Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 settembre 2000
Domanda 29 settembre 2000
Un paio di giorni fa mi e’ stato elevato un preavviso di accertamento violazione al codice della strada che indica la violazione all'art. 7/14° comma e cioe’ sosta "in area vietata".
Detta multa mi e’ stata inflitta alle ore 19:28 in una via del Comune di residenza dove non c'e’ mai stato divieto di sosta e relativa indicazione.
Il giorno dopo ho chiesto spiegazioni al vigile e questi mi ha riferito che il divieto c'era (cartello mobile su piedistallo) poiche’ nella via stanno facendo dei lavori (a quell'ora non c'era nessuno ed era oramai quasi buio).
E' mia intenzione ricorrere al Giudice di Pace o al Prefetto e vorrei chiederVi alcuni chiarimenti:
1) il Giudice di Pace deve pronunciarsi entro quanto tempo dalla data di presentazione del ricorso ? Valgono i 210 gg come per il ricorso al Prefetto ? E come si svolge di solito l'iter ?
2) multe ingiuste: e’ vero che tra i casi di multe ingiustificate c'e’ anche quello che il pubblico ufficiale deve dimostrare il motivo per cui non ha contestato l'infrazione alla persona interessata ?

Risposta ADUC
Giudice di Pace e Prefetto sono due entita' distinte: i 210 gg valgono per il Prefetto che deve rispondere, ma NON per il giudice di pace, che fissa le udienze di dibattimento tra le parti, sino ad arrivare ad una sentenza. L'iter si svolge presentando ricorso, iscrivendolo a ruolo e notificandolo alla controparte, ricevendo poi comunicazione da parte dell'Ufficio circa la data in cui si terra' la prima udienza (nonche' ricevendo o meno comunicazione dell'accettazione o del rigetto della sospensione del pagamento) e presentandosi poi -imprescindibilmente- di persona all'udienza, dove le due parti faranno valere, davanti al giudice, le proprie posizioni.
Le comunicazioni arrivano al domicilio se il procedimento e' promosso nel proprio Comune -di residenza o domicilio. Altrimenti, arrivano presso la cancelleria, dove ed e' indispensabile rivolgersi per essere messi a conoscenza delle comunicazioni.
La contestazione immediata, inoltre, e' veramente prevista, ma non quando il contravventore non c'e' (sarebbe un po' difficile da fare).
Tenga pero' presente che -nel suo caso- se veramente c'era il cartello di divieto (indipendentemente dal fatto che ci fosse o non ci fosse nessuno) la multa sarebbe legittima. E' dunque indispensabile che lei si procuri l'ordinanza in questione, verificando l'orario per il quale e' previsto il divieto (se di 24 ore o solo di 12, 8, od altro), per poter decidere se vale la pena ricorrere.
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