Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 marzo 2003
Alla fine del mese di ottobre, un incendio ha distrutto due mansarde facenti parti del mio condominio.
L'Amministratore ha incaricato una impresa edile per i lavori d'urgenza di demolizione, sgombero e messa in sicurezza delle parti danneggiate. Nel frattempo, il Sindaco ha emesso una ordinanza con la quale dispone, appunto, il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza per garantire la privata e pubblica incolumita', nonche' accurata verifica, da parte di idoneo tecnico abilitato, delle condizioni statiche e grado di conservazione di tutte le strutture interessate dall'incendio.
I lavori vengono eseguiti dall'impresa edile in oggetto, con supervisione e coordinamento dell'Ingegnere incaricato dal Comune.
Il 25 di novembre, l'Assemblea condominiale si riunisce, tra l'altro, per ratificare l'intervento di urgenza di questa impresa.
L'impresa richiede un compenso per i lavori eseguiti pari a 7.500 euro.
L'assemblea ratifica l'intervento d'urgenza e delibera, all'unanimita', il pagamento della somma di cui sopra.
Con lettera datata 18 gennaio 2003, due condomini, secondo le modalita' previste dalla legge, chiedono l'indizione di una assemblea straordinaria per richiedere l'annullamento di quanto deliberato nelle precedente assemblea di novembre.
Nello specifico, i due condomini richiedenti, alla precedente assemblea, erano presenti, consenzienti con quanto deliberato e, uno dei due, svolgeva la funzioni di Presidente dell'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria, comunque, viene convocata dall'Amministratore in data 21 febbraio.
Il condomino che richiede l'annullamento espone le sue motivazioni, ovvero ritiene che i lavori eseguiti dall'impresa edile non siano congrui con la somma richiesta.
Io faccio presente, e chiedo che venga verbalizzato, che il condomino in questione non ha alcun titolo per richiedere l'annullamento di quanto deliberato a novembre e che, per giunta, la richiesta di annullamento di una delibera deve essere presentata davanti all'autorita' giudiziaria e non nel contesto di un'assemblea condominiale.
Il condomino in questione, allora, chiede di verbalizzare che la parola annullamento deve essere intesa come rettifica di quanto deliberato in precedenza e dispone che si proceda alla votazione per l'annullamento, precisando (ma questo non verra' verbalizzato) che se qualcuno non e' d'accordo, sara' libero di impugnare l'assemblea.
Si svolge la votazione e la maggioranza dei presenti vota per "annullare" quanto deliberato in precedenza.
Io mi astengo. Esprimo, inoltre, il mio dissenso da una eventuale lite intrapresa dall'impresa nei confronti del condominio (cosa che e' certo succedera').
Successivamente viene deliberato di fissare un incontro con il titolare dell'impresa, per proporre un ribassamento di quanto richiesto per i lavori eseguiti, da 7.500 a 4.000 euro!
Anche in questo caso, io mi astengo.
Detto questo, poiche' io ritengo che l'impresa edile debba ricevere il compenso per i lavori eseguiti e che la stessa impresa, nell'eventualita' di una causa contro il condominio, abbia ottime possibilita' di vincerla, non voglio essere coinvolta da quanto ne possa conseguire, come mi devo comportare?
Che validita' legale ha l'assemblea che si e' svolta?
L'amministratore aveva l'obbligo di impedire di deliberare in questo senso?
Devo essere io a impugnare l'assemblea in questione?
Nell'eventualita' di una causa, e' stato sufficiente esprimere il mio dissenso nel corso dell'assemblea, oppure devo notificarlo all'amministratore e con quali tempi e modalita'?
L'Amministratore ha incaricato una impresa edile per i lavori d'urgenza di demolizione, sgombero e messa in sicurezza delle parti danneggiate. Nel frattempo, il Sindaco ha emesso una ordinanza con la quale dispone, appunto, il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza per garantire la privata e pubblica incolumita', nonche' accurata verifica, da parte di idoneo tecnico abilitato, delle condizioni statiche e grado di conservazione di tutte le strutture interessate dall'incendio.
I lavori vengono eseguiti dall'impresa edile in oggetto, con supervisione e coordinamento dell'Ingegnere incaricato dal Comune.
Il 25 di novembre, l'Assemblea condominiale si riunisce, tra l'altro, per ratificare l'intervento di urgenza di questa impresa.
L'impresa richiede un compenso per i lavori eseguiti pari a 7.500 euro.
L'assemblea ratifica l'intervento d'urgenza e delibera, all'unanimita', il pagamento della somma di cui sopra.
Con lettera datata 18 gennaio 2003, due condomini, secondo le modalita' previste dalla legge, chiedono l'indizione di una assemblea straordinaria per richiedere l'annullamento di quanto deliberato nelle precedente assemblea di novembre.
Nello specifico, i due condomini richiedenti, alla precedente assemblea, erano presenti, consenzienti con quanto deliberato e, uno dei due, svolgeva la funzioni di Presidente dell'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria, comunque, viene convocata dall'Amministratore in data 21 febbraio.
Il condomino che richiede l'annullamento espone le sue motivazioni, ovvero ritiene che i lavori eseguiti dall'impresa edile non siano congrui con la somma richiesta.
Io faccio presente, e chiedo che venga verbalizzato, che il condomino in questione non ha alcun titolo per richiedere l'annullamento di quanto deliberato a novembre e che, per giunta, la richiesta di annullamento di una delibera deve essere presentata davanti all'autorita' giudiziaria e non nel contesto di un'assemblea condominiale.
Il condomino in questione, allora, chiede di verbalizzare che la parola annullamento deve essere intesa come rettifica di quanto deliberato in precedenza e dispone che si proceda alla votazione per l'annullamento, precisando (ma questo non verra' verbalizzato) che se qualcuno non e' d'accordo, sara' libero di impugnare l'assemblea.
Si svolge la votazione e la maggioranza dei presenti vota per "annullare" quanto deliberato in precedenza.
Io mi astengo. Esprimo, inoltre, il mio dissenso da una eventuale lite intrapresa dall'impresa nei confronti del condominio (cosa che e' certo succedera').
Successivamente viene deliberato di fissare un incontro con il titolare dell'impresa, per proporre un ribassamento di quanto richiesto per i lavori eseguiti, da 7.500 a 4.000 euro!
Anche in questo caso, io mi astengo.
Detto questo, poiche' io ritengo che l'impresa edile debba ricevere il compenso per i lavori eseguiti e che la stessa impresa, nell'eventualita' di una causa contro il condominio, abbia ottime possibilita' di vincerla, non voglio essere coinvolta da quanto ne possa conseguire, come mi devo comportare?
Che validita' legale ha l'assemblea che si e' svolta?
L'amministratore aveva l'obbligo di impedire di deliberare in questo senso?
Devo essere io a impugnare l'assemblea in questione?
Nell'eventualita' di una causa, e' stato sufficiente esprimere il mio dissenso nel corso dell'assemblea, oppure devo notificarlo all'amministratore e con quali tempi e modalita'?
Risposta ADUC
non riteniamo che possa essere ottenuto l'annullamento dell'assemblea precedente: puo' essere pero' presa una diversa decisione. In questo caso, pero', si ritiene che per risolvere il rapporto contrattuale occorrera' corrispondere una penale alla ditta. Di conseguenza, non si vede quale possa essere la convenienza di una simile decisione. Per quanto concerne le sue domande, l'amministratore e' un mero esecutore: non puo' opporsi alle decisioni ne' impedire ai condomini di deliberare. Puo' indirizzarli ed eseguire, ma non impedire ed imporsi. L'assemblea e' comunque legale: non e' un annullamento, ma una decisione contraria: che portera' le conseguenze del caso. Non ci pare pero' opportuno che lei la impugni; per essere esente dalle conseguenze occorre aver dichiarato espressamente in assemblea di non voler partecipare all'azione. Invii anche una raccomandata A/R di conferma ad ogni singolo condomino ed all'amministratore, per ribadire il concetto: cio' che comunque conta e' che il dissenso e l'astensione risultino dal verbale.
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