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Cara ADUC

Multe sanzionate da ausiliari Ataf

25 aprile 2009
Domanda 25 aprile 2009
Buongiorno,
siamo una societa' i cui soci hanno una macchina intesta alla ditta.
sono arrivate 2 multe una del 27-12-08 ed una del n13-12-08 entrambe per violazione - circolava impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico - in entrambi i casi il verbale e' stato redatto da personale Ataf - non contestata per impossibilta' di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia.
Da un articolo del sole 24 del 7 marzo 2009 a firma M. Maraffino si evince che "secondo il giudice di pace di firenze se la contestazione della violazione non e' stata immediata, il verbale puo' essere annullato....gli ausiliari del traffico hanno un potere pubblico limitato dalla legge 127/97 c.d legge bassanini....."
Possiamo ricorrere? al giudice di pace?
Grazie per la risposta.
Lucia, da Firenze (FI)

Risposta ADUC
se la sentenza di cui parla e' la 454/09 sinceramente noi non ne condividiamo molto le osservazioni (ne' le conclusioni) che riteniamo estremamente soggettive (e "ardite") nell'interpretare la norma. A nostro avviso infatti NON esiste un obbligo specifico per gli ausiliari di fermare i veicoli, e tantomeno esso puo' esprimersi riferendosi alla legge 488/99 che parla di "poteri" (e non "doveri") degli ausiliari.
Per la precisione l'obbligo generico di fermo c'e', valevole per tutti gli accertatori con la regola generale che se nel caso specifico cio' non fosse possibile deve essere riportata sul verbale una precisa e chiara motivazione. Quindi la contestazione, semmai, dovrebbe vertere su questo punto, confutando eventualmente le parole dell'ausiliario (quindi dimostrando, nel caso, che non era vero che fosse impossibile fermare il veicolo in sicurezza) o contestando la "poca chiarezza" o "genericita'" della motivazione. Infatti altre sentenze ci paiono piu' "consone", visto che mettono in dubbio la validita' della tipica motivazione utilizzata dagli ausiliari Ataf che viene a giudizio del giudice usata in modo "stereotipato" (altro giudice di pace di Firenze, sentenza 1616/08). Detto cio', sappia comunque che ogni giudice di pace puo' decidere con un certo margine soggettivo, quindi non e' possibile dare un giudizio "certo" sull'esito di eventuali ricorsi. Facendo ricorso allo stesso ufficio puo' tentare di ottenere lo stesso risultato, consapevole pero' del rischio che un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza potrebbe non essere d'accordo con questa. Tantomeno, ovviamente, arrivando a gradi superiori (dove conta maggiormente, e in modo piu' "ristretto", la norma).
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