Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 ottobre 2002
Abbiamo ricevuto a casa una multa per essere passati in una zona a traffico limitato (CdS D. Lgs. 285/92, 7 comma 14). Si tratta di un tratto della via Unione a Milano. Era una domenica e dovevo necessariamente andare con la macchina in ufficio (in via del Bollo) per portare dei raccoglitori con della documentazione e non mi sono accorta che un tratto della via Unione e' a traffico limitato (non conoscevo bene la strada con l'auto). Sono stata ripresa da una telecamera ed evidentemente non c'era nessun vigile, per cui la multa non mi e' stata contestata. Che io sappia, la contestazione deve necessariamente essere fatta, a meno di oggettivi impedimenti. Vorrei sapere se sono legittime le multe emesse in questo modo. Grazie.
Risposta ADUC
per le multe prese in citta', vigeva gia' da prima la presunzione che il mancato fermo risultasse ammissibile. Ad ogni modo, in teoria potrebbe anche tentare la contestazione. Si ritiene, tuttavia, sconsigliabile.
In caso voglia tentare, le ricordiamo in sintesi le modalita' di opposizione:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In caso voglia tentare, le ricordiamo in sintesi le modalita' di opposizione:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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