Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 dicembre 2001
Subject: Assicurazioni: cessata polizza per cessato rischio!
Buon giorno,
vorrei saper se nel caso di chiusura/liquidazione di una società s n.c e apertura di una s.r.l. con medesimo oggetto sociale la nuova ditta, la s.r.l. , è obbligata a continuare e/o subentrare nel pagare i premi della s.n.c. chiusa. Io ritengo che al cessare della s.n.c cessino anche gli obblighi di versare premi di polizza per cessata attività. In quanto al fatto che la s.r.l debba subentrare neglio onere di pagamento premi della s.c.n. non credo sia obbligata. Tra l'altro la srl come soggetto giuridico ha se non vedo come possa essere imputata di continuazione del rischio per un 'altro soggetto , cioe la snc. Gradire sapere dove posso reperire materiale normativo e/o sentenze in riguardo oltre ad un parere giuridico.
So' di chiedere molto ma gradirei una risposta entro il 31/12/2001 RingraziandoVi sin'd'ora porgo, cordiali saluti
Buon giorno,
vorrei saper se nel caso di chiusura/liquidazione di una società s n.c e apertura di una s.r.l. con medesimo oggetto sociale la nuova ditta, la s.r.l. , è obbligata a continuare e/o subentrare nel pagare i premi della s.n.c. chiusa. Io ritengo che al cessare della s.n.c cessino anche gli obblighi di versare premi di polizza per cessata attività. In quanto al fatto che la s.r.l debba subentrare neglio onere di pagamento premi della s.c.n. non credo sia obbligata. Tra l'altro la srl come soggetto giuridico ha se non vedo come possa essere imputata di continuazione del rischio per un 'altro soggetto , cioe la snc. Gradire sapere dove posso reperire materiale normativo e/o sentenze in riguardo oltre ad un parere giuridico.
So' di chiedere molto ma gradirei una risposta entro il 31/12/2001 RingraziandoVi sin'd'ora porgo, cordiali saluti
Risposta ADUC
piu' che chiedere molto, lo chiede alle persone sbagliate: la questione concerne commercialisti e fiscalisti che si occupano d'impresa, non di consumatori.
Sicuramente, i debiti ed i crediti devono trovare un collocamento: o vengono liquidati oppure incamerati dalla nuova societa'. La quale non potra' appropriarsi di cio' che non le e' stato direttamente conferito, ne' in violazione dei creditori della societa' precedente. Redigere i bilanci e studiare questo tipo di piani non e' una questione per nulla semplice.
Nel caso dell'assicurazione, tuttavia, riteniamo che non si possa prescindere dal contratto. In primo luogo, e' probabile che sia prevista una penale che pero' consenta il recesso. Altrimenti, la vecchia societa' potra' pur sempre farsi citare per l'inadempimento e dunque risolvere la questione direttamente.
Che poi l'assicurazione debba agire sulla vecchia societa', contattando il curatore ed iniziando le dovute azioni esecutive, o se possa invece agire nei confronti della nuova, dipende anche dall'effettivo rapporto esistente tra le due societa'. Quello che e' certo e' che il creditore abbia diritto ad essere soddisfatto. Riterremmo piu' probabile che debba agirsi in giudizio nei confronti della vecchia societa', ma questo non e' comunque sicuro, dipendendo dal caso specifico. Ad ogni modo, poiche' le persone coinvolte sono le medesime, e se ne risponde la snc c'e' pur sempre il rischio di essere chiamati in causa direttamente, poiche' non e' in dubbio l'esistenza del debito ma solo come e nei confronti di chi debba essere esatto, consiglieremmo di trovare un accordo, in quanto ci pare comunque piu' conveniente -a livello di singoli- che a rispondere sia la societa' e non i patrimoni personali.
Sicuramente, i debiti ed i crediti devono trovare un collocamento: o vengono liquidati oppure incamerati dalla nuova societa'. La quale non potra' appropriarsi di cio' che non le e' stato direttamente conferito, ne' in violazione dei creditori della societa' precedente. Redigere i bilanci e studiare questo tipo di piani non e' una questione per nulla semplice.
Nel caso dell'assicurazione, tuttavia, riteniamo che non si possa prescindere dal contratto. In primo luogo, e' probabile che sia prevista una penale che pero' consenta il recesso. Altrimenti, la vecchia societa' potra' pur sempre farsi citare per l'inadempimento e dunque risolvere la questione direttamente.
Che poi l'assicurazione debba agire sulla vecchia societa', contattando il curatore ed iniziando le dovute azioni esecutive, o se possa invece agire nei confronti della nuova, dipende anche dall'effettivo rapporto esistente tra le due societa'. Quello che e' certo e' che il creditore abbia diritto ad essere soddisfatto. Riterremmo piu' probabile che debba agirsi in giudizio nei confronti della vecchia societa', ma questo non e' comunque sicuro, dipendendo dal caso specifico. Ad ogni modo, poiche' le persone coinvolte sono le medesime, e se ne risponde la snc c'e' pur sempre il rischio di essere chiamati in causa direttamente, poiche' non e' in dubbio l'esistenza del debito ma solo come e nei confronti di chi debba essere esatto, consiglieremmo di trovare un accordo, in quanto ci pare comunque piu' conveniente -a livello di singoli- che a rispondere sia la societa' e non i patrimoni personali.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti