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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 agosto 2003
Domanda 29 agosto 2003
L'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n.57 dispone, a proposito della possibilita' del danneggiato di prendere visione degli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del danno, che la Compagnia debba assicurarne l'accesso. In seguito a tale richiesta, pero' mi e' stato risposto che, mancando le norme attuative della legge suddetta, non c'e' obbligo per la Compagnia di esibire gli atti richiesti e in assenza di tali disposizioni attuative la Compagnia stessa si e' appellata alla legge sulla privacy per negare ulteriormente tale tipo di informazioni. La mia domanda e' se il comportamento della Compagnia assicurativa sia da considerarsi legittima. Ringrazio fin da ora per la risposta ed esprimo il mio apprezzamento per l'opera da voi prestata.

Risposta ADUC
la giustificazione addotta e' comprensibile ma comunque artificiosa, in quanto seppur non siano chiare le modalita' di visione degli atti e d'intervento dell'Isvap per veder ottemperato l'obbligo, quello di consentire la visione dei documenti -almeno quelli essenziali- a fronte di richiesta motivata e' un principio che gia' si puo' ritenere implicito. Invii pertanto una raccomandata A/R di messa in mora, dettando un termine di 15 gg entro cui consentirle la visione degli atti, dando avviso che in difetto adira' le vie legali.
Si rivolga poi al giudice di pace: se la sua motivazione e' fondata, provvedera' sicuramente a farle avere l'accesso.
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