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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 maggio 2005
Domanda 5 maggio 2005
Sino a meta' del 2003 usufruivo del servizio di fornitura gas, erogato da AEM di Milano. Traslocando ho interrotto il servizio in data 26.06.2003, ovviamente previo regolare pagamento delle ultime bollette gas. Ora il 30 aprile 2005, a quasi due anni di distanza, ho ricevuto una bolletta (datata pero' 19 aprile 2005) di conguaglio sui consumi da me effettuati durante gli anni 2002/2003. In tale bolletta gas e' riportato evidente e chiaro che:
- tutte le bollette precedenti risultano essere regolarmente pagate!
- che il consumo gas fatturato in suddetta bolletta e' pari a zero metri cubi!!
- che tuttavia il totale bolletta da pagare e' pari a euro 137,18 !!!
- che la scadenza per il pagamento e' il 9 maggio 2005, dopo di che AEM procedera' al recupero dei presunti importi "dovuti"!!!! In tale bolletta gas e' poi anche riportato, ma non in maniera cosi' cristallina, il computo attraverso il quale si e' pervenuti ai presunti importi "dovuti":.
- conguaglio tariffa anno termico 2002/2003 = euro 12,65.
- conguaglio tariffa QF AT 2002/2003 = euro 101,67.
- IVA 20% sull'imponibile = euro 22,86.
AEM spiega i presunti importi "dovuti" come seguito di un contenzioso tariffario tra AEM stessa ed il TAR Lombardia. Dopo una sequenza di annullamenti del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del costo del capitale investito, AEM ha applicato nuove tariffe gas. Cioe' la bolletta ricevuta il 30 aprile 2005 e' dovuta a modifiche tariffarie e relativo "conguaglio tariffario" applicate in modo retroattivo!!!!! Tale bolletta mi sembra arbitraria come puo' essere arbitrario applicare modifiche tariffarie con valore retroattivo. Il vostro parere professionale e' benvenuto. Inoltre vi chiedo gentilmente di indicarmi un paio di nominativi di avvocati che possano assistermi a Milano. Grazie.
Adriana, da Ivrea/Torino

Risposta ADUC
Riteniamo che la bolletta sia da pagare, se effettivamente riguarda il ricalcolo dei consumi per quel biennio. Ci risulta infatti che l'adeguamento tariffario previsto dal Garante preposto fosse stato sospeso a causa di un ricorso al TAR. Successivamente il TAR ha confermato la validita' delle nuove tariffe stabilendo che potevano venir applicate retroattivamente. Se vuole puo' sottoporre alla valutazione dello stesso Garante la correttezza delle tariffe applicatele. Trova le informazioni su come fare al sito clicca qui
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