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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 luglio 2001
Domanda 6 luglio 2001
Oggi 05/07/01 mi e’ stata notificata a mio padre una contravvenzione per eccesso di velocita’ quale proprietario della vettura "incriminata" (al volante c'ero io). La rilevazione e’ avvenuta tramite autovelox Velomatic 512 munito di fotocamera. La multa e’ salata poiche’ si afferma che la vettura procedeva a 100 km/h a fronte dei 50 km/h massimi consentiti. Si legge: "la contestazione immediata non ha avuto luogo perche’ le modalita’ di impiego dell'apparecchiatura consentono di accertare l'infrazione ad avvenuto transito del veicolo. Un'improvvisa intimazione di arresto sarebbe stata causa di pericolo alla circolazione, trattandosi di strada [provinciale] ad una carreggiata avente una corsia per ogni senso di marcia. Inoltre il servizio stesso non prevede la presenza di una seconda pattuglia posizionata a valle (art.384 reg.esec. al Codice della Strada)". Mi chiedo:
1) E' possibile contestare l'utilizzo dell'autovelox senza notifica immediata? A parte che non ricordo di essere andata cosi veloce, mi sento di contestare l'impossibilita’ di essere fermata subito!
2) Devo preoccuparmi anche di un'eventuale sospensione della patente, oppure la multa e’ stata fatta solo al proprietario proprio perche' si e’ impossibilitati a responsabilizzare il conducente?
Grazie dell'aiuto prezioso che potrete darmi!

Risposta ADUC
La contestazione del mancato fermo e' possibile: sta poi al giudice valutare caso per caso.
La sospensione della patente avrebbe potuto essere comminata, e sarebbe stato possibile sfuggire alla sanzione solo nel caso in cui potesse essere presentata al Comando una dichiarazione in cui si faceva presente di non essere in condizione di indicare chi effettivamente fosse alla guida. A questo punto, non dovrebbe piu' accadere, tuttavia e' bene che l'eventuale ricorso sia presentato da parte del proprietario, specificando che lo si fa in tale veste e non in veste di effettivo utilizzatore.
Se volesse ricorrere, tenga presenti le seguenti modalita': il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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