Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 luglio 2003
Domanda 11 luglio 2003
Salve, Ho ricevuto un verbale dalla polizia municipale che probabilmente mi ha visto guidare con il cellulare e la multa recita cosi: Conduceva il veicolo senza ampia liberta' di movimento per la guida. Durante la guida il conducente faceva uso di telefono non a viva voce non dotato di auricolare. Impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche' impegnato nella regolamentazione della circolazione.
Art. 169/01 e 173/02
La mia domanda e':
- Le multe per guida con cellulare e' di solito sui 36 euro. A me visto che sono stato imputato di due articoli e' 105 euro,
- Ad inizio aprile alle sette di sera passate come fa a sapere che era un cellulare quello che avevo nella mano.
- L'ampia liberta' di movimento se riferita all'uso del cellulare non e' gia' compresa nell'apposito articolo.
- Ma e' valida una contravvenzione di questo tipo senza fermare il veicolo e constatare l'effettiva realta' dei fatti.
P.S: L'art 169 recita: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

Risposta ADUC
puo' contestare la sanzione sostenendo che -stante l'espressa valutazione gia' presente- non siano stati indicati termini e rilievi specifici sulla cui base sostenere l'aggravio nella limitazione dei movimenti, ritenendo pertanto indebita in quanto non supportata la sanzione accessoria. Sara' poi il giudice a valutare e decidere in merito (e ovviamente c'e' anche la possibilita' di rigetto).
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Occorre ricordare che il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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