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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 febbraio 2005
Domanda 19 febbraio 2005
Vi invio la lettera inoltrata alla mia banca ed alla banca d'Italia per la restituzione degli interessi passivi.
Ringrazio per l'attenzione.
Nicola, da Mascalcia / Catania
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RACCOMANDATA A. R.
Spett.le BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, DIREZIONE GENERALE, Viale Europa n. 65 (97100) RAGUSA.
Spett.le BANCA D'ITALIA, UFFICIO VIGILANZA, Via Nazionale n. 91 (00184) ROMA.
Oggetto: contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° xxx di coordinate bancarie xxx, acceso nell'anno 1992 presso la filiale di viale XX Settembre, 47/A in Catania e poi trasferito al conto corrente n° xx di cui alle coordinate bancarie E xx, internazionali IBAN xx presso la filiale di p. zza Aldo Moro, 1 in Catania - Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze.
^^^^^^^^^ I sottoscritti, espongono quanto segue:
a) tra il Vs. Spett. le istituto di credito e i sottoscritti e' stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;
b) il Vs. Istituto, da quando il conto in questione ha presentato saldi passivi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418 c.c.), nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 avessero sancito la nullita' della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;
c) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati e illegittima fin dalla sua prima applicazione;
d) con le sentenze del Tribunale di Roma del 17.01.2000 n. 1361 e della Corte d'Appello di Roma 24.09.2002 n. 3329 sull'applicazione delle clausole giudicate vessatorie.
Tutto cio' premesso, si invita e diffida
1. il Vs. istituto a quantificare ed a restituirci gli eventuali importi illegittimamente addebitati nel corso del contratto a titolo di interessi anatocistici, spese e commissioni, nonche' a versarci i maggiori interessi attivi dovutici (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebito seguendo la via contenziosa;
2. il Vs. istituto affinche' vengano eliminate dal contratto in oggetto tutte le clausole giudicate vessatorie relative a: recesso senza preavviso, decadenza, rinunce e limitazioni dei diritti a danno del consumatore, possibilita' di compensazione dei crediti della banca, modificazioni unilaterali delle condizioni di contratto, esoneri o limitazioni della Vostra responsabilita', tutela della privacy, deroghe al foro competente e in generale tutte le clausole che hanno l'effetto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
3. la Banca d'Italia ad attivarsi e vigilare affinche' le banche operino secondo le norme di legge come interpretate dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite.

Risposta ADUC
grazie della lettera che ci ha inviato per conoscenza. Le consigliamo, pero', la lettura di questa scheda:
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