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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 ottobre 2002
Domanda 30 ottobre 2002

Il data 26/10/02 mi e' pervenuta tramite notifica da parte del comune di Quinto di Treviso una multa per eccesso di velocita' come di seguito riportato: Violazione: (articolo 142/08) del codice della strada.
Alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocita', superando il limite di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h.
La contestazione dell'infrazione non e' avvenuta immediatamente, in quanto il conducente non ravvisava l'alt intimatogli regolarmente con paletta da uno degli agenti accertatori e continuava pertanto la sua marcia in direzione di Quinto di Treviso centro.
Velocita' accertata Km/h 84, consentita Km/h 50, superata km/h 29, direzione veicolo Badoere Verso Quinto di Treviso. Rilevatore: misuratore elettronico Autovelox 104/c2, munito di fotocamera, omologato dal Ministero LL. PP., Prot. 2483 del 10.11.93 con Matr. N.1497 previa verifica del funzionamento e successivo sviluppo della fotografia, che viene trattenuta presso questo ufficio P. M. e verra' esibita su richiesta.
Quel giorno mi stavo recando a Carole, e a bordo dell'auto da me condotta c'era anche mia moglie nel lato passeggero, entrambi non abbiamo notato ne l'autovelox, ne la pattuglia e tanto meno l'alt imposto dall'agente come riportato nel verbale.
Ritornato sul posto dell'infrazione ho notato che si tratta di una strada comunale con un limite di 70 Km/h tranne su un tratto di circa 30 metri dove il limite e' di 50Km/h e dove naturalmente era appostato l'autovelox nascosto da un edificio.
Ritengo che le multe vadano pagate, e che l'automobilista debba rispettare i limiti di velocita', ma non mi sembra corretto fare delle imboscate ai cittadini per il solo scopo di aumentare le entrate comunali anziche' fare della corretta prevenzione stradale.
Volevo sapere se un ricorso da ragionevoli possibilita' di ottenere l'annullamento del verbale per i seguenti motivi: 1) La pattuglia non era assolutamente visibile perche' nascosta dietro a un edificio 2) L'alt non e' stato ravvisato dal conducente come scritto nel verbale, cio' prova che non e' stato dato in modo visibile perche' gli agenti erano nascosti. Tra l'altro, l'autovelox mod 104/c2 avvisa gli agenti dell'infrazione prima che il veicolo transiti davanti a loro, se mi veniva imposto correttamente l'alt, per proseguire con l'auto avrei dovuto cercare di investire l'agente, cosa assolutamente non vera.
3) L'entrata in vigore del decreto "fari accesi - convertito in legge 168/202" fa decadere l'art 345 del regolamento del Codice della strada, che dava facolta' agli organi di polizia di porre gli autovelox in base al proprio potere discrezionale.
Grato dell'attenzione, mi e' gradita l'occasione di porgere distinti saluti




Risposta ADUC
per come viene interpretato, la conversione in legge del decreto risulta dare ancora piu' ampie possibilita' di disporre degli autovelox.
Ad ogni modo, non e' che il ricorso non sia presentabile in assoluto, ma pare che lasci poche possibilita', in quanto non c'e' modo di dimostrare che gli agenti non fossero visibili, se loro non fossero disposti ad ammetterlo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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