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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 agosto 2002
Domanda 29 agosto 2002
Mi e' stata recapitata una multa per violazione dell'art. 142 c.8 del Codice della Strada, in poche parole viaggiavo ad una velocita' superiore a quella consentita per quel tratto di strada. La contestazione non mi e' stata fatta immediatamente perche' "lanciato ad eccessiva velocita' con l'impossibilita' di essere raggiunto in sicurezza. PERCHE' IMPEGNATO IN ALTRA CONTESTAZIONE", nel verbale, tuttavia non e' indicata la velocita' riscontrata: c'e' solo indicato che, tenuto conto della tolleranza, viaggiavo a 13 km/h in piu' della velocita' consentita (50km/h). Contattata la polizia municipale di Roma mi e' stato detto che impossibile che manchi tale indicazione (cioe' della velocita' effettivamente riscontrata). Ci sono i presupposti per intentare un ricorso innanzi al Prefetto essendo ormai gia' trascorsi piu' di 30 giorni ma non piu' di 60 dalla notifica?
Grazie in anticipo




Risposta ADUC
la velocita' e' comunque desumibile, pertanto temiamo che potrebbe ottenere una riemissione. Ad ogni modo, poiche' puo' provare a contestare anche la mancanza del fermo immediato, puo' ricorrere -rilevando la mancata indicazione della velocita' d'infrazione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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