Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 ottobre 2004
Buongiorno, Sono Elena, ho 50 anni e un locale di 50 mq da affittare che mi sono comperata e pagata lavorandoci dentro e che dovrebbe essere la mia pensione. Ora non ci lavoro piu'. Il 13.06.04 ho firmato il contratto di affitto che riporto di seguito.
Elena, da San Giovanni in Persiceto
---------------------------------------------
Contratto di locazione ad uso non abitativo.
tra le parti: "locatore o parte locatrice".
"conduttore o parte conduttrice" Si conviene.
1. Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, un locale di sua proprieta' sito a xxxxxxxxxx, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del citato Comune a Partita 1131 Foglio 80, ad uso ufficio che dovra' essere utilizzato con la diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente per l'attivita' suddetta con divieto di sublocazione e divieto di cessione totale o parziale del contratto.
2. La locazione avra' durata di anni quattro a decorrere dal 01.11.2004 fino al giorno 31.10.2008, e si rinnovera' tacitamente di quattro anni in quattro anni ove non sopravvenga disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata, almeno dodici mesi prima della data di scadenza; il conduttore ha facolta' di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 della legge 392/78, dandone comunicazione al locatore, mediante raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovra' avere esecuzione. Le eventuali spese di recessione anticipata della locazione da parte del conduttore saranno divise equamente tra le parti.
3. Il canone annuo e' convenuto in Euro 9.000, 00 (novemila) annui da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 750,00 (settecentocinquanta) ciascuna, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con valuta fissa al primo giorno del mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato al locatore presso il seguente Istituto di Credito: ROLO BANCA 1473 S.p.A. xxxxxxxxxxxxx il canone dal secondo anno di locazione sara' annualmente aggiornato nella misura del 75% delle variazioni accertate dall' ISTAT.
4. E' ad esclusivo carico del conduttore il pagamento degli oneri relativi agli impianti e alla fornitura dei servizi di energia elettrica, acqua, gas ecc. Se dette spese fossero anticipate dal locatore, questi avra' diritto su semplice richiesta al rimborso della somma corrisposta, nonche' al pagamento degli interessi sulla stessa, come determinati in prosieguo, all'art. 5.
5. Il conduttore non potra' ritardare il pagamento del canone locativo secondo i termini di legge e non potra' far valere alcuna azione od eccezione se non dopo il pagamento delle somme dovute, il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone, trascorsi 20 (venti) giorni dalle convenute scadenze, cosi' come il fallimento della parte conduttrice, determinera' la risoluzione ipso iure del contratto, oltre al risarcimento dei danni; in ogni caso ove il pagamento del canone e delle altre somme avvenga con ritardo, sugli importi dovuti decorreranno gli interessi moratori al saggio legale previsto per legge.
6. Il conduttore da' atto di aver preso visione del locale oggetto della locazione, di averlo trovato in buono stato di manutenzione, adatto all'uso cui intende destinarlo, esente da difetti che possano nuocere alla salute di chi operera' nel locale medesimo, con pareti imbiancate di nuovo, pavimento in legno lucidato di nuovo, servizio igienico in buono stato e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza, nello stesso stato; il locatore concede autorizzazione al conduttore per l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari in relazione all'attivita' esercitata, purche' preventivamente concordati tra le parti; il conduttore si obbliga per se' e per i suoi aventi causa, a riconsegnare l'immobile, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto e quale risulta dalla planimetria allegata al presente contratto e che viene sottoscritta dalle parti.
7. Il conduttore assume a proprio carico, come peraltro previsto dalla legge e dagli usi tutte le riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione come quelle (a titolo semplificativo) relative agli impianti di luce, acqua, gas, sanitari, serrature, chiavi, cardini degli infissi, alle superfici dei muri, e dei soffitti, alle marmette, listelli di pavimentazione e piastrelle di rivestimento, alle porte finestre ecc. ove sussistendone la necessita' od opportunita', il conduttore non provveda a dare esecuzione alle riparazioni, vi provvedera' il locatore addebitandone le spese al conduttore mediante prelievo dal deposito cauzionale, che il conduttore dovra' immediatamente reintegrare; 8. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilita' inerente la custodia dell'immobile, nonche' per danni che potessero derivare da fatto dei vicini e da interruzione dei servizi.
