Mercoledì 10 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 marzo 2003
Domanda 9 marzo 2003
In una vostra risposta del 6/3/2003 affermate che non e' piu' indispensabile la contestazione immediata dell'infrazione al C.d.S. Da quel che ho capito la contestazione immediata non e' pero' necessaria per le sole infrazioni al limite di velocita'. Io ho ricevuto un verbale per un transito su corsia preferenziale rilevato da un ausiliario e non contestato "per non intralciare transito mezzi pubblici". Avrei intenzione di ricorrere al G.d.P. se mi confermate la mia supposizione.
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
e' infatti alle infrazioni per i limiti di velocita' che ci riferivamo. Per le altre, valgono le vecchie disposizioni. Che, in sintesi, lasciavano all'autonomia decisionale dei singoli agenti di valutare caso per caso se vi fossero o meno gli estremi per effettuare un fermo immediato. Pertanto, l'opposizione avverso il mancato fermo e' teoricamente possibile: sara' poi il giudice a valutare caso per caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →