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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 aprile 2005
Domanda 7 aprile 2005
Nel vs. articolo del 01.05.99 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA a cura di Barbara Vallini. Per poter godere delle agevolazioni previste nel caso di acquisto di abitazione prima casa, esistono una serie di requisiti che devono venire rispettati. Trovo scritto quanto segue... DA NOTARE:
Sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione del 1996, la Commissione Tributaria Centrale ha sancito che il possesso di un immobile iscritto in catasto con destinazione abitativa ma oggettivamente non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprietario, non puo' precludere a questi la possibilita' di beneficiare delle agevolazioni fiscali nell'acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale (conservando il possesso dell'immobile non idoneo). Il problema e' stabilire l'idoneita' della Commissione. Lo stesso deve infatti essere oggettivamente inidoneo e comunque iscritto od iscrivibile in catasto come immobile abitativo. Usi diversi dello stesso (che ne determinino il non utilizzo come abitazione per scelta del possessore) non hanno invece alcuna rilevanza in merito. avrei bisogno di sapere il numero della sentenza e la data esatta. Vi prego, è importante. Potete aiutarmi?
Dorella, da Nave San Rocco

Risposta ADUC
Le riportiamo l'articolo del quotidiano da cui la nostra collaboratrice aveva dedotta l'informazione, perche' crediamo che le possa servire anche il ragionamento giuridico che ha portato a questa decisione:
Dal Sole 24 Ore:
Giovedì 2 Luglio 1998 Norme e tributi
La Commissione tributaria centrale: l'indicazione catastale non esclude i benefici.
Se la «prima casa» non è idonea il nuovo acquisto resta agevolato. Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa spettano anche a chi possiede già un altro immobile, se questo non è adatto a soddisfare le esigenze abitative del compratore. È questa la prima importante applicazione da parte della Commissione tributaria centrale (dec. 3 febbraio 1998 n. 305) di un principio stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza 18 luglio 1996, n. 6476. La Commissione centrale ha affermato che per verificare il diritto alle agevolazioni "prima casa", è necessario un riscontro sull'idoneità dell'immobile in possesso dell'acquirente a soddisfare le sue effettive esigenze abitative. La Commissione ricorda che le norme sulle agevolazioni pongono come condizione che l'acquirente, al momento della compravendita, non sia in possesso di altro fabbricato «destinato ad abitazione» nello stesso Comune, ma ritiene che questa condizione debba essere verificata "in concreto" con riguardo alla possibilità di adibire il fabbricato a fini abitativi per sé e la famiglia. Nel caso in esame, l'immobile già in possesso dell'acquirente era iscritto al Catasto con destinazione abitativa ma, in realtà, era utilizzato per fini commerciali e per mera "inerzia" del proprietario non era stata chiesta la diversa destinazione. La Commissione, ritenendo provato dal contribuente che l'immobile in suo possesso non era in grado di soddisfare "effettivamente" le sue esigenze abitative, perché destinato ad altro fine, conclude per la spettanza delle agevolazioni. La Commissione cita a conforto la sentenza della Cassazione 6476/96. Questa decisione (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 ottobre 1996) aveva stabilito che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la condizione di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione doveva essere valutata con riferimento all'idoneità abitativa dell'immobile, tenendo conto della "situazione personale" del contribuente. In quel caso, peraltro, la Cassazione aveva rinviato la decisione per l'assenza della prova da parte degli interessati dell'inidoneità della prima abitazione, non potendo bastare una mera dichiarazione di inadeguatezza. La decisione della Cassazione, pur se riferita a una fattispecie del 1983, faceva esplicito richiamo anche alla successiva disciplina risultando, di fatto, applicabile per tutti gli acquisti di "prima casa" dal 1982 e, soprattutto, è ancora valida. Infatti, secondo la Cassazione, le successive modifiche della disciplina delle agevolazioni "prima casa" hanno introdotto, in luogo di fabbricato «destinato ad abitazione», l'espressione "chiarificatrice" di «idoneo ad abitazione» (legge 24/93, di conversione del Dl 16/93, poi confermata dall'articolo 16, 1º comma, Dl 155/93, convertito dalla legge 243/93), e poi ancora "l'equipollente" "casa di abitazione" (articolo 3, 131° comma, legge 549/95 attualmente in vigore). Il ministero delle Finanze con riferimento all'espressione «idoneo ad abitazione», ha sostenuto che tale condizione «è da intendersi oggettivamente», nel senso che l'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata, o classificabile, nelle categorie da A1 ad A11 (con esclusione delle A10), e che non sono utilizzabili parametri di ordine "soggettivo", riferiti a valutazioni connesse con la composizione del nucleo familiare e con qualsiasi tipo di esigenza dell'acquirente (cir. 2 marzo 1994 n. 1/E). Inoltre, ribadisce la circolare «non assume rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale, come, ad esempio, l'uso a ufficio di una unità immobiliare classificata nella categoria A2». La decisione della Commissione centrale è il primo esempio dell'applicazione di un principio che, oltre ad aumentare i margini di discrezionalità e incertezza nella valutazione dei requisiti per godere delle agevolazioni, sembra prestarsi a facili abusi dei contribuenti, che potrebbero rendere «soggettivamente non idonea» un'abitazione già posseduta, per procedere a un nuovo acquisto.
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