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Lettera del consumatore

28 marzo 2003
Domanda 28 marzo 2003
Gentili signori, mio fratello ha fatto l'errore di sposarsi in comunione dei beni. Sposato a maggio del '95, e vissuti all'estero fino al '97, nel '99 ha firmato assieme alla moglie, specificando in comunione dei beni, il rogito per l'assegnazione di porzione immobiliare (cooperativa). La cooperativa e' nata nel '89, ipoteca per mutuo iscritta nel '92, consegna della porzione immobiliare(chiavi) nel '94, (dopo relativo saldo della quota Lit.128.000.000, piu' spese preammortamento mutuo e dopo relativo aiuto, non dimostrabile, da parte dei familiari). La signora, casalinga fino al 2000, finalmente trova lavoro. Nel 2002 decide che, ormai indipendente, e' ora di raccogliere i frutti. Separazione. Dato che non e' interessata alla casa, i genitori vivono in un paese vicino, concede a mio fratello di tenersi la "loro" casa, donandogli la sua parte. In cambio rivuole i mobili, valore da nuovi di Lit.50.000.000, avendoli pagati il padre proprietario di un negozio di mobili, piu', meta' dei soldi (libretto di risparmio intestato a lei con Lit.40.000.000), l'altra meta' per spese e arretrati quota figlio di 5 anni (e' ormai un anno che discutono, ma non e' stato accudito solo da lei, anche se vive con lei, a casa dai suoi genitori). Quota figlio Lit.1.000.000 al mese piu' 50% di tutte le spese, scuola ecc. Donazione del 30% della casa al loro figlio e tutte le spese a carico di mio fratello, mutuo ovviamente anche, ancora 6 anni. Mio fratello, adesso, guadagna netti Lit.4.500.000 al mese, lei Lit.2.800.000. Probabilmente come dicono gli avvocati meglio di cosi' non si puo' fare, ma in effetti il 50% della casa e' anche di lei? L'art.179 sui beni personali, non e' applicabile? Grazie

Risposta ADUC
il 50% e' del coniuge in quanto l'acquisto e' avvenuto in comunione dei beni: non ci pare che possa essere applicato l'articolo, in quanto la comunione e' chiara e specifica.
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