Giovedì 11 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 ottobre 2002
Domanda 10 ottobre 2002
Vorrei sapere se il rifacimento di una facciata condominiale e' un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria; se la risposta e' in base alla necessita/urgenza di effettuare i lavori (pericolo, ecc.) chi ha il compito di stabilirlo e in che modo?
Che maggioranza ci vuole per approvare questo tipo di lavoro, visto che l'importo e' notevole (circa 150.000.000 di lire per una palazzina con 16 condomini)?
Un amministratore in regime di prorogazio (e' stato revocato nelle ultime 2 assemblee, nelle quali non si e' mai raggiunta la maggioranza per eleggerne un altro) puo' indire un'assemblea per questo tipo di lavori?
Gradirei una risposta sollecita, visto che l'assemblea e' stata indetta per il 10 ottobre 2002. Grazie




Risposta ADUC
l'effettivo stato di pericolo puo' essere documentato con una perizia tecnica, con verbali dei vigili del fuoco, oppure puo' essere pacificamente rilevabile (anche senza perizia, ma non per questo rendendola necessariamente superflua per gli interessati) in caso di danno evidente.
In tale situazione, se conclamata, e' compito dell'amministratore far eseguire tempestivamente i lavori. Urgenti, sono comunque lavori di contenimento: vere e proprie ristrutturazioni devono invece essere stabilite in assemblea.
In caso di mero rifacimento, l'assemblea sara' ordinaria e le maggioranze saranno inferiori. Ma se la motivazione del rifacimento fosse urgente, si suppone che l'amministratore convochera' un'assemblea urgentemente. Le maggioranze variano a seconda che si tratti di assemblea ordinaria (quella annuale prevista) o straordinaria (espressamente convocata) e che sia una prima od una seconda convocazione. Poiche' la questione e' articolata, e' necessario che lei consulti -per i vari casi- la scheda pubblicata sul nostro sito, in Archivio schede, clicca qui    nonche' l'art. 1136 del codice civile.

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