Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 ottobre 2000
Domanda 6 ottobre 2000
L'oggetto della mia richiesta e' il rinnovo del contratto di assicurazione della mia autovettura. L'attuale compagnia di assicurazione, assitalia, come ogni anno mi ha spedito per posta un modulo con i miei dati anagrafici e l'importo del premio di assicurazione che, salvo eccezioni, e' lo stesso dell'anno precedente.
Avendo acquistato di recente un'auto di seconda mano, per mia moglie, ho chiesto alla compagnia con la quale e' assicurato il vecchio proprietario, nuova Tirrena, quale sarebbe stato il premio da pagare se avessi deciso di assicurare entrambe le auto con la Nuova Tirrena.
Il responsabile dell'agenzia mi ha risposto che questo non era possibile perche' la Compagnia Nuova Tirrena non lo permetteva ed inoltre non mi sarebbe convenuto perche' il blocco dei premi di assicurazione vale solo nel caso che venga rinnovato il contratto con la stessa compagnia. La domanda che Vi pongo e' in definitiva la seguente:
E' vero che il D.L. N.70 del 20 Marzo 2000, convertito con modificazioni nella legge 26 Maggio 2000, n.137 non e' applicabile se si cambia compagnia di assicurazione.

Risposta ADUC
Nel caso di nuova assicurazione (e se lei si rivolge a un nuovo assicuratore il contratto e' nuovo) non e' previsto alcun blocco delle tariffe, che e' invece previsto nel caso di rinnovo -col medesimo assicuratore- di un precedente contratto.
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