Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 novembre 2003
Domanda 28 novembre 2003
Cara Aduc, ho ricevuto una cartella esattoriale per un verbale Polstrada relativo a un'infrazione del Codice della Strada del 08/07/2000. Sono riuscita a ritrovare il verbale contestato, e mi sono accorta che il versamento (effettuato per posta dal conducente-trasgressore e non da me proprietaria) e' stato fatto il 61o giorno dal verbale (07/09/2000).
Ho notato, pero', che sul verbale, scritto a mano dal poliziotto, il numero di targa della mia auto e' variamente interpretabile (U anziche' V).
Infatti, sulla cartella esattoriale, lo stesso numero di targa riporta una "U" anziche' la "V".
Oltretutto, non so eventualmente DOVE e COME fare ricorso in quanto la cartella stessa riporta solo la dicitura "Quando e come il contribuente puo' fare ricorso - contro - Prefettura di Roma - Le modalita' ed i termini di impugnativa potranno essere richiesti direttamente all'Ente creditore".
Allora: 1) E' giusto ripagare una multa gia' pagata, o non e' forse il caso di pagare solo una sanzione per il ritardo? L'importo pagato e' 62, 59¤ mentre la cartella e' di 97, 68¤...
Devo chiedere una riduzione?
2) E' giusto che paghi, visto che hanno pure sbagliato il numero di targa?
3) A chi diavolo devo indirizzare il ricorso se non mi viene indicato? Essendo un verbale Polstrada non si tratta nemmeno del solito Ufficio Contravvenzioni di via Ostiense...
Grazie, cara Aduc!!

Risposta ADUC
la cartella esattoriale viene emessa sia per omessi che per ritardati pagamenti. Nel primo caso viene richiesto il doppio della multa con le sanzioni (10% ogni semestre circa) e gli interessi, nel secondo, oltre alle sanzioni ed agli interessi viene richiesto solo l'importo della multa senza il raddoppio. Per quanto riguarda l'errore sulla targa, purtroppo non e' piu' contestabile. Dal momento in cui e' stata emessa una cartella esattoriale, le contestazioni possono riguardare solo eventuali errori formali o di notifica della stessa, NON questioni di merito della multa (e debbono avvenire presso la commissione provinciale tributaria). Queste potevano essere contestate entro 30 gg (al giudice di pace) o 60gg (al prefetto) dalla notifica precedente.
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