9. Il conduttore si obbliga ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole di buon vicinato.
10. Il locatore potra' previ accordi congiunti e motivati con il conduttore, accedere nel locale concesso in locazione durante i normali orari di esercizio.
11. La parte conduttrice si impegna ad assicurare i locali concessi in locazione con una compagnia di gradimento alla proprieta' per i seguenti rischi: incendio, scoppio, atti vandalici, demolizione e rimozione macerie, ricorso terzi, e a inviarne copia al locatore.
12. Il conduttore si impegna a partecipare alle spese sostenute dal locatore ai fini di espletare la pratica di cambio di destinazione d'uso del locale, da ufficio a negozio come richiesto dall'attuale piano regolatore comunale, nella misura del 100% su presentazione da parte del locatore dei documenti attestanti le spese suddette.
13. Qualsiasi spesa legale, giudiziale e stragiudiziale, e non, che dovesse essere resa necessaria dall'inadempimento del conduttore, se riconosciuto responsabile dalla legge, dovra' da questi essere integralmente rimborsata al locatore.
14. Il conduttore versa a mani del locatore, 30 giorni prima dell'inizio della locazione la somma di euro 750, 00 (settecentocinquanta) pari ad una mensilita' di canone, a titolo di canone anticipato e la somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) pari a 6 mensilita' a titolo di deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto; tale somma non potra' mai essere imputata in conto pigioni; Il deposito dovra' essere ricostituito in caso di suo utilizzo.
15. Il conduttore versa a mani del locatore alla sottoscrizione del presente atto la somma di Euro 2.250, 00 (duemiladuecentocinquanta) a titolo di caparra che verra' restituita al momento dell'inizio della locazione o verra' trattenuta in caso di risoluzione anticipata o rinuncia alla locazione.
16. Al conduttore fara' carico l'imposta di bollo per il contratto e per le quietanze, mentre l'imposta di registrazione verra' equamente divisa fra le parti.
17. Le parti eleggono per eventuali controversie relative al presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
18. Qualsiasi modifica od aggiunta al presente contratto dovra' risultare da atto scritto.
19. Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intendera' ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovra' essere prontamente riconsegnato Letto, confermato e sottoscritto in San Giovanni in Persiceto (B0) li' 13.06.04 Parte Locatrice__________________ Parte Conduttrice_______________20. Le parti intendono attribuire valore particolare ed essenziale alle pattuizioni di cui ai punti 1, uso della cosa locata, cessione totale del contratto e dichiarazione di utilizzo del bene; 4, carico delle spese; 5, puntuale pagamento del canone; 7, rimborso spese di manutenzione; di talche', per patto espresso, la violazione anche di una delle pattuizioni suddette da diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c. c.; Redatto, confermato e sottoscritto in _______________il 13.06.04 Oggi e' il 24 ottobre 2004. La caparra di 2.250, 00 euro che avrei dovuto ricevere alla sottoscrizione del contratto l'ho ricevuta un mese dopo ma ho lasciato correre venendo in contro alle richieste della parte conduttrice. Il 1 ottobre non mi e' stato pagato niente e solo dopo una mia telefonata mi e' stato offerto un assegno posdatato al 1 novembre, che ho rifiutato. Quindi si sono presentati il 20 ottobre con un acconto di 1500 euro in contanti promettendomi il saldo a breve. Oggi io penso che queste persone sono in malafede e mi rendo conto di andare incontro a una situazione molto sgradevole. Posso rompere il contratto senza passare io dalla parte del torto? Inoltre il mio locale e' uso ufficio e i signori lo vorrebbero uso negozio, per cui avevamo concordato nel contratto di fare le pratiche a loro spese ma non mi hanno mai dato l'ok per procedere e quindi il locale e' ancora uso ufficio mentre loro dovrebbero farci un negozio. Di assicurazione stipulata ai locali nenache l'ombra... Posso rompere il contratto senza passare io dalla parte del torto? Grazie per l'eventuale interessamento.
Elena, da San Giovanni in Persiceto
---------------------------------------------
Contratto di locazione ad uso non abitativo.
tra le parti: "locatore o parte locatrice".
"conduttore o parte conduttrice" Si conviene.
1. Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, un locale di sua proprieta' sito a xxxxxxxxxx, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del citato Comune a Partita 1131 Foglio 80, ad uso ufficio che dovra' essere utilizzato con la diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente per l'attivita' suddetta con divieto di sublocazione e divieto di cessione totale o parziale del contratto.
2. La locazione avra' durata di anni quattro a decorrere dal 01.11.2004 fino al giorno 31.10.2008, e si rinnovera' tacitamente di quattro anni in quattro anni ove non sopravvenga disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata, almeno dodici mesi prima della data di scadenza; il conduttore ha facolta' di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 della legge 392/78, dandone comunicazione al locatore, mediante raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovra' avere esecuzione. Le eventuali spese di recessione anticipata della locazione da parte del conduttore saranno divise equamente tra le parti.
3. Il canone annuo e' convenuto in Euro 9.000, 00 (novemila) annui da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 750,00 (settecentocinquanta) ciascuna, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con valuta fissa al primo giorno del mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato al locatore presso il seguente Istituto di Credito: ROLO BANCA 1473 S.p.A. xxxxxxxxxxxxx il canone dal secondo anno di locazione sara' annualmente aggiornato nella misura del 75% delle variazioni accertate dall' ISTAT.
4. E' ad esclusivo carico del conduttore il pagamento degli oneri relativi agli impianti e alla fornitura dei servizi di energia elettrica, acqua, gas ecc. Se dette spese fossero anticipate dal locatore, questi avra' diritto su semplice richiesta al rimborso della somma corrisposta, nonche' al pagamento degli interessi sulla stessa, come determinati in prosieguo, all'art. 5.
5. Il conduttore non potra' ritardare il pagamento del canone locativo secondo i termini di legge e non potra' far valere alcuna azione od eccezione se non dopo il pagamento delle somme dovute, il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone, trascorsi 20 (venti) giorni dalle convenute scadenze, cosi' come il fallimento della parte conduttrice, determinera' la risoluzione ipso iure del contratto, oltre al risarcimento dei danni; in ogni caso ove il pagamento del canone e delle altre somme avvenga con ritardo, sugli importi dovuti decorreranno gli interessi moratori al saggio legale previsto per legge.
6. Il conduttore da' atto di aver preso visione del locale oggetto della locazione, di averlo trovato in buono stato di manutenzione, adatto all'uso cui intende destinarlo, esente da difetti che possano nuocere alla salute di chi operera' nel locale medesimo, con pareti imbiancate di nuovo, pavimento in legno lucidato di nuovo, servizio igienico in buono stato e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza, nello stesso stato; il locatore concede autorizzazione al conduttore per l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari in relazione all'attivita' esercitata, purche' preventivamente concordati tra le parti; il conduttore si obbliga per se' e per i suoi aventi causa, a riconsegnare l'immobile, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto e quale risulta dalla planimetria allegata al presente contratto e che viene sottoscritta dalle parti.
7. Il conduttore assume a proprio carico, come peraltro previsto dalla legge e dagli usi tutte le riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione come quelle (a titolo semplificativo) relative agli impianti di luce, acqua, gas, sanitari, serrature, chiavi, cardini degli infissi, alle superfici dei muri, e dei soffitti, alle marmette, listelli di pavimentazione e piastrelle di rivestimento, alle porte finestre ecc. ove sussistendone la necessita' od opportunita', il conduttore non provveda a dare esecuzione alle riparazioni, vi provvedera' il locatore addebitandone le spese al conduttore mediante prelievo dal deposito cauzionale, che il conduttore dovra' immediatamente reintegrare; 8. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilita' inerente la custodia dell'immobile, nonche' per danni che potessero derivare da fatto dei vicini e da interruzione dei servizi.
9. Il conduttore si obbliga ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole di buon vicinato.
10. Il locatore potra' previ accordi congiunti e motivati con il conduttore, accedere nel locale concesso in locazione durante i normali orari di esercizio.
11. La parte conduttrice si impegna ad assicurare i locali concessi in locazione con una compagnia di gradimento alla proprieta' per i seguenti rischi: incendio, scoppio, atti vandalici, demolizione e rimozione macerie, ricorso terzi, e a inviarne copia al locatore.
12. Il conduttore si impegna a partecipare alle spese sostenute dal locatore ai fini di espletare la pratica di cambio di destinazione d'uso del locale, da ufficio a negozio come richiesto dall'attuale piano regolatore comunale, nella misura del 100% su presentazione da parte del locatore dei documenti attestanti le spese suddette.
13. Qualsiasi spesa legale, giudiziale e stragiudiziale, e non, che dovesse essere resa necessaria dall'inadempimento del conduttore, se riconosciuto responsabile dalla legge, dovra' da questi essere integralmente rimborsata al locatore.
14. Il conduttore versa a mani del locatore, 30 giorni prima dell'inizio della locazione la somma di euro 750, 00 (settecentocinquanta) pari ad una mensilita' di canone, a titolo di canone anticipato e la somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) pari a 6 mensilita' a titolo di deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto; tale somma non potra' mai essere imputata in conto pigioni; Il deposito dovra' essere ricostituito in caso di suo utilizzo.
15. Il conduttore versa a mani del locatore alla sottoscrizione del presente atto la somma di Euro 2.250, 00 (duemiladuecentocinquanta) a titolo di caparra che verra' restituita al momento dell'inizio della locazione o verra' trattenuta in caso di risoluzione anticipata o rinuncia alla locazione.
16. Al conduttore fara' carico l'imposta di bollo per il contratto e per le quietanze, mentre l'imposta di registrazione verra' equamente divisa fra le parti.
17. Le parti eleggono per eventuali controversie relative al presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
18. Qualsiasi modifica od aggiunta al presente contratto dovra' risultare da atto scritto.
19. Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intendera' ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovra' essere prontamente riconsegnato Letto, confermato e sottoscritto in San Giovanni in Persiceto (B0) li' 13.06.04 Parte Locatrice__________________ Parte Conduttrice_______________20. Le parti intendono attribuire valore particolare ed essenziale alle pattuizioni di cui ai punti 1, uso della cosa locata, cessione totale del contratto e dichiarazione di utilizzo del bene; 4, carico delle spese; 5, puntuale pagamento del canone; 7, rimborso spese di manutenzione; di talche', per patto espresso, la violazione anche di una delle pattuizioni suddette da diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c. c.; Redatto, confermato e sottoscritto in _______________il 13.06.04 Oggi e' il 24 ottobre 2004. La caparra di 2.250, 00 euro che avrei dovuto ricevere alla sottoscrizione del contratto l'ho ricevuta un mese dopo ma ho lasciato correre venendo in contro alle richieste della parte conduttrice. Il 1 ottobre non mi e' stato pagato niente e solo dopo una mia telefonata mi e' stato offerto un assegno posdatato al 1 novembre, che ho rifiutato. Quindi si sono presentati il 20 ottobre con un acconto di 1500 euro in contanti promettendomi il saldo a breve. Oggi io penso che queste persone sono in malafede e mi rendo conto di andare incontro a una situazione molto sgradevole. Posso rompere il contratto senza passare io dalla parte del torto? Inoltre il mio locale e' uso ufficio e i signori lo vorrebbero uso negozio, per cui avevamo concordato nel contratto di fare le pratiche a loro spese ma non mi hanno mai dato l'ok per procedere e quindi il locale e' ancora uso ufficio mentre loro dovrebbero farci un negozio. Di assicurazione stipulata ai locali nenache l'ombra... Posso rompere il contratto senza passare io dalla parte del torto? Grazie per l'eventuale interessamento.
Risposta ADUC
se questa e' comunque la loro intenzione, conviene attendere che si rendano morosi: e le servira' un avvocato, in quanto sara' sicuramente indispensabile un'azione legale. Per quanto concerne la destinazione d'uso, da contratto risulta comunque che sia lei a dover provvedere. Comprendiamo che al momento non sia certa della convenienza di procedere in tal senso; ma per poterli giudicare inadempienti occorrerebbe li mettesse nella condizione di risultare tali. Anche se a nostro avviso non e' un elemento per ottenere la risoluzione del contratto (anche perche' l'onere e' previsto da Prg e non e' oggetto del contratto e comunque non e' posta alcuna indicazione in merito alla risoluzione) quanto per agire giudizialmente al fine di ottenere il pagamento.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti