso delle"teste")?
In ogni caso noi siamo in una situazione di stallo da cui non so come faremo ad uscire, anche perchè vorremmo tenere l'Amministratore nominato che forse perderemmo se per la nomina ci dovessimo rivolgere all'autorità giudiziaria.
Chiedo ancora: se per la nomina fossimo costretti a ricorrere al Tribunale, potremmo segnalare il nominativo dell'Amministratore che avevamo nominato?
Scusate per l'eccessiva lunghezza. Grazie per l'attenzione.
Diana, da Imola (BO)
Risposta ADUC
se la multiproprietà è del genere "comunione della proprietà di un'unità immobiliare tra più persone" si applicano le regole del condominio. Se, invece, si tratta di multiproprietà azionaria o che comunque non comporta il trasferimento del diritto di proprietà si seguono le regole previste negli eventuali regolamenti.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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