Cara ADUC
Locazione - art. 1592 e 1593 c.c. - miglioramenti ed addizioni
Domanda
28 aprile 2008
Cara ADUC,
ti scrivo per aver delle informazioni sullo sfratto che mio padre ha avuto per il suo locale.
Da anni paga un locale con annesso un parcheggio di cui in realtà non è ha mai usufruito interamente, perchè la proprietaria all'epoca della costruzione non ha debitamente compilato un documento. Pertanto abbiamo sempre pagato senza usufruirne ed avendo seri disagi con i coinquilini che hanno sempre usufruito del parcheggio da noi pagato.
Adesso abbiamo avuto lo sfratto e di tutte le migliorie e gli impianti che inizialmente abbiamo fatto non possiamo essere rimborsati dalla proprietaria, perchè ha detto che esiste una legge, secondo la quale, le migliorie da noi apportate nel tempo, in realtà non possiamo toglierle via e tanto meno possiamo chiedergli il rimborso.
E' vero che esiste questa legge? Se si', in cosa consiste?
Nell'attesa di una Vs. gradita risposta in merito. porgo cordiali saluti.
Isabella, da Adelfia (BA)
ti scrivo per aver delle informazioni sullo sfratto che mio padre ha avuto per il suo locale.
Da anni paga un locale con annesso un parcheggio di cui in realtà non è ha mai usufruito interamente, perchè la proprietaria all'epoca della costruzione non ha debitamente compilato un documento. Pertanto abbiamo sempre pagato senza usufruirne ed avendo seri disagi con i coinquilini che hanno sempre usufruito del parcheggio da noi pagato.
Adesso abbiamo avuto lo sfratto e di tutte le migliorie e gli impianti che inizialmente abbiamo fatto non possiamo essere rimborsati dalla proprietaria, perchè ha detto che esiste una legge, secondo la quale, le migliorie da noi apportate nel tempo, in realtà non possiamo toglierle via e tanto meno possiamo chiedergli il rimborso.
E' vero che esiste questa legge? Se si', in cosa consiste?
Nell'attesa di una Vs. gradita risposta in merito. porgo cordiali saluti.
Isabella, da Adelfia (BA)
Risposta ADUC
riporto pedissequamente gli artt. 1592 e 1593 cod. civ. che disciplinano miglioramenti ed addizioni:
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Si tratta di norme derogabili dall'accordo delle parti per cui bisogna vedere cosa c'è scritto sul contratto. In mancanza di riferimenti più precisi sui tipi di miglioramenti e sugli impianti fatti non posso essere più preciso sul caso concreto.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Si tratta di norme derogabili dall'accordo delle parti per cui bisogna vedere cosa c'è scritto sul contratto. In mancanza di riferimenti più precisi sui tipi di miglioramenti e sugli impianti fatti non posso essere più preciso sul caso concreto.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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