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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 agosto 2004
Domanda 13 agosto 2004
A fine luglio mi e' arrivata una multa per eccesso di velocità con decurtazione di 2 punti. ricordo che uno o due mesi fa una sentenza della cassazione dichiarava inammissibile simile procedimento. l'infrazione al codice della strada doveva essere contestata sul momento. Ho letto sui giornali che le multe non dovevano essere più pagate. ricordo bene? bisogna, comunque, scrivere al giudice di pace e contestare? grazie per la consulenza.
Anna Maria, da Roma



Risposta ADUC
no, non proprio. Anzi, la tendenza attuale, in linea generale, e' in senso inverso ossia di ritenere sempre maggiormente legittime le contravvenzioni anche in assenza di fermo. Cio' non esclude la possibilita' di contestare in casi singoli e specifici, ma occorre anche tenere presente che fino a un paio d'anni fa le contestazioni per l'omissione del fermo venivano accolte di piu' di adesso.
In estrema sintesi se sul percorso fosse previsto un decreto prefettizio che espressamente consenta l'omissione del fermo, e' inutila contestare. Altrimenti, e' possibile tentarlo, ma e' meglio che vi siano anche altre motivazioni (mancanza di segnalazioni, etc) in quanto molte sentenze confermano la bonta' dell'omissione del fermo in tutti quei casi in cui quest'ultimo non risulti agevole.
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