Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 settembre 2000
Al Signor Giudice di pace del Tribunale di San Miniato
Il sottoscritto:
respinge l'accertamento di infrazione di cui al verbale in oggetto e ne chiede l'annullamento per due ordini di motivi, e precisamente per violazione di legge ed eccesso di potere.
In relazione al primo motivo eccepisce la violazione dell'articolo 142 del vigente Codice della Strada, in quanto l'organo di vigilanza, nella specie, non ha fatto quanto possibile, anzi non ha fatto alcunche’ per contestare personalmente l'infrazione al conducente o almeno effettuare il tentativo.
Pertanto, nella fattispecie, in nessun modo la violazione avrebbe potuto essere contestata immediatamente, qualunque fosse stata la velocita’ del veicolo, essendo mancato l'apposito servizio per la contestazione immediata.
Si tratta quindi di impossibilita’ aprioristica, non dipendente da fattori contingenti ma ascrivibile ad esclusiva responsabilita’ della Polizia municipale della sezione di Castelfranco di Sotto, per carenza inammissibile nell’organizzazione del servizio di accertamento.
Per verificare quanto sopra, vorra’, ill.mo Sig. Giudice di pace, chiedere in visione alla Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto l'ordine di servizio relativo al turno durante il quale e’ avvenuto l'accertamento per cui e’ ricorso e vorra’ comunicare al ricorrente il numero delle infrazioni all'art.142/8 del C.d.S., contestate immediatamente.
Ma c'e’ di piu’.
Infatti il secondo motivo di ricorso inerisce l'eccesso di potere dovuto ad assoluta carenza di motivazione laddove testualmente si legge: "non e stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (Art. 384 lettera E del Regolamento).
Questa motivazione, ormai in uso in tutta Italia, ha assunto la notazione di clausola di stile, sempre uguale, generica, indeterminata, tautologica e quindi inconcludente, non essendo agganciata ad un fattore contingente in cui si possa verificare in concreto una situazione d’impossibilita’ della contestazione immediata.
Inoltre, dalla lettura della motivazione si deduce che l'agente operante in strada non abbia nemmeno visualizzato il lettore ottico che riporta istantaneamente il valore della velocita’. Leggendo il verbale ci si accorge che e’ stato l’Agente Pingoni Paolo che ha visionato la fotografia seduto in ufficio, a leggere il valore della velocita’ rilevato dalla macchina.
Ma questa lettura fatta in ufficio non costituisce accertamento in quanto l'accertamento, sul piano giuridico, deve avvenire in strada da parte degli agenti addetti all'apparecchiatura.
In altri termini l'accertamento non e’ un fatto puramente tecnico ma squisitamente umano. Le risultanze fotografiche costituiscono un supporto tecnico ma non possono sostituire l'attivita’ umana che e’ quella della visualizzazione, al momento del rilevamento del valore della velocita’.
Peraltro al momento la macchina dovrebbe emettere uno "scontrino" ove e’ registrato il valore della Velocita’ rilevata.
Se quindi l'accertamento avviene con la visualizzazione non si vede perche’ si debba rinunciare a priori alla contestazione immediata, non mettendo il servizio a valle.
Nella fattispecie, quindi, e’ mancato addirittura l'accertamento che e’ la base giuridica per la successiva verbalizzazione.
Ma c'e’ dell'altro. Non e’ vero il fatto secondo il quale lo scatto della fotografia dopo il passaggio del veicolo sarebbe elemento impeditivo della contestazione immediata. Il che e’ errato sia sul piano tecnico-fattuale che su quello giuridico.
Sul piano tecnico, in quanto e’ sufficiente un collegamento attraverso l'apparato radio, in dotazione ad ogni autovettura in servizio di polizia stradale, con la pattuglia a valle (se viene messa) per realizzare la volonta’ del legislatore consacrata nell'art.200 del C.d.S.
Questa norma esige l'esplicazione di una qualche attivita’, anche minima, UN FUMUS, una parvenza di attivita’, almeno per tentare la contestazione immediata. Invece niente. Le parole "Quando e’ possibile" di cui alla succitata norma, vogliono significare che la contestazione immediata deve essere la regola mentre la notificazione a domicilio l'eccezione.
Di fatto succede tutto il contrario; anzi qui si ha la certezza che la contestazione non venga mai effettuata.
Probabilmente gli organi di vigilanza stradale opinano che alla persona fermata bisogna gia’ esibire la fotografia sviluppata per una valida contestazione immediata.
