Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 giugno 2001
Salve
Vorrei avere informazioni sulle multe con autovelox. Essendo incappato in una contravvenzione di lire 635.000, piu' il ritiro della patente per un mese.
-l'autoveloxe il modello: 104 c/2
-velocita' consentita 70km/h (su strada a tre corsie per carreggiata)
-velocita' misurata km/h 124
-abbuono 5% km/h7 velocita' accertata km/h 117
-eccedenza km/h 47
Volevo sapere se il modello di autovelox e' di quelli non omologati, la tolleranza sulla velocita' dicono 5%. Non dovrebbe essere 15%?
Vorrei avere informazioni sulle multe con autovelox. Essendo incappato in una contravvenzione di lire 635.000, piu' il ritiro della patente per un mese.
-l'autoveloxe il modello: 104 c/2
-velocita' consentita 70km/h (su strada a tre corsie per carreggiata)
-velocita' misurata km/h 124
-abbuono 5% km/h7 velocita' accertata km/h 117
-eccedenza km/h 47
Volevo sapere se il modello di autovelox e' di quelli non omologati, la tolleranza sulla velocita' dicono 5%. Non dovrebbe essere 15%?
Risposta ADUC
La tolleranza di legge e' 5%: se fosse necessario di piu', andrebbe dimostrato tecnicamente.
Il modello e' di quelli che consentono il fermo immediato: e' comunque il giudice a valutare -caso per caso- l'accoglibilita' o meno del ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il modello e' di quelli che consentono il fermo immediato: e' comunque il giudice a valutare -caso per caso- l'accoglibilita' o meno del ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti