Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 novembre 2000
Cara Aduc, vorrei sapere se e’ possibile contestare un verbale della polizia stradale, fattomi per eccesso di velocita’ con apparecchiatura telelaser. Quello che vorrei contestare innanzitutto il fatto che dalla rilevazione alla contestazione del verbale sono passati 13 minuti, che per 470 mt. (distanza di accertamento) mi sembrano eccessivi e quindi ritengo di no essere io la vittima dello strumento maledetto!! Inoltre sul verbale vi sono due correzioni, una relativa alla data ed una relativa alla velocita’. Ed infine, come se non bastasse i signori agenti mi hanno notificato il verbale alle 22.27 e l'apparecchio segnava lo stesso orario 22.27. Quindi come potete ben capire ci sono diverse anomalie, cosa mi consigliate.......lo contesto?? Cosa rischio? Grazie siete grandi !!
Risposta ADUC
Il tempo intercorso e la distanza, possono non essere rilevanti: cio' che rileva e' ipotizzare che -a causa dell'eccessiva aleatorieta' del metodo di rilievo- l'individuazione e' stata distratta e confusa da altri fenomeni. La sentenza del giudice di pace di Padova (n.196/00), portata ad esempio, evidenzia come possa mancare -in questo sistema- la certezza scientifica prevista dall'art.345 Reg. CdS, mancando riscontro oggettivo alla percezione (aleatoria) dell'agente.
Ad ogni modo, e' poi il singolo giudice che valuta il caso specifico (ed a supporto della sua valutazione puo' sicuramente aggiungere gli altri punti di contestazione). Decida lei se ne valga la pena o meno.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, e' poi il singolo giudice che valuta il caso specifico (ed a supporto della sua valutazione puo' sicuramente aggiungere gli altri punti di contestazione). Decida lei se ne valga la pena o meno.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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