Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 febbraio 2002
Subject: inesattezze
Buon giorno, chi vi scrive e' un giovane laureando in economia politca che ha da poco concluso un corso di diritto privato della comunita' europea e che sulla base di quanto studiato ha trovato non poche inesattezze in un vostro articolo, spero di fare cosa gradita segnalandole.
Credo che sia un'omissione notevole il non aver segnalato che se da un lato la garanzia "legale" e' estesa a due anni l'eventuale difetto si considera presente sin dalla fabbricazione solo se si manifesta nei primi sei mesi; trascorso questo periodo l'onere della prova spetta al consumatore il che in sostanza complica di molto l'esercizio di questa garanzia, anzi la mai personale opinione e' che si tratti di una limitazione piuttosto che un'estensione...un'altra nota forse di maggior rilievo riguarda la parte conclusiva del vostro articolo che oltre a suscitare alcune polemiche non motivate sembra ignorare tutte le sentenze della corte di giustizia CE secondo cui le direttive "sufficientemente precise ed incondizionate" debbano trovare diretta applicazione nei paesi membri anche se non attuate o attuate male e che a riguarda dell'impunibilita' degli stati per i loro ritardi ci sono apposite procedure per inadempienza che vedono coinvolti i vari stati membri proprio per qeusti motivi... come precedente si puo' trovare il caso austriaco relativo alla normativa viaggi tutto compreso dove la legge di recepimento prevedeva come quella italiana la validita' degli effetti a partire da una data successiva rispetto a quella indicata dalla normativa comunitaria e che e' valsa all'Austria una sentenza di condanna al risarcimento del danno per la non corretta attuazione.
ESTESA LA GARANZIA DEI PRODOTTI A DUE ANNI Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 1998/44/Ce, con cui si estende la garanzia dei prodotti acquistati a due anni e un mese dal momento in cui lo stesso viene consegnato (un dato importante da ricordare per gli acquisti fatti per corrispondenza e/o via telematica); mentre il tempo massimo per segnalare al commerciante l'eventuale difetto, che fino ad oggi era entro 8 giorni dal momento in cui veniva rilevato dal consumatore, viene portato a due mesi.
E' un decreto importante perche' introduce una nuova tempistica in uno dei maggiori e piu' diffusi problemi con cui il consumatore ha a che fare quotidianamente.
Buona parte delle segnalazioni che il nostro servizio di consulenza e informazione affronta, riguardano proprio questo ambito, dove la poca informazione gioca sempre a vantaggio di commercianti senza scrupoli e consumatori sprovveduti.
Bisogna dire che gia' da tempo diverse aziende avevano esteso le loro garanzie a due e tre anni, ma si tratta di garanzie diverse. Queste ultime riguardano l'integrita' del prodotto per un funzionamento al regime indicato, mentre quella del nostro decreto e' la cosiddetta garanzia di legge, cioe' la tutela contro eventuali difetti di fabbricazione, di cui ne risponde, nei confronti del consumatore, il commerciante presso cui e' avvenuto l'acquisto. Il consumatore, in questo caso, puo' chiedere la riparazione dell'oggetto, o la sua sostituzione, fino -in mancanza di soddisfazione- alla restituzione di quanto pagato, e tutto senza ulteriori spese, neanche quelle per l'eventuale trasporto del bene. Mentre la cosiddetta garanzia del produttore prevede l'intervento dell'ufficio assistenza dello stesso (o di quello convenzionato) con -nella maggiorparte dei casi salvo esplicita menzione diversa nelle norme di garanzia- le spese di trasporto a carico del consumatore; e non e' escluso -sempre con esplicita menzione- che ci siano dei costi di attivazione del servizio di assistenza.
La direttiva europea doveva diventare legge entro lo scorso 31 dicembre, mentre e' diventata legge dello Stato italiano solo ieri, con un mese di ritardo, e prevede esplicitamente che si debba applicare solo dal giorno in cui e' entrata in vigore, senza retroattivita'. Per cui sara' interessante, se si dovesse tutelare un acquisto la cui merce sia stata consegnata tra il 1 e il 31 gennaio, verificare quanto la norma nazionale abbia il sopravvento su quella comunitaria, perche', se alla fine conta quella nazionale, non si capisce a cosa servano le scadenze, e quindi le tutele, di quella comunitaria. Pura indicazione? Probabile, vista l'assenza di sanzioni per chi non rispetta i tempi. Ma perche' il consumatore italiano deve essere di serie B rispetto a quello "europeo"?
Siamo in Europa con un mese di ritardo, e quindi un mese in meno nella tutela di quei diritti stabiliti da chi conia le monete che abbiamo in tasca?
Sembra proprio che sia cosi', ma siccome non ci rassegniamo, alla prima occasione, garantito che porremo il problema in sede giudiziaria.
Buon giorno, chi vi scrive e' un giovane laureando in economia politca che ha da poco concluso un corso di diritto privato della comunita' europea e che sulla base di quanto studiato ha trovato non poche inesattezze in un vostro articolo, spero di fare cosa gradita segnalandole.
Credo che sia un'omissione notevole il non aver segnalato che se da un lato la garanzia "legale" e' estesa a due anni l'eventuale difetto si considera presente sin dalla fabbricazione solo se si manifesta nei primi sei mesi; trascorso questo periodo l'onere della prova spetta al consumatore il che in sostanza complica di molto l'esercizio di questa garanzia, anzi la mai personale opinione e' che si tratti di una limitazione piuttosto che un'estensione...un'altra nota forse di maggior rilievo riguarda la parte conclusiva del vostro articolo che oltre a suscitare alcune polemiche non motivate sembra ignorare tutte le sentenze della corte di giustizia CE secondo cui le direttive "sufficientemente precise ed incondizionate" debbano trovare diretta applicazione nei paesi membri anche se non attuate o attuate male e che a riguarda dell'impunibilita' degli stati per i loro ritardi ci sono apposite procedure per inadempienza che vedono coinvolti i vari stati membri proprio per qeusti motivi... come precedente si puo' trovare il caso austriaco relativo alla normativa viaggi tutto compreso dove la legge di recepimento prevedeva come quella italiana la validita' degli effetti a partire da una data successiva rispetto a quella indicata dalla normativa comunitaria e che e' valsa all'Austria una sentenza di condanna al risarcimento del danno per la non corretta attuazione.
ESTESA LA GARANZIA DEI PRODOTTI A DUE ANNI Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 1998/44/Ce, con cui si estende la garanzia dei prodotti acquistati a due anni e un mese dal momento in cui lo stesso viene consegnato (un dato importante da ricordare per gli acquisti fatti per corrispondenza e/o via telematica); mentre il tempo massimo per segnalare al commerciante l'eventuale difetto, che fino ad oggi era entro 8 giorni dal momento in cui veniva rilevato dal consumatore, viene portato a due mesi.
E' un decreto importante perche' introduce una nuova tempistica in uno dei maggiori e piu' diffusi problemi con cui il consumatore ha a che fare quotidianamente.
Buona parte delle segnalazioni che il nostro servizio di consulenza e informazione affronta, riguardano proprio questo ambito, dove la poca informazione gioca sempre a vantaggio di commercianti senza scrupoli e consumatori sprovveduti.
Bisogna dire che gia' da tempo diverse aziende avevano esteso le loro garanzie a due e tre anni, ma si tratta di garanzie diverse. Queste ultime riguardano l'integrita' del prodotto per un funzionamento al regime indicato, mentre quella del nostro decreto e' la cosiddetta garanzia di legge, cioe' la tutela contro eventuali difetti di fabbricazione, di cui ne risponde, nei confronti del consumatore, il commerciante presso cui e' avvenuto l'acquisto. Il consumatore, in questo caso, puo' chiedere la riparazione dell'oggetto, o la sua sostituzione, fino -in mancanza di soddisfazione- alla restituzione di quanto pagato, e tutto senza ulteriori spese, neanche quelle per l'eventuale trasporto del bene. Mentre la cosiddetta garanzia del produttore prevede l'intervento dell'ufficio assistenza dello stesso (o di quello convenzionato) con -nella maggiorparte dei casi salvo esplicita menzione diversa nelle norme di garanzia- le spese di trasporto a carico del consumatore; e non e' escluso -sempre con esplicita menzione- che ci siano dei costi di attivazione del servizio di assistenza.
La direttiva europea doveva diventare legge entro lo scorso 31 dicembre, mentre e' diventata legge dello Stato italiano solo ieri, con un mese di ritardo, e prevede esplicitamente che si debba applicare solo dal giorno in cui e' entrata in vigore, senza retroattivita'. Per cui sara' interessante, se si dovesse tutelare un acquisto la cui merce sia stata consegnata tra il 1 e il 31 gennaio, verificare quanto la norma nazionale abbia il sopravvento su quella comunitaria, perche', se alla fine conta quella nazionale, non si capisce a cosa servano le scadenze, e quindi le tutele, di quella comunitaria. Pura indicazione? Probabile, vista l'assenza di sanzioni per chi non rispetta i tempi. Ma perche' il consumatore italiano deve essere di serie B rispetto a quello "europeo"?
Siamo in Europa con un mese di ritardo, e quindi un mese in meno nella tutela di quei diritti stabiliti da chi conia le monete che abbiamo in tasca?
Sembra proprio che sia cosi', ma siccome non ci rassegniamo, alla prima occasione, garantito che porremo il problema in sede giudiziaria.
Risposta ADUC
La ringraziamo per le cortesi, corrette e gradite precisazioni. Ad ogni modo, come lei ha correttamente rilevato, non si tratta di un testo giuridico e dunque di una spiegazione tecnica, bensi' di una denuncia per la stampa, il cui scopo era quello di rilevare i punti che a noi paiono indebiti e non di fornire il quadro della norma.
Un consiglio: non abbia eccessiva fiducia nelle Corti Europee. Il fatto che un caso venga accolto, e faccia conseguentemente un gran clamore, non costituisce alcuna garanzie: all'atto pratico, dovendoci lavorare, questo e' quanto viene fuori.
Un consiglio: non abbia eccessiva fiducia nelle Corti Europee. Il fatto che un caso venga accolto, e faccia conseguentemente un gran clamore, non costituisce alcuna garanzie: all'atto pratico, dovendoci lavorare, questo e' quanto viene fuori.
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