Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 settembre 2001
Cara ADUC...
ho ricevuto in data 21/8/2001 una notifica per posta relativa ad una multa per divieto di sosta avvenuta il 28/7/2001. Il motivo della notifica mi viene spiegato con il fatto che non era possibile contestare sul posto l'infrazione per l'assenza del conducente/proprietario del veicolo.
La situazione reale e' questa: trattasi di un fatto avvenuto davanti ad un locale pubblico alle 00:45 e per un periodo di tempo (tutto il mese di luglio) qualcuno del posto (per favorire la custodia a pagamento), dubito persino la presenza dei vigili urbani, ha preso l'elenco delle targhe in contravvenzione, naturalmente senza mai rilasciare un verbale sul parabrezza.
A maggior motivazione della superficialita', il fatto che si indica nella notifica il nome della mia auto come una Fiat quando trattasi di una Lancia Delta!!
Ho saputo consultando il vs. sito che i 30gg.. per far ricoso al giudice di pace sono trascorsi, dunque chiedo comunque come mi posso comportare per far ricorso in questo caso visto che potrei addirittura fingere un loro errore di trascrizione della targa. Grazie anticipatamente per qualsiasi risposta o considerazione in merito.
ho ricevuto in data 21/8/2001 una notifica per posta relativa ad una multa per divieto di sosta avvenuta il 28/7/2001. Il motivo della notifica mi viene spiegato con il fatto che non era possibile contestare sul posto l'infrazione per l'assenza del conducente/proprietario del veicolo.
La situazione reale e' questa: trattasi di un fatto avvenuto davanti ad un locale pubblico alle 00:45 e per un periodo di tempo (tutto il mese di luglio) qualcuno del posto (per favorire la custodia a pagamento), dubito persino la presenza dei vigili urbani, ha preso l'elenco delle targhe in contravvenzione, naturalmente senza mai rilasciare un verbale sul parabrezza.
A maggior motivazione della superficialita', il fatto che si indica nella notifica il nome della mia auto come una Fiat quando trattasi di una Lancia Delta!!
Ho saputo consultando il vs. sito che i 30gg.. per far ricoso al giudice di pace sono trascorsi, dunque chiedo comunque come mi posso comportare per far ricorso in questo caso visto che potrei addirittura fingere un loro errore di trascrizione della targa. Grazie anticipatamente per qualsiasi risposta o considerazione in merito.
Risposta ADUC
Non le servirebbe, fingere: lei puo' ipotizzare anche la presenta di un errore formale, ma la certezza di un accoglimento la avrebbe esclusivamente nel caso in cui potesse dimostrare fattivamente, con prove certe, che l'auto si trovasse altrove: in quanto, e' possibile contestare l'errore di un accertatore solo dimostrando (dunque con prove certe, anche testimoniali) l'effettivo svolgimento dei fatti.
Tuttavia, il ricorso va presentato al giudice: quella di ricorrere al Prefetto ci pare una cattiva scelta, in quanto pur se e' pur sempre possibile ricorrere successivamente al giudice di pace, occorre ricordare che l'esito non e' certo, e mentre a fronte di un rigetto in prima istanza del giudice si puo' evitare il rimborso, ricorrendo prima al Prefetto si parte da una cifra raddoppiata ed in caso di conferma del rigetto anche del giudice, si paghera' il doppio.
Ad ogni modo, lei puo' ancora ricorrere al giudice di pace, poiche' dall'1/8 al 15/9 e' operante la sospensione dei termini: i 30gg. decorrono dunque dal 15/9. Poiche' non ci sono -tuttavia- piu' termini per la sospensione, dovra' presumibilmente pagare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Tuttavia, il ricorso va presentato al giudice: quella di ricorrere al Prefetto ci pare una cattiva scelta, in quanto pur se e' pur sempre possibile ricorrere successivamente al giudice di pace, occorre ricordare che l'esito non e' certo, e mentre a fronte di un rigetto in prima istanza del giudice si puo' evitare il rimborso, ricorrendo prima al Prefetto si parte da una cifra raddoppiata ed in caso di conferma del rigetto anche del giudice, si paghera' il doppio.
Ad ogni modo, lei puo' ancora ricorrere al giudice di pace, poiche' dall'1/8 al 15/9 e' operante la sospensione dei termini: i 30gg. decorrono dunque dal 15/9. Poiche' non ci sono -tuttavia- piu' termini per la sospensione, dovra' presumibilmente pagare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
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