Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 agosto 2001
In data 20/7/2001 mi e' stata notificata una multa rilevata con l'autovelox mod 104 C/2 50093 in violazione dell'art. 142 del C.D.S. "IL VEICOLO SUPERAVA DI OLTRE 10 Km E non oltre 40 Km i limiti massimi di velocita'" su autostrada BR-LE a quattro corsie con spartitraffico centrale, in rettilineo, scarso traffico e velocita' rilevata di Km/h 105.
La motivazione e' che non si e' potuto procedere alla contestazione immediata in quanto "l'infrazione e' stata accertata prevedendo l'impiego di numero una pattuglia di polizia stradale composta da nr. due operatori. Pertanto il dispositivo non consentiva l'arresto del veicolo e la conseguente contestazione immediata".
CHIEDO:
1) Se il ricorso conviene presentarlo al Prefetto o al Giudice di Pace e perche';
2) Se ha possibilita' di accoglimento oppure aumenteranno solo le spese.
La motivazione e' che non si e' potuto procedere alla contestazione immediata in quanto "l'infrazione e' stata accertata prevedendo l'impiego di numero una pattuglia di polizia stradale composta da nr. due operatori. Pertanto il dispositivo non consentiva l'arresto del veicolo e la conseguente contestazione immediata".
CHIEDO:
1) Se il ricorso conviene presentarlo al Prefetto o al Giudice di Pace e perche';
2) Se ha possibilita' di accoglimento oppure aumenteranno solo le spese.
Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita', sulla base degli elementi specifici.
E' consigliabile presentarlo al Giudice, entro 30 giorni, dalla notifica, in quanto al Prefetto, in caso di rigetto (quasi certo) vi e' il raddoppio. Invece al Giudice, chiedendo la sospensione e l'annullamento, pagando entro 60 giorni dalla notifica (nel caso non fosse accolta la richiesta di sospensione del pagamento, che deve contestualmente fare) la multa rimane invariata.
Comunque le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
E' consigliabile presentarlo al Giudice, entro 30 giorni, dalla notifica, in quanto al Prefetto, in caso di rigetto (quasi certo) vi e' il raddoppio. Invece al Giudice, chiedendo la sospensione e l'annullamento, pagando entro 60 giorni dalla notifica (nel caso non fosse accolta la richiesta di sospensione del pagamento, che deve contestualmente fare) la multa rimane invariata.
Comunque le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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