Mercoledì 10 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 luglio 2002
Domanda 5 luglio 2002
Cara Aduc, mi e' stato notificata a domicilio il 29 giugno una contravvenzione per eccesso di velocita'. In data 10 maggio 2002 procedevo alla velocita' di 83 km/h in presenza di un limite di 70 km/h.
In calce alla contravvenzione e' scritto: Non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto l'agente accertatore ha utilizzato un'apparecchiatura che rileva la velocita' solo dopo che il veicolo e' gia' transitato dal luogo di accertamento e quindi era impossibilitato ad effettuare il fermo in tempo utile e nei modi regolamentari art. 384/1/E DPR N. 495 del 16/12/92 agente unico di PM addetto al funzionamento dell'apparecchiatura. Foto in visione c/o uff. PM. L. 675/96.
Esistono gli estremi per un ricorso?
Grazie.

Risposta ADUC
la scelta volontaria di omettere il fermo immediato, utilizzando un solo agente, e' contestabile: tuttavia e' il giudice che deve decidere in merito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →