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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 dicembre 2002
Domanda 14 dicembre 2002
In data 29/10/2002 mi hanno multato per eccesso di velocita' (art.142 comma 8) con apparecchiatura TELELASER ULTRALYTE. Gli agenti quando mi hanno fermato hanno detto (facendomi vedere) che l'apparecchio aveva rilevato la velocita' di 69 km/h a una distanza di 93, 5 m. dal rilevamento. Sul verbale scrivono invece che andavo a 62 km/h, superando di 12 Km/h il limite massimo stabilito in 50 km/h. Mi dicono che se volevo una copia di uno scontrino che avevano, dove c'era scritto il risultato del rilevamento dell'apparecchiatura, dovevo richiederlo per iscritto al loro Comando. Da premettere che ho dichiarato (perche' ne ero certo) che non andavo oltre il limite. Ora mi chiedo: non e' possibile che quello che mi hanno fatto vedere sull'apparecchiatura poteva essere di qualche altra autovettura che mi precedeva? dato che per tutto il tempo che sono stato verbalizzato, sul display del Telelaser c'erano sempre gli stessi dati? Perche' questa stampa non e' stata avviata in mia presenza? Perche' sul verbale hanno scritto che andavo a 62 km/h mentre sul display c'era scritto 69 km/h? In base a queste mie perplessita' posso fare ricorso al Prefetto? Cosi mi consigliate. Grazie

Risposta ADUC
i 5 Km/h decurtati sono a suo favore, in quanto cosi' prevede la normativa. Per cio' che concerne il sistema di rilievo in se stesso, potrebbe tentare la contestazione, sostenendo la possibilita' di errore da parte dell'agente nel premere il pulsante del Telelaser. Sara' poi il giudice a decidere.
Il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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