Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 ottobre 2001
L'Uffico delle entrate di FR mi ha recapitato a febbraio 2001 una cartella esattoriale per il bollo non pagato di una mia vecchia automobile (risiedevo a Perugia all'epoca)relativo agli anni 1993 ed ultimo quadrimestre 96.Non trovando le ricevute ho fatto ricorso all'Ufficio delle entrate di perugia sostenendo che gli addebbiti erano da ritenersi prescritti giusto combinato disposto di cui all'art.5 legge 53/83 modificata dal d.l. 286/86 convertito con legge 60/1986.
Trascorsi ormai sei mesi dalla data di notifica del ricorso (scaduti il 6 settembre) ho trovato in cassetta postale un avviso di mancato pignoramento per porta chiusa ed invito al pagamento.
Vale, in questa situazione, il silenzio assenso?
Cosa posso fare per bloccare la procedura di pignoramento?
Grazie
Trascorsi ormai sei mesi dalla data di notifica del ricorso (scaduti il 6 settembre) ho trovato in cassetta postale un avviso di mancato pignoramento per porta chiusa ed invito al pagamento.
Vale, in questa situazione, il silenzio assenso?
Cosa posso fare per bloccare la procedura di pignoramento?
Grazie
Risposta ADUC
Non c'e' alcun silenzio assenso: si tratta di un procedimento di tipo giudiziario, anche se attinente alla sfera finanziaria -e dunque, nettamente non amministrativo.
Occorrerebbe sapere qualcosa in piu' sul procedimento avanti alla Commissione: tanto per cominciare, si desume che non ci sia stato accoglimento della richiesta di sospensione: conseguentemente, avrebbe dovuto pagare. Non avendolo fatto, le procedure esecutive non sono state inibite.
Adesso, puo' solo accordarsi con l'ufficiale giudiziario, prospettando l'esistenza del ricorso in atto e chiedendo di bloccare l'azione (se vi fossero prospettive di un esito a breve scadenza). Altrimenti, il pignoramento e' opponibile solo per vizi del medesimo.
In caso di successiva vittoria, puo' ottenere la rifusione del danno.
Se vuole, puo' -adesso- convertire il pignoramento, versando in sostituzione una cifra adeguata.
Occorrerebbe sapere qualcosa in piu' sul procedimento avanti alla Commissione: tanto per cominciare, si desume che non ci sia stato accoglimento della richiesta di sospensione: conseguentemente, avrebbe dovuto pagare. Non avendolo fatto, le procedure esecutive non sono state inibite.
Adesso, puo' solo accordarsi con l'ufficiale giudiziario, prospettando l'esistenza del ricorso in atto e chiedendo di bloccare l'azione (se vi fossero prospettive di un esito a breve scadenza). Altrimenti, il pignoramento e' opponibile solo per vizi del medesimo.
In caso di successiva vittoria, puo' ottenere la rifusione del danno.
Se vuole, puo' -adesso- convertire il pignoramento, versando in sostituzione una cifra adeguata.
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