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Lettera del consumatore

12 agosto 2003
Domanda 12 agosto 2003
Recentemente il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso ad una cartella esattoriale per una multa non pagata al Comune di Roma. Questa multa era stata elevata nell'agosto 1998 per divieto di sosta alla mia macchina, che pero' mi era stata rubata.
La macchina fu ritrovata ed io dovetti pagare i costi di rimozione e di deposito, nonche' quelli di rimmatricolazione per sottrazione della carta di circolazione. In piu', nel settembre'98, ricevetti la notifica della multa per divieto di sosta.
La multa non la pagai, sbagliando.
Nell'aprile 2003 ho ricevuto la cartella esattoriale relativa alla suddetta multa. Ho presentato ricorso al Giudice di Pace, per posta, su indicazione della Stazione dei Carabinieri di Porano, comune ove lavoro.
Questo primo ricorso non e' stato accettato, perche' il giudice di Pace di Roma accetta i ricorsi a multe solamente se consegnate a mano. Nel frattempo i termini di pagamento sono scaduti, ho pagato la cartella ed ho presentato un nuovo ricorso, consegnandolo a mano.
Anche questo ricorso non e' stato accettato, giudicandolo non ammissibile, poiche' non presentato entro i 30 giorni stabili dalla legge.
Secondo il Giudice di Pace di Roma potrei ricorrere solamente in Cassazione, con il supporto di un avvocato.
E' corretta l'indicazione del giudice di Pace di Roma? Non ho altra possibilita'? Potreste darmi l'assistenza necessaria, se il mio caso vi interessa?
Grazie per l'attenzione Cordiali saluti

Risposta ADUC
trattandosi di un'opposizione in sede giudiziaria, e' vero: il ricorso va portato necessariamente di persona (occorre recarsi PIU' VOLTE in cancelleria).
In ogni caso, la contestazione non e' comunque fondata: in primo luogo perche' comunque lei era responsabile della sosta del mezzo anche per uso da parte di terzi; in secondo luogo anche perche' ottenendo su questo punto un'interpretazione piu' estensiva dell'esonero delle responsabilita' pecuniarie in solido, in ogni caso avrebbe dovuto opporsi a suo tempo, contro il verbale: NON adesso contro la cartella, dopo aver omesso la contestazione del verbale nel '98 -non avendo titolo per omettere a suo tempo l'opposizione od il pagamento: alla notifica di un atto, o si paga o si ricorre. Altrimenti, si ha torto a prescindere.
Inoltre, e' vero: il termine per ricorrere era di 30 gg.
Non vada in Cassazione: ci sono stati troppi errori perche' la sua opposizione venga tenuta di conto. Dovrebbe inventarsi un cavillo, che non e' detto ci sia e che costerebbe probabilmente molto di piu' di legale che non pagare semplicemente.
L'unico modo per avere una possibilita', era non fare tutti questi errori, ma a questo punto la questione e' compromessa.
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