Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 maggio 2002
5 Mag 2002
Subject: informazioni
Grazie per esserci. Vi chiedo delucidazioni per un verbale arrivatomi a casa del 16 marzo 2002.Mi è contestato il superamento del limite di velocità in un altro comune da dove abito. Ritengono che il 16 marzo con la moto viaggiavo a 98 km ora dove si doveva viaggiare a 50. Quindi tolta la tolleranza di 5 km rimanevano km 43, (non mi hanno fermato, cosi dice il verbale di contestazione perchè erano impossibilitati a fermare in condizioni di sicurezza impegnati nella contestazioni ad altro conducente.) Comunque l'accertamento è stato eseguito con autovelox 104/c 2 matricola 51901 dotato di apparecchiatura video sistem avs 96 g con omologazione del ministero dei lavori pubblici. Il regolare funzionamento viene verificato preventivamente dagli agenti accertatori all'atto del posizionamento. Poi mi richiedono di esibire la patente entro 30 giorni. Mi possono sospendere la patente anche se non mi hanno fermato? Come fanno a ritenere che guidassi io? Per gli autovelox non dovrebbe esistere un documento che attesti la tolleranza giusta? Perchè quei 3 km in più stridono e tanto. Grazie e buona giornata
Subject: informazioni
Grazie per esserci. Vi chiedo delucidazioni per un verbale arrivatomi a casa del 16 marzo 2002.Mi è contestato il superamento del limite di velocità in un altro comune da dove abito. Ritengono che il 16 marzo con la moto viaggiavo a 98 km ora dove si doveva viaggiare a 50. Quindi tolta la tolleranza di 5 km rimanevano km 43, (non mi hanno fermato, cosi dice il verbale di contestazione perchè erano impossibilitati a fermare in condizioni di sicurezza impegnati nella contestazioni ad altro conducente.) Comunque l'accertamento è stato eseguito con autovelox 104/c 2 matricola 51901 dotato di apparecchiatura video sistem avs 96 g con omologazione del ministero dei lavori pubblici. Il regolare funzionamento viene verificato preventivamente dagli agenti accertatori all'atto del posizionamento. Poi mi richiedono di esibire la patente entro 30 giorni. Mi possono sospendere la patente anche se non mi hanno fermato? Come fanno a ritenere che guidassi io? Per gli autovelox non dovrebbe esistere un documento che attesti la tolleranza giusta? Perchè quei 3 km in più stridono e tanto. Grazie e buona giornata
Risposta ADUC
sta a lei sostenere di non ricordare chi fosse alla guida, altrimenti si presuppone che effettivamente fosse lei.
Pertanto, puo' presentare al comando una dichiarazione in tal senso. La tolleranza e' quella correttamente indicata, di legge: altre considerazioni possono essere genericamente fatte in merito al corretto funzionamento dell'apparecchio, ma diventa una cosa complicata.
Per il resto, puo' contestare (ricorrendo in qualita' di proprietario e dunque senza riferimenti al caso specifico ma contestando "sul verbale") la mancanza del fermo immediato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Pertanto, puo' presentare al comando una dichiarazione in tal senso. La tolleranza e' quella correttamente indicata, di legge: altre considerazioni possono essere genericamente fatte in merito al corretto funzionamento dell'apparecchio, ma diventa una cosa complicata.
Per il resto, puo' contestare (ricorrendo in qualita' di proprietario e dunque senza riferimenti al caso specifico ma contestando "sul verbale") la mancanza del fermo immediato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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