Invece no. Dal punto di vista giuridico, la lettura ottica del valore della velocita’ rilevata, effettuata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce gia’ accertamento, anzi il vero accertamento, ai fini di una valida contestazione immediata. Lo sviluppo della fotografia serve solo al trasgressore che la chiede in sede di contenzioso ma non e’ conditio sine qua non per una valida contestazione immediata.
Nel caso di specie la prova documentale viene anticipata dalla prova ottica che e’ prova storica ottenuta con l'ausilio di un mezzo tecnico.
In altri termini la fotografia sviluppata non e’ richiesta ad substantiam ma solo ad probationem.
E' quindi evidente l'errore concettuale che inficia alla base il ragionamento insito nella motivazioone apposta "a Verbale "
Di qui l'eccesso di potere.
Peraltro l'articolo 201 del Codice della Strada esige che nel verbale di notifica vengano citati specificamente i motivi concreti che hanno impedito la contestazione immediata. E ci e’ per tutti i tipi di violazione. E' semplicemente assurdo il richiamo in motivazione dell'art. 384del regolamento, (Casi di impossibilita’ della contestazione immediata) che alla lettera "E" invocata in verbale, recita quale causa appunto di impossibilita’ della contestazione immediata: "l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito IN TEMPO SUCCESSIVO ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Qui la determinazione avviene IN TEMPO REALE; organizzare l'apposito servizio nei modi previsti dalla legge e’ compito degli organi di vigilanza stradale.
Il sottoscritto eccepisce ancora che il verbale in questione non e stato redatto e firmato dall'agente operante ( ), bensi’ da estensore materiale dell'atto, quindi in netto contrasto con le vigenti disposizioni.
Per questi motivi
Il sottoscritto ricorrente
CHIEDE
L'annullamento del verbale in oggetto indicato in base allo stato degli atti e a quanto qui dedotto e prospettato e la decadenza di tutti gli effetti giuridici conseguenti; la sospensione, in attesa della valutazione del ricorso, dei termini per il pagamento in misura ridotta.
Castelfranco di Sotto 26/09/00.
Il sottoscritto:
respinge l'accertamento di infrazione di cui al verbale in oggetto e ne chiede l'annullamento per due ordini di motivi, e precisamente per violazione di legge ed eccesso di potere.
In relazione al primo motivo eccepisce la violazione dell'articolo 142 del vigente Codice della Strada, in quanto l'organo di vigilanza, nella specie, non ha fatto quanto possibile, anzi non ha fatto alcunche’ per contestare personalmente l'infrazione al conducente o almeno effettuare il tentativo.
Pertanto, nella fattispecie, in nessun modo la violazione avrebbe potuto essere contestata immediatamente, qualunque fosse stata la velocita’ del veicolo, essendo mancato l'apposito servizio per la contestazione immediata.
Si tratta quindi di impossibilita’ aprioristica, non dipendente da fattori contingenti ma ascrivibile ad esclusiva responsabilita’ della Polizia municipale della sezione di Castelfranco di Sotto, per carenza inammissibile nell’organizzazione del servizio di accertamento.
Per verificare quanto sopra, vorra’, ill.mo Sig. Giudice di pace, chiedere in visione alla Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto l'ordine di servizio relativo al turno durante il quale e’ avvenuto l'accertamento per cui e’ ricorso e vorra’ comunicare al ricorrente il numero delle infrazioni all'art.142/8 del C.d.S., contestate immediatamente.
Ma c'e’ di piu’.
Infatti il secondo motivo di ricorso inerisce l'eccesso di potere dovuto ad assoluta carenza di motivazione laddove testualmente si legge: "non e stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (Art. 384 lettera E del Regolamento).
Questa motivazione, ormai in uso in tutta Italia, ha assunto la notazione di clausola di stile, sempre uguale, generica, indeterminata, tautologica e quindi inconcludente, non essendo agganciata ad un fattore contingente in cui si possa verificare in concreto una situazione d’impossibilita’ della contestazione immediata.
Inoltre, dalla lettura della motivazione si deduce che l'agente operante in strada non abbia nemmeno visualizzato il lettore ottico che riporta istantaneamente il valore della velocita’. Leggendo il verbale ci si accorge che e’ stato l’Agente Pingoni Paolo che ha visionato la fotografia seduto in ufficio, a leggere il valore della velocita’ rilevato dalla macchina.
Ma questa lettura fatta in ufficio non costituisce accertamento in quanto l'accertamento, sul piano giuridico, deve avvenire in strada da parte degli agenti addetti all'apparecchiatura.
In altri termini l'accertamento non e’ un fatto puramente tecnico ma squisitamente umano. Le risultanze fotografiche costituiscono un supporto tecnico ma non possono sostituire l'attivita’ umana che e’ quella della visualizzazione, al momento del rilevamento del valore della velocita’.
Peraltro al momento la macchina dovrebbe emettere uno "scontrino" ove e’ registrato il valore della Velocita’ rilevata.
Se quindi l'accertamento avviene con la visualizzazione non si vede perche’ si debba rinunciare a priori alla contestazione immediata, non mettendo il servizio a valle.
Nella fattispecie, quindi, e’ mancato addirittura l'accertamento che e’ la base giuridica per la successiva verbalizzazione.
Ma c'e’ dell'altro. Non e’ vero il fatto secondo il quale lo scatto della fotografia dopo il passaggio del veicolo sarebbe elemento impeditivo della contestazione immediata. Il che e’ errato sia sul piano tecnico-fattuale che su quello giuridico.
Sul piano tecnico, in quanto e’ sufficiente un collegamento attraverso l'apparato radio, in dotazione ad ogni autovettura in servizio di polizia stradale, con la pattuglia a valle (se viene messa) per realizzare la volonta’ del legislatore consacrata nell'art.200 del C.d.S.
Questa norma esige l'esplicazione di una qualche attivita’, anche minima, UN FUMUS, una parvenza di attivita’, almeno per tentare la contestazione immediata. Invece niente. Le parole "Quando e’ possibile" di cui alla succitata norma, vogliono significare che la contestazione immediata deve essere la regola mentre la notificazione a domicilio l'eccezione.
Di fatto succede tutto il contrario; anzi qui si ha la certezza che la contestazione non venga mai effettuata.
Probabilmente gli organi di vigilanza stradale opinano che alla persona fermata bisogna gia’ esibire la fotografia sviluppata per una valida contestazione immediata.
Invece no. Dal punto di vista giuridico, la lettura ottica del valore della velocita’ rilevata, effettuata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce gia’ accertamento, anzi il vero accertamento, ai fini di una valida contestazione immediata. Lo sviluppo della fotografia serve solo al trasgressore che la chiede in sede di contenzioso ma non e’ conditio sine qua non per una valida contestazione immediata.
Nel caso di specie la prova documentale viene anticipata dalla prova ottica che e’ prova storica ottenuta con l'ausilio di un mezzo tecnico.
In altri termini la fotografia sviluppata non e’ richiesta ad substantiam ma solo ad probationem.
E' quindi evidente l'errore concettuale che inficia alla base il ragionamento insito nella motivazioone apposta "a Verbale "
Di qui l'eccesso di potere.
Peraltro l'articolo 201 del Codice della Strada esige che nel verbale di notifica vengano citati specificamente i motivi concreti che hanno impedito la contestazione immediata. E ci e’ per tutti i tipi di violazione. E' semplicemente assurdo il richiamo in motivazione dell'art. 384del regolamento, (Casi di impossibilita’ della contestazione immediata) che alla lettera "E" invocata in verbale, recita quale causa appunto di impossibilita’ della contestazione immediata: "l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito IN TEMPO SUCCESSIVO ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Qui la determinazione avviene IN TEMPO REALE; organizzare l'apposito servizio nei modi previsti dalla legge e’ compito degli organi di vigilanza stradale.
Il sottoscritto eccepisce ancora che il verbale in questione non e stato redatto e firmato dall'agente operante ( ), bensi’ da estensore materiale dell'atto, quindi in netto contrasto con le vigenti disposizioni.
Per questi motivi
Il sottoscritto ricorrente
CHIEDE
L'annullamento del verbale in oggetto indicato in base allo stato degli atti e a quanto qui dedotto e prospettato e la decadenza di tutti gli effetti giuridici conseguenti; la sospensione, in attesa della valutazione del ricorso, dei termini per il pagamento in misura ridotta.
Castelfranco di Sotto 26/09/00.
Risposta ADUC
Va benissimo: si vede che l'ha composto con passione ed attenzione. Tolga solo la parola Tribunale, ma metta Ufficio. Inoltre, e' meglio citare le sentenze.
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