Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 settembre 2000
Domanda 7 settembre 2000
Sono un avvocato e sono sul punto di introdurre un'azione giudiziaria contro la Chiariva, che non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti per un viaggio in Cina, ha comunicato l'annullamento dello stesso 18 giorni prima della partenza, violando cosi' il disposto di cui all'art. 13 Decr. legislativo 111/95.
Detto per la cronaca, il viaggio annullato era un viaggio di nozze.
Vorrei sapere, se possibile, 1) avete precedenti in materia? 2) il termine di venti giorni previsto dall'art 13, terzo comma, e' perentorio o ordinatorio? 3) che risarcimento viene di solito riconosciuto? 4) quant'altro annesso e connesso al problema.
Certo di un positivo riscontro, Vi ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per porgere i miei piu' cordiali saluti.

Risposta ADUC
Le confermiamo che -fuori dai casi di forza maggiore- il termine di 20 gg non puo' essere considerato meramente "indicativo". Un'interpretazione in tal senso e' senz'altro forzata.
Non abbiamo pero' precedenti da segnalarle.
Come risarcimento -premesso che dipendera' dal giudice che specificamente esaminera' il caso- e' possibile ottenere tutto quanto sia documentabile e direttamente riconducibile alla mancata esecuzione del contratto (quindi, non solo i danni dovuti al ritardo nella comunicazione, ma anche a seguito del mancato viaggio).
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