Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 agosto 2002
Sono uno studente universitario non percettore di reddito, il giorno 27 agosto c. a. sono stato fermato dalla polizia stradale che munita di autovelox 2020 mi ha contestato una multa per eccesso di velocita' in quanto l'apparecchio ha segnalato una velocita' pari a 76 Km/h dove il limite era 50 Km/h. In quel momento io stato dietro ad un gruppo di auto che quindi andavano alla mia stessa velocita' inoltre ero in discesa in quanto avevo appena oltrepassato un dosso, quindi la mia velocita' potrebbe essere aumentata a causa anche di quest'ultimo. Naturalmente riconosco di essere stato sicuramente al di sopra del limite ma vorrei sapere come puo' un agente essere sicuro di aver individuato con il laser esattamente la mia macchina in una fila di macchine a 172 metri di distanza. Non avrei preteso di andarmene senza verbalizzare ma almeno di rientrare nella categoria specificata all'articolo 142 comma 7 anziche' comma 8. E' possibile un ricorso o e' solo tempo perso?
Vi ringrazio per il vostro aiuto che date in qualita' di ADUC.
Aspettando risposta, porgo cordiali saluti Luca
Vi ringrazio per il vostro aiuto che date in qualita' di ADUC.
Aspettando risposta, porgo cordiali saluti Luca
Risposta ADUC
se possa o meno essere tempo perso, non sappiamo dirglielo: sicuramente ha la possibilita' di ricorrere in quanto puo' contestare appunto la possibilita' di errore nell'operazione di rilievo. Ma non c'e' alcuna certezza di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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