Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 settembre 2003
Domanda 10 settembre 2003
Il giorno 5 settembre mi e' stato notificato un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142/8 del CdS.
Il Comando Polizia Provinciale mi contesta il superamento del limite di velocita' di 29 Km/h in quanto circolavo alla velocita' di 119 Km/h laddove il limite massimo e' fissato in 90 Km/h (gia' decurtata della tolleranza legale prescritta)??? La violazione e' stata rilevata a mezzo Autovelox mod. 105 - SODI.
Il verbale cita testualmente "Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo ere gia' a distanza dal posto dell'accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato nei modi regolamentari ed in condizioni di sicurezza, considerata l'assenza di aree idonee nelle adiacenze".
Se e' vero che la Giurisprudenza, cosi' come dichiarato dalla III Sezione della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le infrazioni accertate a mezzo autovelox se queste non sono contestate immediatamente al trasgressore, indicando altresi' l'uso di due auto pattuglie, cosa che non e' avvenuto nel caso specifico; e che la motivazione della mancata contestazione espressa a verbale "impossibilita' di fermare il veicolo nei modi regolamentari e in condizioni di sicurezza perche' gia distante dal posto di accertamento" otre che equivoca, non rientra nei casi in cui la contestazione stessa e' dispensata agli agenti operanti, RICHIEDO cortesemente a codesta spettabile Associazione se alla luce di quanto esposto, esistono i presupposti per inoltrare un ricorso al Sig. Prefetto, per le lacune presentate dalle normative, nonche' per i pareri discordanti dati dai vari Ministeri all'uopo competenti.
Scusandomi per la prolissita' della mail, in attesa di riscontro, distintamente saluto.

Risposta ADUC
le sentenze cui si riferisce sono essenzialmente superate, in quanto la normativa e' cambiata: la cosa che conta e' casomai capire su quale strada sia stato effettuato il rilievo. In quanto, il fermo immediato non e' piu' richiesto o e' derogabile a fronte di un decreto prefettizio che consenta cio', a seconda del tipo di strada.
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